NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.
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giovedì 2 giugno 2022

IL LIBRO AZZURRO SUL REFERENDUM

Nella data posticcia del 2 giugno pubblichiamo in un unico post il sommario di ogni capitolo ed ogni paragrafo del "Libro Azzurro".

L'occasione è cara perché quando iniziammo c'erano sia l'Ambasciatore Camillo Zuccoli sia l'Ingegnere Giglio che rispettivamente, ebbero  l'idea e fornirono il libro che poi abbiamo fedelmente riportato sul blog.

Ai nostri amici carissimi, a Camillo e zio Domenico, facciamo  ancora riferimento nella nostra attività.

Nel loro ricordo e con il loro esempio continuiamo.
Buona lettura!



IL LIBRO AZZURRO SUL REFERENDUM

Premessa 1

Premessa 2

 

Capitolo 1 

Nomina di Umberto a Luogotenente generale del Re

1

Capitolo 2 

Tregua istituzionale

1

2

Capitolo 3 

Condizioni di legalità per il referendum istituzionale

1

2

3

Capitolo 4 

L'abdicazione di S.M. il Re Vittorio Emanuele III e la successione di

 Umberto II

1

2

Capitolo 5 

La legge del referendum

1

2

Capitolo 6 

Esclusioni del diritto del voto per il referendum

1

2

3

Capitolo 7 

La campagna per il referendum

1

2

3

4

Capitolo 8 

La vigilia del referendum

1

Capitolo 9 

La votazione

1

2

3

Capitolo 10 

I brogli

1

2

3

4

Capitolo 11 

Ricorso dell'on. Selvaggi (consiglio dei ministri dell'8 giugno)

1

2

3

4

5

6


Capitolo 12 

La suprema Corte di Cassazione

1

2

Capitolo 13 

Il verbale della Corte di Cassazione del 10 giugno

1

2

3

4

5

6

Capitolo 14 

Gli alleati

1

Capitolo 15 

Colpo di Stato

1

2

Capitolo 16 

Il proclama del Re del 13 giugno

1

2

Capitolo 17 

La parola alla legge

1

Capitolo 18 

Interferenze estere coll'intervento di Molotoff

1

Capitolo 19 

Dopo la partenza del Re

1

2

3

4

5

  

Capitolo 20 

Osservazioni di giuristi sul criterio adottato per stabilire la

 maggioranza e sul numero dei votanti in rapporto alla popolazione

1

2

Capitolo 21 

Studio sui risultati ufficiali del referendum istituzionale del 2 giugno

 1946 del prof Agostino Padoan

1

2

3

4

5

6

7

8

Capitolo 22 

La questione istituzionale esiste ed è aperta

1

2

sabato 31 luglio 2021

Il Libro azzurro sul referendum Cap XXII - 2

 



Questione istituzionale e opposizione monarchica (1)

«...Vi è tuttavia un assunto dell'opposizione istituzionale che ha fondamento oggettivo, e che sostiene e giustifica l'opposizione stessa, con grave danno della situazione politica generale. L'art. 139 della Costituzione è un assurdo giuridico e pone la stessa Repubblica come un fatto arbitrario. La Repubblica si fonda sulla volontà popolare, e trova in tale volontà la sua legittimità di istituzione fondamentale dello Stato italiano. Ciò implica il riconoscimento della «sovranità popolare» senza limiti e restrizioni in materia istituzionale. Come può la Costituzione della Repubblica senza negare la sua stessa le­gittimità negare alla sovranità popolare il potere di cambiare la forma istituzionale dello Stato? Se la Repubblica fosse sorta dalla ri­voluzione, la norma avrebbe il valore di un fatto di forza del tutto analogo a quello che instaurò la nuova forma di Stato; ma la Re­pubblica nata dalla legalità del voto popolare, non può negare la le­galità di un nuovo voto, senza legittimare con ciò una calzante e va­lida opposizione istituzionale.

L'art. 139 della Costituzione pone una contradizione politica e giuridica, che non solo attribuisce un valido fondamento all'opposi­zione monarchica — che non ne avrebbe, oggi, nessuno — ma, ciò che è ben più grave, la spinge fuori dello schieramento democratico verso una opposizione «di regime». Se l'art. 139 cadesse dalla Co­stituzione i monarchici non avrebbero più nessuna ragione oggettiva di porsi come partito, ma porterebbero l'istanza monarchica nei par­titi ove -solo ha ragione e possibilità di svilupparsi, senza recare danno gravissimo al processo di formazione della democrazia. Finché l'ar­ticolo 139 blocca a priori l'attività dei partiti democratici alle soglie della questione istituzionale, è chiaro che la massa dei monarchici è costretta a costituire un partito a sé, fuori e contro la coalizione de­mocratica che accetta l'art. 139 e non può quindi attribuire cittadi­nanza alle istanze monarchiche».

