NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

martedì 27 settembre 2016

Dai giardini del Quirinale a Lungotevere Arnaldo da Brescia

di Giovanni Semerano, prima parte

Roma. 18 marzo 1983

"Oggi, a Ginevra alle ore 15.35 il Re Umberto si è Spento. La sua ultima parola percepita è stata: 'Italia'. Pìù grande del dolore per la morte di Umberto II  deve essere il rimorso di quanti hanno privato l'Italia di questo Re".

Falcone Lucifero.

Ho voluto scrivere questo libretto per ricordare i miei lunghi anni di collaborazione con il Ministro Falcone Lucifero. E con lui il Re della nostra vita. Umberto II.
Il Re che, come scrisse Luigi Einaudi, fin dal primo giorno della luogotenenza è stato un esempio di  coscienza del dovere, di spirito democratico, di correttezza costituzionale.
Il Re che, dichiarò Ferruccio Parri, “ In coscienza devo riconoscere sarebbe il migliore dei Re.”

Il Re al quale, come scrisse Indro Montanelli, “Anche i più arrabbiati  repubblicani riconobbero l’equilibrio, la correttezza, la lealtà,. Rimase Re dalla testa ai piedi, e lo è stato fino all’ultimo, anche di fronte alla morte.Secondo me vecchio mai pentito monarchico avrebbe potuto essere il migliore Sovrano di Casa Savoia."

Il Re che, come scrisse Luigi Barzini, “ Non chiedeva mai cosa fosse vantaggioso per la causa monarchica, per la Corona, per lui, ma solo quale fosse il suo dovere di fronte alla legge, che cosa fosse più utile all’Italia.”.

Il Re che, come scrisse SiIvio Bertoldi, mostrava fermezza e dignità, sosteneva abilmente il suo ruolo. Riusciva a coagulare intorno alla Corona, oltre alle naturali convergenze dei monarchici, i sentimenti di tanti italiani. Aveva affrontato con calma ed equilibrio la crisi seguita alle dimissioni di Parri, senza lasciarsi intimorire dalla faziosità delle sinistre e dalle loro manifestazioni di piazza”.

Geno Pampaloni così lo ricordò il giorno della Sua scomparsa: “E’ stato un uomo , silenzioso, riservato, non toccato dal morbo ormai intollerabile della intervistomania, dell'esibizionismo e della chiacchiera. Conduceva una vita modesta, era fedele al suo ruolo, con stile, coerenza e senza iattanza. E’ morto da Re; sempre lacerato dalla nostalgia per la sua terra, non ha mai sottoscritto, neppure nei giorni stremati dalla malattia che lo indeboliva, una qualsiasi parola di abdicazione o di resa. In sostanza era una persona per bene che ha dimostrato, nel giugno del '46 e e nei trentasette anni trascorsi d’allora, di anteporre il bene della Nazione a quello della Dinastia. Non era uomo di potere , e anzi, la sua signorile mitezza appariva improntata al contrario della sete di potere. La memoria che lascia è una memoria di pulizia, resa più umana e familiare dalla lunga malinconia dell’esilio”.


Questo è il Re che abbiamo amato e servito, consapevoli, in Lui, di amare e servire l’Italia. Come ha fatto Falcone Lucifero.

martedì 20 settembre 2016

L’Aquila, docente vince ricorso contro l’Università grazie a legge del regio decreto firmata da Vittorio Emanuele III

Attestazioni di merito che non ti aspetti da "Il fatto quotidiano"....




Filippo Mignosi si è visto riconoscere dal Tar il diritto alla maturazione salariale anticipata prevista nei casi di nascita di un figlio, pari all’otto per cento, come previsto da un articolo risalente al '37

Vince un ricorso al Tar contro il suo ateneo grazie a una legge degli anni trenta firmata, in pieno fascismo, da Vittorio Emanuele III. I giudici amministrativi della sezione abruzzese confermano la bontà dell’istanza presentata da un docente della Facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali dell’Università degli Studi dell’Aquila, Filippo Mignosi. Guardando decisamente indietro nel tempo.
A far decidere a favore del ricorrente è stato, infatti, l’articolo 22 del Regio Decreto 1542 del 1937, con i suoi “provvedimenti per l’incremento demografico della nazione” e le sue “norme per la tutela del personale femminile durante lo stato di gravidanza e puerperio”. E così Mignosi, che nel 2007 diventò padre, si è visto riconoscere la percentuale di aumento che pretendeva dall’università.

domenica 18 settembre 2016

Principessa Maria Gabriella: "Grazie per non aver dimenticato mio padre"

Gentili signori,
oggi a Tuscania verrà compiuto un bel gesto simbolico di conciliazione per onorare la figura di mio padre, re Umberto II, con la ricollocazione, nei giardini a lui dedicati, del busto che lo ritrae.
Questo gesto sarà una ennesima dimostrazione di come la città non abbia dimenticato l’aiuto prestato da mio padre in occasione del tragico terremoto del 1971. Ringrazio l’amministrazione comunale di Tuscania che, ancora una volta in seguito alla prima posa del 1994, ha voluto ricordare Re Umberto.
Ringrazio in particolar modo ringrazio il dottor Aldo Quadrani il quale, assieme agli amici del circolo reale della Tuscia, si è prontamente adoperato per raccogliere i fondi al fine di realizzare un nuovo busto a pochi mesi dallo squallido furto che ne privò la città.
Non potendo assistere alla cerimonia odierna, esprimo la mia vicinanza e la mia gratitudine a tutti i presenti.
Maria Gabriella di Savoia
Ginevra, 18 settembre 2016

sabato 17 settembre 2016

ELOGIO OBBLIGATO DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE

dalla newsletter dell'On. Marco Zacchera, già sindaco di Verbania
Sia che negli USA vinca la Clinton o Trump rappresenteranno più o meno la metà dell’elettorato, in Austria si ritorna ad un ballottaggio per la presidenza, in Francia il presidente è anche di fatto leader di partito, in Italia da tempo non abbiamo presidenti rappresentativi: difficile trovare una formula dove chi comanda (soprattutto se non ha il voto di fiducia dei cittadini con un’elezione diretta) abbia l’autorevolezza per governare e contemporaneamente sia  “super partes” e garanzia per tutti.

