Capitolo XX
Osservazioni di giuristi sul
criterio adottato per stabilire la maggioranza e sul numero dei votanti in
rapporto alla popolazione
La maggioranza del referendum
(1)
1) La dottrina è di opposto parere
della decisione della Corte di Cassazione circa il significato della parola
«votanti» che «sono tutti coloro che hanno esercitato il diritto di voto
deponendo materialmente una scheda nell'urna».
2) «Chi vota scheda. bianca
non si astiene dall'esprimere nelle forme di legge la propria volontà, ma anzi
esprime una particolare volontà e dichiara nelle forme prescritte di non
consentire o di astenersi dal consentire ad ognuna delle soluzioni proposte».
3) La interpretazione del
Bracci «elevato a ruolo di tecnico di questioni costituzionalistiche che la
parola tecnica, che designa tutti coloro che prendono materialmente parte al
voto, è quella di elettori è una «grossa svista sulla quale non vale la pena di
soffermarsi». Gli elettori sono le persone iscritte nelle liste elettorali o
coloro che hanno diritto ad esservi iscritti (2).
4) La maggioranza semplice dei
voti espressi validamente per la determinazione delle forme istituzionali dello
Stato esclude che il numero e la quantità degli annullamenti dei singoli voti
per copiosi che siano possano influire sulla validità od efficacia della
votazione. Una soluzione per il solo fatto che raggiunga maggiore consenso di
un'altra si impone all'intero popolo anche se non raggiunga il consenso della
maggioranza del popolo che si è recato alle urne.
5) Un referendum nel quale
vengono annullati tanti voti che non sia possibile di stabilire se alcune delle
soluzioni abbia raggiunto la maggioranza nel procedimento di votazione non è un
«referendum» conclusivo, che dà luogo alla formazione di una volontà certa che
possa essere proclamata con certezza».
6) È materia opinabile se in
decisione di così grave momento come quella della scelta da parte del popolo
delle istituzioni dello Stato non sia preferibile stabilire la necessità di una
maggioranza qualificata (3).
7) in ogni modo «il principio
democratico che impone di lasciare alla sola maggioranza la decisione impone
anche che si controlli che il procedimento attraverso cui si è formata la
maggioranza non sia in tanta parte nullo da doversi escludere le sue
concludenze».
8) «La prassi del plebiscito
internazionale in concreto offre un argomento a forziori in favore ».
9) « Chi ritenga che, oltre le
classi e le fazioni, esista un popolo (per es. il popolo italiano) e che solo
allora esiste regime democratico quando questo popolo è arbitro del proprio destino, sarà di parere
opposto... a che la classe, il gruppo, la fazione più numerosa abbia il diritto
di imporre all'intero popolo le proprie idee e la propria volontà e ritenga
irrilevante ricercare quale seguito abbia tra il popolo la parte più
numerosa... e richiederà che ogni decisione sia rimessa alla maggioranza del
popolo e non alla prevalenza di una fazione sull'altra».
10) Il decreto 219 considerato
dalla Corte «la fonte esclusiva per il computo dei risultati del «referendum»
(art. I i, 16, 17) non consta solo dì questi articoli e le sue disposizioni
«devono essere interpretate nell'armonia del sistema» e hanno tanto valore
quanto non può essere riconosciuto da un decreto che prima della cessazione
della Consulta, sia stato emesso senza sentire la Consulta»; ciò vale a
sostenere «il parere precisamente opposto» a quello della Corte ». Innanzi
tutto si rileva che l'art. 1 del D.L.L. 5 aprile 1945, n. 146 sulla Consulta
sottoponeva al parere di quell'organo rappresentativo le leggi elettorali; e
che nella specie la Consulta non è stata udita; e che le lacune nel
procedimento degli atti aventi forza di legge, provate testualmente dalle
formule di promulgazione dell'atto, invalidano l'atto stesso. Perciò «se il decreto
n. 219 fosse lo statuto esclusivo del referendum sarebbe legge elettorale
invalida».
(11) «La necessità di
conferire ai giudici, e in particolare alla Corte di Cassazione, funzione di
controllo e di proclamazione, imponeva che queste norme di .attuazione fossero
rese nella forma del decreto legislativo, invece che col decreto del Presidente
del Consiglio previsto dall'art. 8 del decreto n. 98 (non essendo possibile,
senza esplicita formale delega, che nella specie mancava, disporre della
competenza dei giudici e dare ad essi nuove funzioni)».
12) «La interpretazione
autentica della parola votante si sarebbe dovuta ricerca se mai nel decretlìo legge Di marzo 1946 n. 74. Quest'ultimo esplicitamente agli art. 50-52 sanciva
che per votanti si intendono tutti coloro che hanno partecipato alla votazione
con voto valido o nullo e all'articolo 57 designava i voli validi con
l'espressione voti «validi».
13) La funzione giuridica della Corte non è
naturalmente quella di far somme ma di proclamare l’esito del referendum,
compiendo tutte le operazioni materiali necessarie all'adempimento della
funzione». Attribuire alla interpretazione dell'articolo 17 un compito
semplicemente enumerativo ed esclusivo di ogni altra operazione aritmetica e
materiale «significherebbe il divieto alla Corte del confronto mediato dei
risultati delle somme con il numero dei votanti (necessario per stabilire se
sia stata raggiunta la maggioranza assoluta) ma anche il confronto immediato
necessario per attribuire ad una delle soluzioni la maggioranza relativa».
14) L’ordinanza della Corte ha
negato a quelle leggi il loro maggior merito (tradurre in atto il principio che
la forza istituzionale dello Stato fosse scelta dal popolo) ed ha forzato la
lettera della legge per negarne lo spirito animatore».
(1) La maggioranza nel referendum, Prof. Carlo Esposito
ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Padova (estratto dalla
Giurisprudenza Italiana, 1946, Disp. li, parte I, Sez. 1.
(2) Bracci, Storia di una settimana, in «Il Ponte», II,
1948, pag. 605.
(3) Il precedente del referendum belga è sintomatico; Re
Leopoldo Ottenne il 57% dei voti: l'interpretazione del Ministro Spaak fu
un'offesa alla concezione democratica e la piazza prevalse sul diritto per lo
spirito di abnegazione del Re.
Nessun commento:
Posta un commento