La lettera 'dell'art. 139 della nuova Costituzione italiana pro­spetta la figura della norma (costituzionale) inabrogabile.

Dell'assurdità, sul piano politico, di questa figura lascio ai po­litici 'di dire, la mia esposizione limitandosi a taluni rilievi sul piano strettamente giuridico.

Non vi è dubbio che il legislatore è arbitro di stabilire ed il nu­mero ed il contenuto delle fattispecie, intesa quest'ultima parola nel senso di complesso di fatti che il legislatore considera come causa di determinati effetti. Nel campo del diritto privato questi effetti con­sistono nella costituzione, modifica, estinzione di rapporti giuridici; nel campo del diritto costituzionali detti effetti consistono nella costi­tuzione, modifica, estinzione della norma giuridica.

E.' il legislatore che, nel campo del diritto privato, dispone che è ridotto, nei riguardi di un certo rapporto, il numero delle fatti­specie costitutive, modificative, estintive (ad esempio, il codice civile esclude, nei riguardi del rapporto di proprietà, la fattispecie della prescrizione estintiva). Il caso limite di questo atteggiamento del le­gislatore è costituito dall'ipotesi in cui il legislatore non riduce, ma addirittura elimina tutte le fattispecie „ normalmente previste. Così quando si parla di intrasmissibilità di un diritto si vuole indicare quella realtà normativa con la quale sono state eliminate, nei riguardi di quel diritto, tutte le fattispecie normalmente previste agli effetti del trasferimento del diritto stesso.

Con ragionamento analogo si potrebbe giustificare la potestà del legislatore di eliminare, nei riguardi di una determinata norma, ogni fattispecie diretta a far cessare questa norma. Ciò è avvenuto, stando alla dizione letterale dell'art. 139 della nuova Costituzione, nei ri­guardi della norma che sancisce la forma repubblicana.

Ma quale è, nella realtà, il valore di una statuizione di inabrogabilità? Io non esito a definire questo valore nullo, poiché il legi­slatore non potrà mai stabilire una inabrogabilità assoluta, ma sol­tanto relativa, relativa cioè al procedimento normale di abrogazione; la cosiddetta norma inabrogabile può pur sempre essere abrogata at­traverso il procedimento più lungo della doppia abrogazione e della norma che statuisce la inabrogabilità e della norma che forma og­getto di questa statuizione.

Al rilievo che anche nei riguardi della prima norma si possa avere la statuizione di inabrogabilità è facile anzitutto rispondere che, avendo detta statuizione carattere eccezionale, essa deve risul­tare dalla tassativa dizione di legge (tassativa dizione che manca nel caso dell'art. 139 della Costituzione). Ed anche supposto che questa tassativa dizione sussista, la conseguenza strettamente logica sarà soltanto quella di prolungare il procedimento della abrogazione at­traverso una triplice, anziché doppia, abrogazione (abrogazione della norma che statuisce la inabrogabilità della norma che sancisce la inabrogabilità di una certa disposizione; abrogazione di questa di­sposizione).

La verità è che quando nel campo del diritto privato il legisla­tore statuisce la eliminazione di determinate fattispecie, quali, ad esempio, le fattispecie negoziali traslative di un certo diritto (che pertanto diventa intrasmissibile), il soggetto che pone in essere la norma ed il soggetto della fattispecie (ad esempio, dell'attività ne­goziale), sono diversi; per contro nel campo della costituzione, mo­difica, estinzione della norma giuridica, il soggetto che statuisce, ad esempio, la inabrogabilità di una norma, e cioè il legislatore, è lo stesso soggetto della fattispecie, cioè lo stesso soggetto dell'attività di abrogazione.

Ecco perché, potendo lo stesso legislatore, che ha statuito la inabrogabilità di una certa norma, pur sempre abrogare questa sua statuizione, si palesa tutta la vacuità e, quasi direi, il ridicolo di una statuizione dì inabrogabilità nei riguardi di una determinata norma giuridica. Il legislatore è giustificato se richiede nei riguardi di de­terminate norme (ad esempio, le norme costituzionali) un più qua­lificato procedimento di abrogazione, ma, ripeto, è semplicemente ridicolo che questo più qualificato procedimento di abrogazione si concreti nella moltiplicazione del procedimento normale (2).

 

(1)      Prof. Pompeo Biondi, da Studi politici, n. 3, dicembre 1952, pag. 438.