Infatti -  dopo  ogni  elezione  - il  candidato  vincente  si precipita a dire che  vuole  essere  il presidente  di  “tutti” (poi di solito non succede) soprattutto quando le maggioranze sono minime.  Regolarmente  tutto ciò porta comunque allo “spoil system” e al moltiplicarsi di nomine politiche. Addirittura negli USA i posti di ambasciatore vengono  assegnati  come compenso  per  l’appoggio  dato  al  candidato presidente risultato  vincente, quando invece  sarebbe necessario  sempre personale  appositamente istruito  e competente: le recenti dichiarazioni “politiche” dell’ambasciatore USA sul referendum sul referendum ne sono conferma.

Ben  diversa  è diventata la  figura, il ruolo  ed  il  significato  degli  ultimi sovrani europei che invece  rappresentano visibilmente sempre di più  l’unità  del loro popolo  e  dello  Stato, nella  sua  storia  e  nelle  sue  tradizioni, e  che  esercitano  davvero questo  ruolo  “super partes”, senza più imporsi certo con la forza.

Vale per Felipe Re di Spagna (dove senza governo pare stiano benissimo..), la Regina Elisabetta, ma anche per  tutti i monarchici baltici e del Benelux.

Se ancora fosse qui mio padre - monarchico senza pentimenti – mi direbbe “ Vedi, come volevasi dimostrare…” 

giovedì 15 settembre 2016

Il libro azzurro sul referendum - III cap. 4-5


Norme per lo svolgimento del «referendum » istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso
N. 219 = Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1946, n. 102).


UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei comizi elettorali per il «referendum » sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto la deliberazione del  Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'Interno e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I. - Le schede di votazione per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale  16 marzo 1946 n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del Ministro dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B (allegato al presente decreto) [omissis] e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Esse riproducono due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta alla stella di Savoia come contrassegno della Monarchia, nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell'Italia.

Art. 2. - li voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno nella apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante: Repubblica o Monarchia.

Art. 3. - Il numero degli scrutatori, previsto dall'art. 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, di cui i due più anziani assumono la funzione di vice -presi dente.

Art. 4. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio elettorale, il Presidente della Sezione provvede all'autenticazione delle schede per il «referendum » con le modalità prescritte dai primi cinque comma dell'art. 37 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74; successivamente provvede, con le stesse modalità, all'autenticazione delle schede per le elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente.

Le schede autenticate sono depositate in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere indicato, rispettivamente « schede per il referendum istituzionale » e « schede per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente».
Entrambe le urne in dotazione della sezione debbono restare, durante queste operazioni completamente vuote per essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le schede del « referendum » e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.

Art. 5. - La disposizione dell'art. 38 secondo comma del Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, ti. 74, è estesa alle schede di votazione per il « referendum »: tanto queste quanto quelle per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono tolte.

Art. 6. - Tutte le volte in cui nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della «prima urna » e della « seconda urna », anche con espressioni equivalenti, tali espressioni si intendono rispettivamente sostituite da quelle: « apposita cassetta o scatola » e « urna destinata a ricevere le schede, dopo l'espressione del voto ».

Art. 7. - Il Presidente della sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per il « referendum » istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo comma, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.
All'atto della consegna, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto per il « referendum », astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la scheda del « referendum » deve essere chiusa e restituita separatamente da quella dell'elezione del Deputati all'Assemblea Costituente, ma contemporaneamente ad essa.
Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 44 sopra citato.

Art. 8. - L'art. 48 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Art. 48. - La votazione deve proseguire sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500 iscritti. Tuttavia gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il Presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50 primo comma n. 4, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di esse a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il Presidente ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici. Decorso quest'ora, nessuno può più votare».

Art. 9. - Le operazioni previste dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche per le operazioni relative al «referendum» istituzionale.
A modificazione del disposto dell'art. 52, secondo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del Decreto predetto è fissato, per tutte le sezioni alle ore dodici del giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

I pieghi contenenti i documenti concernenti le operazioni del «referendum» devono essere sempre separati da quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.

Art. 10. - Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, n. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 75.
Nelle sezioni indicate nel comma precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, primo comma, n. 1 del citato decreto.

Art. 11. - All'ora indicata nel secondo comma dell' ' 'art. 9 per le sezioni con più di 500 iscritti, appena compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il Presidente procede allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del citato Decreto, per quanto riguarda l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Subito dopo l'ultimazione dello scrutinio di cui al comma precedente e compiuti gli adempimenti di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza prosegue per Io spoglio dei voti del «referendum» istituzionale.

A tal fine uno scrutatore, designato dalla corte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione dei voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale (Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è astenuto da qualsiasi indicazione, passa, indi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti conferiti rispettivamente alla Repubblica o alla Monarchia e del numero delle astensioni dal «referendum». E segretario proclama ad alta voce i voti dati alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede del «referendum» non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.
Art. 12. - Sono estese alle operazioni di scrutinio del «referendum» istituzionale le disposizioni dell'art. 53, primo comma, numeri 3, 4 e comma successivi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n 74 in quanto applicabili.