 

(2)     Prof. Mario Allara, rettore dell'Università di Torino.

martedì 29 giugno 2021

Il Libro azzurro sul referendum Cap XXII - 1

 


XXII.

La questione istituzionale

esiste ed è aperta

 

a)    giuridicamente;

b)    politicamente.

1) L'art. 139 della Costituzione.

2)    L'On. Reggio d'Aci.

3)    L'On. Bruno Villabruna.

4)    L'Avv. Roberto Cravero.

5)    L'On, Gennaro Patricolo.

6)    Il Comandante Lauro.

7)    L'On. Corbino e l'On. Tonengo.

8)    L'On. Spano e l'On. Scelba.

9)    «La Gazzetta del Popolo », « Il Tempo », Il Senatore Luigi

Sturzo ne « La Stampa ».

10) L'On. Alcide De Gasperi e una nota ufficiosa sul problema istituzionale.

 

 

« Una nazione non può spogliarsi della facoltà di mu­tare, con mezzi legali, le sue leggi politiche, né in alcun modo abdicare al suo potere costituente ».

C. di Cavour (« Il Risorgimento », 10 marzo 1848).


«Non ho pensato e non penso a complotti, a congiure, a ritorni di romanzi politici; ciò non rientra né nel mio stile né nelle nostre tradizioni.. Potrei ritornare soltanto se chiamato da tutti gli Italiani.. La Monarchia deve servire l'Italia e non l'Italia la Monarchia.. Suo massimo titolo di onore è di aver aumentato l'unità della Peni­sola.. Non potrebbe mai macchiarsi di manifestazioni fa­ziose.. L'onore conta più della gloria..».

UMBERTO II

L'art. 139 della Costituzione

L'art. 139 della Costituzione stabilisce: «La forma repubbli­cana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Nella formula originaria era detto che la forma repubblicana era «definitiva»; successivamente su proposta dell'On. Nobile e in se­guito a relazione dell'On. Gronchi la dizione accettata dall'On. Paolo Rossi, a nome della Commissione, e approvata fu «la forma repub­blicana non è soggetta a revisione costituzionale».

Vari deputati fra i quali gli on. Damiani, Rodi, Condorelli, Codacci-Pisanelli e Russo-Perez avevano proposto la soppressione del­l'articolo come gesto di pacificazione.

L'on. Gronchi ha precisato il significato dell'articolo: «La que­stione del regime repubblicano è stata decisa da una consultazione del popolo attraverso il «referendum»; essa non può essere quindi pa­ragonata ad alcun'altra questione e norma che durante la discussione è stata formalmente discussa e decisa dall'Assemblea Costituente. È’ evidente che data l'origine attraverso la quale l'attuale forma dello Stato è nata e va consolidandosi, non potrebbe essere modificata che da una consultazione diretta della stessa forza con la quale è sorta» (1).

«L'art. 139 della Costituzione inibisce ancora la revisione della forma repubblicana dello Stato. Questa disposizione ha un valore essenzialmente politico, poiché nessuna disposizione può impedire la abrogazione pura e semplice d'un tale articolo». (2).

 

«Non può essere a termine dell'articolo 139 della costituzione oggetto di revisione costituzionale, e pertanto oggetto di una proposta di legge, la forma repubblicana dello Stato. Questa disposizione, che si trova anche nella costituzione francese del 1946, è uguale a quella introdotta nella costituzione francese della terza repubblica con la revisione costituzionale del, 14 agosto 1884: «la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision», identica pertanto all'art. 139: «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

«Tale disposizione per l'aspetto giuridico, come avevamo notato nella prima edizione del nostro trattato, per la norma francese, costituisce una garanzia politica ma non è tale da garantire l'integrità della forma repubblicana, per la ragione molto semplice che se risulta illegittima qualsiasi forma di revisione, e quindi tale articolo limita la competenza di iniziativa di tutti gli organi ed enti che hanno tale competenza, non può impedire la proposta di abrogazione pura e semplice della norma stessa, dato che l'abrogazione pura e semplice della norma non si identifica per l'oggetto con la revisione della forma di governo, e quindi è da applicarsi il principio generale per cui una norma eccezionale è da interpretarsi restrittivamente, cosicché tale norma può spiegare il suo effetto sulla iniziativa della revisione della forma repubblicana e rendere pertanto incostituzionale qualsiasi legge che tale revisione contempli, ma non può significare che sia inibita la abrogazione pura e semplice dell'articolo.

 

«  Vi è ancora da aggiungere che l'inibizione della revisione di una norma incide sulla competenza dell'organo che ha competenza per la legislazione costituzionale di cui viene a limitare i poteri e tale limi­tazione proviene non già da un organo gerarchicamente superiore, ossia capace di limitare la competenza di un organo subordinato come sarebbe il Parlamento di fronte all'organo costituente, ma da un or­gano di pari natura e perciò di pari competenza.

«  Né d'altra parte può ammettersi né giustificarsi, sia in linea teorica che in linea politica, che un organo che detiene la suprema po­testà legislativa dello Stato, quella costituente, abbia la sua compe­tenza limitata indefinitamente, limitazione incompatibile con la pie­nezza di competenza che l'oggetto di questa presume. Non si può tut­tavia escludere, che l'organo costituente, rimanendo ferma la propria suprema ed indefinita competenza, si autolimiti e tale autolimitazione è perfettamente consentibile, dato che l'organo costituente ha la com­petenza della propria competenza ed è perciò arbitro delle proprie de­cisioni, e può pertanto definire limiti della propria attività. Ma perciò stesso tale limitazione non può significare mai limitazione di competenza, e pertanto essa non impegna gli organi costituenti che sino al momento in cui essi non esprimeranno una diversa decisione.

«  Non è da confondere inoltre la limitazione o specificazione di attività con la limitazione di competenza. Gli organi costituenti non possono cioè soffrire limitazioni di competenza per l'attività costituente loro propria, ma ciò non può significare che essi, come avvenne in più casi, possano esercitare altra attività quali quella esecutiva e giurisdizionale od anche legislativa. Queste limitazioni di attività non incidono sulla competenza degli organi costituenti che è quella e quella sola delle norme costituzionali e non altre.

«  L'articolo 139 della costituzione costituisce pertanto una ga­ranzia politica, i cui effetti si spiegano sulla limitazione della com­petenza di iniziativa e sull'incostituzionalità di una legge che diret­tamente concernesse la revisione della forma repubblicana». (3)

«...È parimenti manifesto che lo stesso art. 139 non ha un grado di validità superiore vero e proprio delle altre norme costitu­zionali, ed una volta che esso fosse stato abrogato mediante la procedura prescritta dall'art. 138 non sussisterebbe nessun ostacolo giu­ridico alla proposizione di un eventuale emendamento costituzionale diretto a mutare la forma repubblicana di governo» (4)

La storia costituzionale degli Stati Uniti (Ordinamento costitu­zionale rigido) è concorde nel dimostrare come non si sia mai ufficialmente ritenuto che la potestà di revisione della costituzione fede­rale dovesse incontrare dei limiti assoluti: ponendo invece in piena evidenza il principio che le stesse autorità preposte ad emendare la costituzione fossero sempre pienamente arbitre della entità delle mo­difiche da apportarvi» (5).

1. «Alla mentalità pratica dei Nord-Americani sembra una vera stupidità cercare di mettere un intero continente in una rigida ca­micia di forza proprio nell'epoca delle relatività e dell'atomo n (6).

«Risulta un principio fondamentale per i giuristi inglesi che il Parlamento può fare ogni cosa fuorché mutare le donne in uomo e l'uomo in donna». De Lolme citato dal Dicey (7).

«Parliament cannot bind his successors » (8).

 

«Non dissimile.. risulta essere l'insegnamento desumibile dalle complesse vicende superate dalla costituzione flessibile italiana durante il suo movimentato secolo di vita, fino alla sua trasformazione. all'inizio del 1948, nell'attuale costituzione rigida n (9).

«Occorrerà che la modificazione avvenga effettivamente nell'or­dine positivo, perché essa possa acquistare tutto il suo valore, per quanto anche se l'opposizione incontrata di fatto ne impedisse la rea­lizzazione ciò non pertanto la revisione costituzionale resterebbe sempre giuridicamente deliberata e si presenterebbe invece antigiu­ridica, anche se successivamente legalizzata, l'attività che ne avrebbe comunque impedita la effettiva realizzazione» (10).

*

«L'assemblée nationale constituente déclare que la N ation a le droit imprescriptible da changer la constitution » (Costit. francese del 1791 tit. VII a. I).

Un peuple a toujours le droit de revoir, de refdrmer et de changer sa. constitution. Une génération ne peut assujettir a ses lois les générations futures » (Dichiarazione dei Diritti del 1798 a. 28) (11).

«  La rigidità può essere spinta fino al punto del divieto di qual­siasi proposta che tenga a modificare una o più disposizioni della co­stituzione: così la legge costituzionale francese del 14 agosto 1884 stabiliva che «la forma repubblicana del Governo non poteva formare oggetto di una proposta di «revisione». Divieto così commentato dallo stesso Presidente del Consiglio che ne aveva proposta la approvazione : «Non ci illudiamo che un testo inserito nella costituzione possa assicurarle l'eternità; ciò che richiediamo è di dichiarare che la repubblica è la forma definitiva di governo, che ha diritto di difendersi come i regimi che l'hanno preceduta». Disposizione analoga è inse­rita nella nostra costituzione secondo la quale (art. 139) la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale » (12).