I verbali relativi alle operazioni del «referendum istituzionale» sono sempre distinti da quelli relativi alle operazioni per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le dodici ore del secondo giorno successivo a quello dell'inizio della votazione

Art. 13 - Appena ultimato lo scrutinio dei voti del «referendum», il Presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è immediatamente chiuso in un piego il quale deve essere sigillato con bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente o da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: «verbale del "referendum" istituzionale».
L'adunanza è poi sciolta e il Presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al «referendum» istituzionale, agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale IO marzo 1946, n. 74, con le modalità ivi stabilite.

Art. 14. - Le disposizioni dell'art. 55 del Decreto Legislativo Luogotenenziale lo marzo 1946, n. 74, si applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.

Art. 15. - Sono nulli i voti per il «referendum» quando le schede:
1) non siano quelle prescritte dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente Decreto;
2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;
3) non esprimono il voto per alcuno dei due contrassegni, o lo esprimono per entrambi, o non offrono la possibilità di identificare il contrassegno prescelto.
E' valido il voto se il segno è apposto direttamente sol contrassegno anziché nella casella a fianco di esso.

Art. 16. - La Corte d'appello o il Tribunale, costituiti in officio centrale circoscrizionale ai termini dell'art. 18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti relativi al «referendum» istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti del Decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del «referendum» in tutte le sezioni elettorali del collegio.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al «referendum» in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente decreto

Ai fini indicati nel comma precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le sezioni e ne- dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, dei quali tino è depositato nella cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul « referendum » di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla Corte di Cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 17. - La Corte di Cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal primo Presidente e alla quale partecipano sei Presidenti di sezione e dodici consiglieri con l'intervento del Procuratore Generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di e , quelli attribuiti alla Monarchia, in tutti i collegi e fa la proclamazione dei risultati del «referendum».

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il primo Presidente della Corte di Cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare all'adunanza di cui al comma precedente, nonché di due Presidenti di sezione e tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso di assenza o impedimento. Il cancelliere capo della Corte di Cassazione, che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere stesso.
Un esemplare del verbale è immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente il secondo è depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione e il terzo è inviato al Ministero di Grazia e Giustizia che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18. - Le proteste, ed i reclami relativi alle operazioni del « referendum » possono essere presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finché questi sono in funzione, ovvero alle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali circoscrizionali o della Corte di Cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione.
Le Cancellerie ne rilasceranno ricevuta.            
Le Cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, provvederanno all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di Cassazione, mediante corriere speciale di tutte le proteste o i reclami ricevuti.

Art. 19. - Alla Corte di Cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa Corte di Cessazione concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al «referendum».

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

La Corte di Cassazione emette il giudizio definitivo, previsto dal 1° comma, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 17.

Art. 20. - L'ultimo comma dell'art. 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:
«Al Presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di lire 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 50, a norma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5o spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 22. - Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946.

            UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi - Nenni - Romita - Togliatti

Visto il Guardasigilli: Togliatti.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 aprile 1946.

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 208 - Frasca.




D. L. 16 marzo 1946 per la convocazione dei comizi elettorali e per il Referendum per il giorno 2 giugno 1946 (Gazzetta Uff. 23 marzo 1946, n. 69).

Art. I. - «I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno per deliberare mediante « referendum» sullo forma istituzionale dello Stato ed eleggere i Deputati all’Assemblea Costituente.

E' fatta eccezione per il collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti. Il collegio elettorale Trento-Bolzano, resta, ai fini dell'applicazione del comma precedente, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà 5 deputati».

domenica 11 settembre 2016

SETTEMBRE 1943 L'ITALIA PERSE LA GUERRA MA SALVÒ LO STATO

di Aldo A. Mola

 
Settantatré anni dopo, molti aspetti centrali della “resa senza condizioni” del settembre 1943 rimangono avvolti nel mistero: il generale americano Einsehower anticipò intenzionalmente l'annuncio dell'“armistizio” dal 12 (o 15?) al pomeriggio dell'8 settembre o gli italiani (a cominciare dal generale Castellano, firmatario della resa a Cassibile del giorno 3 precedente) avevano frainteso? Tra il governo Badoglio e il maresciallo Albert Kesselring vi fu davvero il “patto scellerato” (ne scrive Riccardo Rossotto in un libretto edito da Mattioli 1885), che consentì a governo e Famiglia Reale di uscire da Roma per la via Tiburtina, appositamente lasciata libera dai tedeschi, in direzione di Pescara, per arrivare via mare in Puglia? Il pegno di quell' accordo fu il “patto sottobanco” (lo afferma Vincenzo Di Michele in L'ultimo segreto di Mussolini, ed. Il Cerchio), cioè la liberazione di Mussolini al Gran Sasso lo stesso giorno nel quale Vittorio Emanuele III chiamò a raccolta gli italiani per il Secondo Risorgimento?

Silenzi o reticenze dei protagonisti e carenza di fonti documentarie proprio sui suoi snodi principali alimentano il sospetto che la drammatica svolta sia stata dominata da intrighi inconfessabili. Lo statunitense Peter Tompkins, agente dell'Office of Strategic Service (poi CIA), asserisce (senza prove) che tutto fu pattuito tra il generale Vittorio Ambrosio e Kesselring, perché erano “entrambi affiliati alla massoneria”. Fiabe. Il ministro della Guerra, Antonio Sorice, il genero del re, Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, e Mario Badoglio, figlio del Maresciallo, sarebbero stati fisicamente “garanti” della resa dei militari italiani acquartierati in Roma e dintorni, mentre il generale Fernando Soleti, venne traslato da Roma al Gran Sasso per assicurare l'incolumità del duce, trasferito in Germania per capitanarvi la futura Repubblica sociale italiana: operazione fatta propria da Otto Skorzeny (l'ex SS finito collaboratore del Mossad israeliano, secondo “rivelazioni” non suffragate da documenti).

La ridda di ipotesi, spesso fantasiose, di illazioni e di ricostruzioni del tutto campate in aria (già Gaetano Salvemini ripeteva che il popolo, eterno credulone, più gliele si contan grosse più ci crede) non mutano l’essenza degli accadimenti dell'estate 1943. La “resa senza condizioni”, ribadita il 29 settembre con l'armistizio lungo di Malta, mise fine alla piena sovranità nazionale dell'Italia, faticosamente costruita con le guerre per l'indipendenza del 1848-1866 e con la tenacia della diplomazia sabauda. Quella resa, va ammesso, fu mortificante; però scongiurò la debellatio dello Stato e sancì il riconoscimento della Corona e del governo quali interlocutori dei vincitori: gli anglo-americani. L'Italia cadde, ma sul fianco meno doloroso, a differenza della sorte toccata all'Europa orientale, abbandonata al dominio dell'URSS di Stalin col cinismo poi confessato da Winston Churchill.

Gli USA non avevano un “progetto Italia” chiaro per il dopoguerra: avversavano la monarchia ma non gli italiani. La Gran Bretagna, invece, intendeva cancellare per sempre l'Italia dal novero delle grandi potenze, rango riconosciutole con l'amaro in bocca dai Trattati postbellici del 1919-1920, costatici l'enorme tributo di vite e risorse nella Grande Guerra. Il punto nodale sul quale occorre riflettere è la sequenza di errori dei partiti democratici, liberali, antifascisti e di quelli anti-istituzionali (comunisti, socialisti e il  cattolico Partito popolare), che dal 1924, con la sciagurata scelta dell'“Aventino”, sguarnirono la monarchia, poi faticosamente arginata dal re con la diarchia Corona-partito unico. Nel 1942-43 Vittorio Emanuele III re ebbe poco tempo e pochissimi mezzi per rimettere il Paese in carreggiata. Dal canto loro governo, Comando supremo e vertici militari si trovarono tra l'incudine dei massicci bombardamenti angloamericani, più intensi  e devastanti proprio dopo l'eliminazione del fascismo, e il martello di una resa necessaria ma inesorabilmente tragica per l'interconnessione tra italiani e tedeschi su tutti i fronti di guerra. Anche dopo il trasferimento a Brindisi, governo e alti comandi sperarono in aiuti che i vincitori si guardarono bene dall'inviare perché facevano la “loro” guerra: già pensavano allo sbarco in Normandia. Per loro l'Italia era e doveva rimanere un campo di battaglia.
Il caso di Cefalonia, di cui si torna a discutere per il nuovo volume di Elena Aga Rossi (punto di arrivo di decenni di saggi, quali L'inganno reciproco) non è che uno dei molti drammatici “casi”. Se ne è parlato ripetutamente al Premio Acqui Storia, ove da anni  è stato  chiarito quanto ora ammesso: le vittime italiane della battaglia e della rappresaglia tedesca nell’isola greca furono tra 1500 e 2000, non 10.000: tanti, troppi, comunque: ma a scatenare la furia germanica, che non aspettava di meglio, fu l'attacco sconsiderato (e in violazione delle direttive del generale Mario Gandin) di chi poi si spacciò per eroe.

Il punto è che sin dal memorandum di Quebec (23 agosto 1943) gli anglo-americani promisero all'Italia uno “sconto” sulle durissime condizioni armistiziali proporzionato al suo concorso nella lotta contro la Germania. L'impegno non mancò e fu anzi eroico (bastino, tra le migliaia, gli esempi del colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo e del generale Giuseppe Perotti, capo del comitato militare del CLN piemontese). Ma la mitigazione  promessa non avvenne. Il Trattato di pace del 1947, infatti, inchiodò l'Italia nella condizione di “vinto”. Va però ricordato che esso fu imposto non alla monarchia ma alla neonata repubblica, poi dedita a un'opera di rimozione della storia (contro la quale subito insorsero liberali autentici come Benedetto Croce, che alla Costituente votò contro il Trattato con un discorso nobilissimo). Ogni anno se ne ha la conferma, perché l'Otto Settembre viene ancora narrato come catastrofe  e “fuga del re”, mentre, al netto di tutti i suoi aspetti negativi, proprio grazie al trasferimento del sovrano e del governo nelle Puglie, libere da vincitori e da ex alleati, lo Stato sopravvisse e iniziò quella che il generale Raffaele Cadorna, inviato a Milano per imbrigliare l'estremismo di certi partigiani, sintetizzò nella formula “la Riscossa”. Un'ultima considerazione s'impone in una visione storica di lungo periodo: l'Italia si riprese perché grazie a Risorgimento e unificazione nazionale, e quindi al ruolo svolto dalla monarchia sabauda di concerto con i veri patrioti come Garibaldi, da quasi un secolo era uno Stato solido, orgoglioso di sé: ben altra cosa dagli staterelli pre-unitari, per secoli succubi di appetiti stranieri.


Aldo A. Mola

sabato 10 settembre 2016

Eventi legati alla mostra “Nel Segno dei Savoia” di Palazzo Salmatoris di Cherasco



La mostra “Nel Segno dei Savoia. Cherasco Fortezza Diplomatica”, visitabile a Palazzo Salmatoris fino a domenica 16 ottobre 2016, dedicata alla dinastia sabauda e al suo legame con Cherasco, propone una serie di eventi collaterali con momenti di approfondimento storico-culturale dell’epoca e degustazioni di prodotti tipici del territorio.