*

Si è già visto ampiamente che la rigidità della nostra costitu­zione non esclude la sua modificabilità: e sia lecito qui per inciso os­servare che la modificabilità non è esclusa neppure per quanto con­cerne la forma repubblicana dello Stato, ad onta dell'art. 139 che sembra non consentirla, giacché il valore .giuridico di tale norma, - qualunque possa essere stata la volontà dei costituenti nell'inserirla nella costituzione, giacché al riguardo gli atti della costituzione ri­velano, in talune dichiarazioni, propositi giuridicamente e storica­mente irrealizzabili - altro non è e non può essere se non questo: che una procedura di revisione costituzionale relativa alla forma repub­blicana dello Stato non sarà possibile, se non sarà preceduta da un'altra procedura di revisione costituzionale, giunta regolarmente a conclusione attraverso la quale venga abrogato l'art. 139.

Contrariamente quindi a quanto è stato da taluni sostenuto, una eventuale restaurazione monarchica potrebbe essere effettuata da un punto di vista strettamente giuridico, con pieno rispetto della costi­tuzione vigente e con osservanza delle forme da essa stabilite» (13).

La costituzione afferma in ultimo, che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139). Si tratta di una affermazione di carattere prevalentemente politico e che tende a perpetuare la volontà della maggioranza della assemblea costituente; questa affermazione non potrebbe, di per sè, escludere una diversa deliberazione dei futuri parlamenti i quali, sia pure rispettando i pro­cedimenti per le revisioni costituzionali ora vigenti, avrebbero sempre la potestà di abrogare l'art. 139 e susseguentemente decidere una di­versa forma istituzionale dello Stato. In altri termini mentre ai sensi dell'art. 139 sarebbe reputata illegittima una proposta di legge di­retta a modificare la forma istituzionale dello Stato, sarebbe invece legittima la proposta di legge diretta semplicemente a richiedere la abrogazione dell'art. 139. D'altra parte l'art. 139, mentre inibisce ai futuri parlamenti di addivenire alla modificazione della forma repub­blicana dello Stato con il normale procedimento di revisione costitu­zionale, nulli dice invece sulla possibilità di reperire al riguardo un nuovo a referendum». Ritengo pertanto che le due camere senza ignorare formalmente l'art. 139, potrebbero deliberare, con legge co­stituzionale, di demandare la decisione circa un'eventuale trasforma­zione istituzionale dello Stato (per esempio il ripristino della Mo­narchia)' all'esito di un " referendum " popolare» (14).

 

(1) Il Popolo nuovo, 4 dicembre 1947.

(2) Emilio Crosa, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino, Corso di diritto costituzionale, parte II «La Costituzione», ed. E. Giappichelli, Torino, pag. 15-16.

(3) Diritto costituzionale, Unione tipografica torinese, 1951. Ved. anche La Constitution italienne du 1948 (Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques), librairie Armand Collin, pag. 50 e seg.

4) Paolo Piscaretti          Ruffia, ordinario di diritto Costituzionale all'Università cattolica di Milano, Sui limiti della revisione costituzionale, Casa Ed. Dottor Eugenio Jovene, Napoli. (5) Id. Sui limiti della revisione costituzionale, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1949.

(6), (7), (8), (9) e (10) Id. Sui limiti della revisione costituzionale, Casa Editrtice Dr. Eu¬genio Jovene, Napòli, 1949 c Fires: T he theory and practice of modemrn Governement, I, 242, rist., Londra, 1946.

(11) Id. Sui limiti della revisione costituzionale, id., già citata pag. 43.

(12) Carlo Cereti, Rettore e prof. ordinario. di diritto costituzionale dell'Università di Genova, Corso di diritto costituzionale italiano, G. Giappichelli ed., Torino, 1948, pag. 17.

(13) Roberto Lucifredi, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Genova, deputato al parlamento, La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo Statuto Alber-tino e vista nel primo triennio di sua applicazione, Società editrice libraria, Milano, 1942, pag. 214

(14) Giorgio Cansacchi, Vice Rettore dell'Università di Torino e Riccardo Monaco, già Ordinario di diritto pubblico all'Università di Torino, Consigliere di Stato, La nuova Costituzione italiana, IV ed. (dispense), ed. Giappichelli, Torino, 1951, parte III, pag. 119.