Giovedì 15 settembre, alle 21, presso il cortile della bottega “Riccardi Il Cioccolato d’autore” (in via Marconi 24) è in programma l’incontro dal titolo “Vittorio, Adelaide e la Bela Rosin” con lo scrittore braidese Gianni Farinetti, vincitore del premio Grinzane Cavour. Durante la serata verrà offerta ai partecipanti una degustazione a cura del maestro cioccolatiere Mauro Riccardiche presenterà “Un tartufo per Re Vittorio”, con nocciole IGP e spolverato di cacao rosso venezuelano accompagnato dal delicato “Un bon bon per Madama Adelaide”, dal guscio di cacao di São Tomé, ripieno di zabajone e decorato con petali di rosa e “La bombarda del bersagliere”, di cacao del Congo, con nocciola IGP e decorato con fave spezzate di cacao della Costa d’Avorio. Ingresso libero (per aderirerusso.nucci@gmail.com).
Tanti poi sono gli appuntamenti a palazzo Salmatoris: domenica 11 settembre e 9 ottobre, alle 15.30, sarà presentato “Se mi lascia il tempo di raccontare, questi erano i Savoia!” un progetto del TheBA entra in scena il Museo (costo: 5€).

Domenica 18 settembre e 16 ottobre, alle 15.30 ci sarà “A merenda con cardinale Mazzarino: Cherasco, 1631”, progetto TheBA entra in scena il Museo (costo: 5€)
Sabato 24 settembre, alle 21, “Metti una sera a Cherasco” degustazione olfattiva a cura di Stefania Rossi ideatrice dell’Acqua di Cherasco, al termine ogni visitatore sarà omaggiato di una fragranza di Acqua di Cherasco (costo: 15€ comprensivi di visita guidata e degustazione).

Domenica 25 settembre e 2 ottobre, alle 15.30, 16.30 e 17.30, si svolgeranno le visite guidate con abiti storici “Bienvenue! Incontro con la storia a Palazzo Salmatoris”, in collaborazione con l’associazione culturale “Le Vie del Tempo” (costo: 8€ adulti; 5€ bambini).

Sabato 8 ottobre, alle 21, “Metti una sera a Cherasco” degustazione di cioccolato a cura di Bottega Riccardi cioccolato d’autore (costo: 15€ comprensivo di visita guidata e degustazione).

Ogni domenica inoltre in mostra sono previste visite guidate (intero: 5 €, ridotto: 4 € possessori di abbonamento musei e carta junior, gratuito: bambini sotto i 4 anni e diversamente abili); e su prenotazione visite guidate a gruppi e scuole (tel. 011.5211788,prenotazioni@arteintorino.com). L’ingresso è libero, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.
Nelle settimana successive poi mercoledì 28 settembre alle 20.45 l’Auditorium Civico di via San Pietro 41 a Cherasco ospiterà l’incontro “Figure femminili tra paci, guerre e trattati” a cura di Flavio Russo, storico e studioso di Cherasco e curatore della mostra e con la partecipazione di Alessia Giorda e Francesco Ganora, autori del libro “Donne in guerra. Mogli, compagne e femmes de plaisir” che rievoca la figura delle vivandiere, personaggi poco conosciuti dalla storiografia italiana ma spesso di importanza cruciale per le vicende militari di quel tempo.

Sabato 15 ottobre alle 17 nella Chiesa di Sant’Agostino in via Cavour 77 si terrà il concerto per l’Associazione Cherasco 1631, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, che vedrà protagonista l’Ensemble Sigismondo, formazione composta da Giulio de Felice, Federico Vitalone, Eleonora Ghiringhelli e Juan José Francione che si è esibita in manifestazioni prestigiose come MITO SettembreMusica e che per l’occasione eseguirà musiche di compositori rinascimentali e barocchi come Frescobaldi, Monteverdi, Piccinini, Palestrina, Ortiz, Gabrieli e Falconieri.

Musei reali, rivivono i festeggiamenti per la vittoria dell'Assedio del 1706

Musei reali, rivivono i festeggiamenti per la vittoria dell'Assedio del 1706

Sabato 10 settembre tra i tanti eventi a Palazzo Reale anche le danze con figuranti in costume d'epoca

A 310 anni di distanza il clima di festa per la fine dell’Assedio di Torino e l’esultanza del popolo per la vittoria rivivono sabato 10 settembre dalle 14.30 alle 18.30 nelle sale di Palazzo Reale, grazie alla collaborazione del gruppo Historia Subalpina che rievocherà attraverso una fedele ricostruzione il clima, mettendo in evidenza quanto vissuto dagli abitanti nella gioia e nel dolore di quei giorni.

Nelle sale di Palazzo Reale dalle 14.30 si darà letteralmente il via alle danze con figuranti in costume d’epoca che proporranno balli coevi al periodo (Salone degli Svizzeri) frutto di un’attenta ricerca sull’opera di Feuillet, danzatore e coreografo francese, e André Campra, compositore e direttore d'orchestra francese di musica barocca all’epoca di Luigi XIV. Si potranno osservare le classiche figure eseguite nelle danze barocche: il dos a dos, il rond, la figura dell’otto ed altre.

Nella sala successiva protagoniste saranno le letture, che aiuteranno il pubblico a calarsi nel contesto storico e sociale dell’epoca grazie alla voce di un giovane attore in panni d’epoca: prenderanno così vita le narrazioni che racconteranno il clima, la sofferenza e la speranza vissute nei giorni dell’Assedio.

Gli spazi a seguire infine saranno animati da musiche dell’epoca eseguite dal vivo da un duo di flauto e violino, gli stessi strumenti protagonisti degli intrattenimenti musicali del periodo.
La rievocazione sarà fedele e curata nei particolari, grazie al lavoro di ricerca che Historia Subalpina esegue, con l’obiettivo di far immergere il pubblico in un contesto storico, trasmettendo il clima dell’epoca.

L’Assedio di Torino è uno dei momenti di storia sabauda più importanti. Nell'anno 1700 moriva, senza discendenti, Carlo II d'Asburgo, re di Spagna. Si apriva un contenzioso tra i pretendenti: Luigi XIV e l’imperatore Leopoldo d’Asburgo, appartenenti alla stessa dinastia. La posta in gioco era il controllo della Spagna e dei suoi ricchi possedimenti in Europa e nel mondo.

Il conflitto per la successione vide schierati da una parte l'Impero Asburgico e l'Inghilterra; dall'altra la Francia e la Spagna. Il Ducato di Savoia costituiva il corridoio di collegamento tra la Francia ed il milanese, nelle mani della Spagna, per cui Luigi XIV, per esigenze strategiche, quasi impose al duca Vittorio Amedeo II l'alleanza con i franco-ispanici.
Vittorio Amedeo, invece, sostenuto dal cugino Eugenio di Savoia, strinse alleanza con gli Asburgo, gli unici che, in caso vittoria, potevano garantire l’indipendenza dello Stato sabaudo. In più, l'Imperatore asburgico prometteva il Monferrato, la Valsesia e altri territori. Fu una scelta intelligente, ma rischiosa, perché in caso di sconfitta lo Stato Sabaudo e i Savoia sarebbero stati spazzati via.

Così, il 13 maggio 1706 la terra intorno a Torino tremava sotto gli stivali di quarantamila soldati franco spagnoli. 10.000 soldati sabaudi combatterono strenuamente fino al 7 settembre quando, con l’arrivo delle truppe comandate dal Principe Eugenio e dal duca Vittorio Amedeo II, costrinsero i nemici a una precipitosa ritirata. Il terribile assedio durò centodiciassette giorni e si concluse vittorioso il 7 settembre 1706.

http://www.torinotoday.it/eventi/cultura/rievocazione-assedio-torino-1706.html

martedì 6 settembre 2016

La Sinistra Sociale Monarchica - VIII parte

Dalla "pacificazione nazionale alla pacificazione sociale”

Questo che si è detto del diritto di proprietà privata potrebbe ripetersi per molteplici altri casi, ed esempii e principii. Insomma: sino a che la Destra politica non si persuaderà che il suo più pericoloso ed imminente avversario non sta  tanto sui banchi della Sinistra estrema, ma sta sui banchi della Destra economico-sociale, sino a che troppi nostri amici non mostreranno che nel chiamarci - sia pure conservatori vogliamo e dobbiamo esserlo di principii morali e spirituali, di idee-forza che possono benissimo incarnare la società di oggi purché non ci si ostini a incarnarla nelle forme che andavano bene per le società di ieri e di avantieri, sino a che non si ricerchino nuove forme adeguate alla nuova realtà, e non mostreremo che non vogliamo essere conservatori di interessi o di fortune materiali particolari, sino a che non si capirà che la conservazione può morire strozzata ed asfissiata dalla reazione assai prima e più facilmente che non sgozzata dalla rivoluzione, che la pericolosità di questa di tanto si accresce di quanto la conservazione morale confonde le proprie sorti con quelle della reazione economica e sociale, la Destra politica italiana non potrà avere né una grande funzione nazionale né cospicue speranze di successo. Perciò la Sinistra Sociale Monarchica - nell'occasione solenne, e forse più determinante che non sembri, del Congresso Nazionale del PNM - rivolge a tutti gli amici del Partito, ed a tutti i Monarchici italiani, come invito, ma anche come monito, il motto di Cristoforo Colombo: «Andare all'Oriente per le vie di Occidente ». E farlo, si può soggiungere, non con la velocità delle caravelle a vela, ma ricordando che siamo in tempi che misurano la velocità con gli aerei a reazione.

Allorché noi invitiamo uomini e partiti della Destra nazionale - e sopra tutti, e prima di tutti, il PNM, il quale una tal coscienza dovrebbe trovare immediata e viva nella sua stessa coscienza monarchica - ad aver coscienza non soltanto della necessità, ma della Giustizia e dell'urgenza di un movimento di Sinistra Sociale, di un loro completo distacco della Destra Economica e dagli uomini e dalle forze della reazione sociale, noi proponiamo evidentemente - non soltanto una atteggiamento tecnico su problemi determinati, anche se vasti, di strutturazione economica o giuridica, ma un atteggiamento politico, che di quell'atteggiamento tecnico può essere - a seconda che si voglia giudicarne l'effetto o la causa. Effetto, probabilmente, all'inizio, per poi divenire causa di una sempre più operante e generale coscienza politico-sociale fondata sul principio unitario decida Comunità nazionale e sul suo progresso. Non può essere che questa, del resto, la via per realizzare politicamente ciò che noi monarchici affermammo come nostra nobilissima impresa di battaglia (i discorsi di Alfredo Covelli fanno testimonianza su questo motto e su questa impostazione) alla vigilia della campagna elettorale della primavera 1953 e lungo il suo svolgimento: cioè, che noi vogliamo andare dalla pacificazione nazionale - realizzata per conto nostro, con la campagna elettorale del 1951-1952 - alla pacificazione sociale. Ora è bene dir chiaro che - se le parole non sono soltanto chiacchiere - questo importa un deciso schieramento a Sinistra, cioè dalla parte dei ceti proletarii e medii, ogni volta che si tratta di risolvere un problema economico o sociale, pur nella fedeltà a quei principii morali che formano la sostanza della Destra politica, svincolandosi dalla stretta assassina di quegli interessi economico-capitalistici che le si sono abbarbicati intorno; ma è necessario aggiungere che - sempre se le parole non sono soltanto chiacchiere - questo non basta, appunto perché l'atteggiamento tecnico non può prescindere dall'atteggiamento politico, e l'uno e l'altro si condizionano reciprocamente. Come, per realizzare la pacificazione nazionale, noi - pur mantenendo ferme tutte le distinzioni e le contrapposizioni ideologiche - superammo il vallo psicologico che ci separava dagli uomini del M.S.I., così per realizzare, sulla base della pacificazione nazionale, quella pacificazione sociale che ne è il proseguimento, il compimento e la garanzia, noi - pur mantenendo ferme tutte le distinzioni e le contrapposizioni ideologiche - dobbiamo superare il vallo psicologico che ancor oggi separa la maggior parte di noi dagli nomini e dai partiti della Estrema Sinistra. Che questi siano « i partiti della classe operaia » quasi per una specie di iniziazione carismatica è una impostazione ideologica che noi non possiamo e non dobbiamo accettare; ma che, di fatto, essi siano oggi i partiti verso i quali si orienta la maggior parte della classe operaia, e verso i quali si orientano sempre più i ceti medii economicamente depressi, è una constatazione obiettiva che non possiamo non fare. E non si fa politica, come non si coltivano le scienze fisiche, rifiutando la leale osservazione dei dati sperimentali. Non si può fare, nelle attuali circostanze, una politica sociale vera ed efficace, oggi, in Italia, rimanendo avvolti nei lacci di un anticomunismo pregiudiziale, preconcetto ed intransigente.

Del resto, rimanendo avvolti in questi lacci, se dal lato sociale rimarremo sempre esposti ai ricatti, e succubi della volontà, del Capitalismo internazionale e reazionario, dal lato politico rimarremo . sempre esposti ai ricatti del Quadripartito e succubi della sua volontà. Quel modo preconcetto, pregiudiziale, totalitario, di concepire l’anticomunismo - cioè non come la contrapposizione agli errori dell'ideologia comunista, sentita come un uomo che abbia idee proprie sente d'opporsi alle idee a queste opposte, ma come la paura folle del « pericolo comunista» sentita come i piccoli bambini sentono la paura delle streghe e dei lupi mannari - fu la grande trovata elettorale dell'On. De Gasperi nella campagna elettorale che lo condusse alla vittoria del 18 aprile 1948. Bisogna forse scusarlo se nella legislatura che ne seguì malgrado la maggioranza assoluta di cui disponeva, egli non fu capace di fare una grande politica: prima ancora che le forze del Capitalismo internazionale lo irretissero, proprio su quella formula, nei loro interessi, egli era psicologicamente prigioniero di quella formula, che era formula da favolista, non da uomo politico. E' una formula la quale, come tutte le formule pregiudiziali, preconcette, intransigenti, impedisce per la sua natura di far politica: sulla sua base non si fa né politica sociale, né politica interna, né politica estera; soprattutto, nelle attuali condizioni dell’Italia, non si fa politica nazionale, anche perché in un Paese nel quale ormai il 40 per cento del Corpo Elettorale è orientato verso l'Estrema Sinistra - con quella formula si spacca in due la Comunità nazionale, se ne compromette la unità. Sino a che anche la maggior parte di noi vi rimarrà psicologicamente legata, anche noi non potremo fare politica, e politica nazionale. Potremo fare polemica contro il Quadripartito, ma saremo costretti a fare - sia pure succubi e ricattati - la politica del Quadripartito, a nostro esclusivo danno, cioè a esclusivo danno delle nostre idee e della nostra Causa. Le elezioni amministrative di Castellammare di Stabia del 28 marzo 1954 sono là, con il loro brutale risultato, a testimoniarne. E non ne sono il solo esempio recente.

venerdì 2 settembre 2016

Il libro azzurro sul referendum - III cap. 2-3



Procedura eccezionale per i decreti L. luogotenenziali:  (D. L. L. n. 58 in data 1.2.1945)

Il DLL 1 febbraio 1945  “nuove norme sull’emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti mantiene una procedura eccezionale, relativa alla loro emanazione; all’art.1 è stato stabilito che rimane ferma fino alla data         da fissarsi dal Presidente del
Consiglio, la sospensione         temporanea delle norme che richiedono per l’emanazione dei
Decreti luogotenenziali ed altri provvedimenti il parere del Consiglio di Stato e di altri organi consultivi e tecnici.



Esame sulla legittimità del D.L.L. n. 51 in data 25 giugno 1944

L'origine di tutti i mali di cui soffre l'Italia nel suo assetto costituzionale e politico si deve a quel D.L.L. 25 giugno, 1944 n. 151 che i governanti del tempo imposero al Luogotenente del Re.

La legittimazione dei decreto n. 151 si credette di poterla fondare sulla «necessità ed urgenza per causa di guerra». Ma la necessità urgente che, secondo gran parte della dottrina, può essere assunta a fonte di produzione giuridica, era stata regolata e limitata nell'ordinamento, costituzionale dello Stato italiano, dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129. Questo articolo, richiamato, per giunta, espressamente nel preambolo del decreto facoltizzava, è vero, il governo ad emanare decreti-legge senza l'intervento delle commissioni legislative del parlamento, quando si versasse in istato di necessità per causa di guerra, ma limitatamente alle materie non demandate alla Camera e al Senato in assemblee plenarie.

Ora, fra le materie demandate alle assemblee plenarie della camera e del senato e per le quali non era consentito il decreto legge, prime erano annoverate precisamente quelle aventi carattere costituzionale, sicché proprio dall'art. 18 della legge 1939 veniva espressamente negata al governo la facoltà di emanare il decreto legge 1944. In altri termini, il governo nell'emanare il decreto legge 1944 per l'assemblea costituente, richiamava un testo legislativo di carattere costituzionale che, viceversa, è proprio quello che escludeva nel governo la facoltà di cui si serviva.

Né questa esclusione può ritenersi attenuata dalla nonna che consentiva eccezionalmente la estensione della procedura per commissioni legislative anche per le materie per le quali si esigeva la procedura delle assemblee plenarie, giacché il richiamo puro e semplice all'art. 18 della legge 1939, fatto nelle premesse del decreto-legge 1944, non autorizzava a ritenere realizzabile l'estensione di cui sopra, presupponendo essa un rapporto non più configurabile fra la posizione costituzionale del Capo del Governo d'allora e quella del parlamento.

Non basta. Il decreto istitutivo dell'assemblea costituente conteneva una norma alla quale non si poteva certo dare il valore di una clausola di stile. Diceva l'art. 6 : «Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge». Dunque, la legittimità del decreto legge era sottoposta alla condizione della conversione in legge da parte delle assemblee legislative. Se non che queste assemblee venivano soppresse proprio dallo stesso decreto che poneva la sua legittimazione nell'intervento di esse, il che vuol dire che, mentre si poneva la condizione, si abrogavano gli organi che avrebbero dovuto provvedere al suo verificarsi, e quindi si toglieva con ciò lo stesso fondamento giuridico invocato per la legittimazione del decreto legge che si emanava...

Ma l'arbitrio doveva continuare più sprezzante per il corpo elettorale italiano, più insolente verso tutto il paese, più oltraggioso per i principi elementari di qualsiasi insegnamento giuridico.

Eletta l'assemblea costituente prevista dal decreto-legge del 25 giugno 1944 ad opera di un governo formato nella quasi totalità da ministri repubblicani, questa assemblea non si peritava di violare, con supremo spregio dei limiti posti ai suoi poteri l'ordinamento costituzionale provvisorio, in base al quale la volontà del corpo elettorale si era formata all'atto della elezione, vale a dire il D.L. 16 marzo 1946.

Si ritenga  a l'assemblea costituente un organo rappresenta tivo straordinario dello Stato con la competenza stabilita nella legislazione preesistente; si qualifichi l'assemblea stessa organo sovrano con pienezza di poteri, certo si è che, anche in quest'ultima ipotesi, la pienezza dei poteri non può essere assoluta, ma deve mantenersi entro i confini del mandato conferito dal corpo elettorale, vale a dire dal popolo, da cui deriva la sovranità giacché, se è vero che la sovranità, secondo l'insegnamento della scuola giuridica, appartiene allo Stato che ne è il titolare, è anche vero che la fonte da cui il diritto dello Stato, cioè la sovranità, proviene sta nella coscienza del popolo, considerato come un tutto giuridicamente organico. Ora, la costituzione provvisoria, in base alla quale il corpo elettorale procedeva alla designazione dell'assemblea costituente, fissava lo scioglimento di diritto dell'assemblea stessa decorso comunque l'ottavo mese dalla sua prima riunione, salva una sola proroga del termine per non più di quattro mesi.

Quando l'assemblea ha approvato la costituzione, il termine complessivo di un anno dalla sua prima riunione era trascorso e l'assemblea, giuridicamente sciolta, rimaneva una mera assemblea di fatto, priva di poteri costituzionali, secondo l'ordinamento giuridico che ne aveva prestabilito la competenza e il funzionamento e secondo la portata del voto espresso dal corpo elettorale, il quale non poteva aver dato poteri all'organo eletto oltre i limiti da essa conosciuti o molto meno per un tempo indeterminato, in contrasto con i termini prefissati dalla costituzione provvisoria con carattere perentorio. La costituzione italiana è così un atto di assunzione dispotica di poteri da parte di una assemblea che non era più legittimata a deliberare non essendo più giuridicamente in vita come assemblea costituente.

Vi era un solo rimedio: sottoporre, come era avvenuto in Francia, alla ratifica del corpo elettorale la costituzione arbitrariamente deliberata, ma i governanti del tempo non vollero, o perché non ebbero la coscienza della responsabilità assunta o alla consapevolezza di questa responsabilità sovrastò la faziosità o la paura di una ribellione del paese alla truffa operata.

Ma a questa ratifica bisognerà venire. Non questo o quell'articolo della costituzione del 1947 dovrà essere revisionato, ma tutta intera la costituzione dovrà essere sottoposta al giudizio diretto del popolo, se si vuole che l'autorità di questa legge fondamentale dello Stato non sia inficiata ed essa sia invocata dal popolo come carta legittima dei suoi diritti e dei suoi doveri.

E sarà questa la via più semplice e più sicura per mettere in grado il popolo italiano dì pronunciarsi anche in ordine alla questione istituzionale. La quale non è stata affatto risolta dal referendum del 1946. Persino la proclamazione formale del risultato del referendum da parte della Cassazione a sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 aprile 1946 n. 219 sul referendum non è senza vizi. Ma il momento in cui il referendum fu indetto, le forme che si predisposero, i modi in cui si svolse, le limitazioni che si attuarono, le imposizioni che si subirono, il clima politico che dominò in quell'occasione, tutto impone la rinnovazione di una consultazione popolare che possa eliminare dubbi sulla legittimità della repubblica e possa assicurare allo Stato, per tutti gli italiani, la forza e l'autorità di un regime onestamente voluto dalla maggioranza del popolo.

La Francia, dopo la sconfitta di Sedan nel 1870 aspettò oltre quattro anni prima di darsi un nuovo ordinamento costituzionale.

Le tre leggi costituzionali relative all'organizzazione del Senato, all'organizzazione dei poteri pubblici e a quella dei rapporti fra i poteri pubblici portano rispettivamente la data del 24 febbraio, del 25 e del 16 luglio 1875.

Ma la Francia, in quel tempo, ebbe la fortuna di essere guidata da un uomo come Adolfo Thiers, il quale seppe opporsi coraggiosamente alle improvvisazioni e richiamare tutti sui pericoli di soluzioni che avrebbero risentito troppo delle passioni dell'ora.
L'Italia, invece, nel 1944 non ha avuto al governo del paese uomini che fossero all'altezza del loro compito; soprattutto non ha avuto al governo uomini politici sereni e giuristi degni dì questo nome. Ed è avvenuta così l'instaurazione di una repubblica non sentita e di una costituzione non rispondente alle esigenze del paese.

Prof. G. M. DE FRANCESCO
Ordinario di diritto amministrativo - Rettore dell'Università di Milano