NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

giovedì 15 settembre 2016

Il libro azzurro sul referendum - III cap. 4-5


Norme per lo svolgimento del «referendum » istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso
N. 219 = Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1946, n. 102).


UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei comizi elettorali per il «referendum » sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto la deliberazione del  Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'Interno e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. I. - Le schede di votazione per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale  16 marzo 1946 n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del Ministro dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B (allegato al presente decreto) [omissis] e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Esse riproducono due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta alla stella di Savoia come contrassegno della Monarchia, nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell'Italia.

Art. 2. - li voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno nella apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante: Repubblica o Monarchia.

Art. 3. - Il numero degli scrutatori, previsto dall'art. 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, di cui i due più anziani assumono la funzione di vice -presi dente.

Art. 4. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio elettorale, il Presidente della Sezione provvede all'autenticazione delle schede per il «referendum » con le modalità prescritte dai primi cinque comma dell'art. 37 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74; successivamente provvede, con le stesse modalità, all'autenticazione delle schede per le elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente.

Le schede autenticate sono depositate in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere indicato, rispettivamente « schede per il referendum istituzionale » e « schede per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente».
Entrambe le urne in dotazione della sezione debbono restare, durante queste operazioni completamente vuote per essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le schede del « referendum » e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.

Art. 5. - La disposizione dell'art. 38 secondo comma del Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, ti. 74, è estesa alle schede di votazione per il « referendum »: tanto queste quanto quelle per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono tolte.

Art. 6. - Tutte le volte in cui nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della «prima urna » e della « seconda urna », anche con espressioni equivalenti, tali espressioni si intendono rispettivamente sostituite da quelle: « apposita cassetta o scatola » e « urna destinata a ricevere le schede, dopo l'espressione del voto ».

Art. 7. - Il Presidente della sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per il « referendum » istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo comma, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.
All'atto della consegna, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto per il « referendum », astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la scheda del « referendum » deve essere chiusa e restituita separatamente da quella dell'elezione del Deputati all'Assemblea Costituente, ma contemporaneamente ad essa.
Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 44 sopra citato.

Art. 8. - L'art. 48 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Art. 48. - La votazione deve proseguire sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500 iscritti. Tuttavia gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il Presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50 primo comma n. 4, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di esse a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il Presidente ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici. Decorso quest'ora, nessuno può più votare».

Art. 9. - Le operazioni previste dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche per le operazioni relative al «referendum» istituzionale.
A modificazione del disposto dell'art. 52, secondo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del Decreto predetto è fissato, per tutte le sezioni alle ore dodici del giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

I pieghi contenenti i documenti concernenti le operazioni del «referendum» devono essere sempre separati da quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.

Art. 10. - Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, n. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 75.
Nelle sezioni indicate nel comma precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, primo comma, n. 1 del citato decreto.

Art. 11. - All'ora indicata nel secondo comma dell' ' 'art. 9 per le sezioni con più di 500 iscritti, appena compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il Presidente procede allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del citato Decreto, per quanto riguarda l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Subito dopo l'ultimazione dello scrutinio di cui al comma precedente e compiuti gli adempimenti di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza prosegue per Io spoglio dei voti del «referendum» istituzionale.

A tal fine uno scrutatore, designato dalla corte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione dei voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale (Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è astenuto da qualsiasi indicazione, passa, indi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti conferiti rispettivamente alla Repubblica o alla Monarchia e del numero delle astensioni dal «referendum». E segretario proclama ad alta voce i voti dati alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede del «referendum» non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.
Art. 12. - Sono estese alle operazioni di scrutinio del «referendum» istituzionale le disposizioni dell'art. 53, primo comma, numeri 3, 4 e comma successivi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n 74 in quanto applicabili.

I verbali relativi alle operazioni del «referendum istituzionale» sono sempre distinti da quelli relativi alle operazioni per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le dodici ore del secondo giorno successivo a quello dell'inizio della votazione

Art. 13 - Appena ultimato lo scrutinio dei voti del «referendum», il Presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è immediatamente chiuso in un piego il quale deve essere sigillato con bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente o da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: «verbale del "referendum" istituzionale».
L'adunanza è poi sciolta e il Presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al «referendum» istituzionale, agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale IO marzo 1946, n. 74, con le modalità ivi stabilite.

Art. 14. - Le disposizioni dell'art. 55 del Decreto Legislativo Luogotenenziale lo marzo 1946, n. 74, si applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.

Art. 15. - Sono nulli i voti per il «referendum» quando le schede:
1) non siano quelle prescritte dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente Decreto;
2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;
3) non esprimono il voto per alcuno dei due contrassegni, o lo esprimono per entrambi, o non offrono la possibilità di identificare il contrassegno prescelto.
E' valido il voto se il segno è apposto direttamente sol contrassegno anziché nella casella a fianco di esso.

Art. 16. - La Corte d'appello o il Tribunale, costituiti in officio centrale circoscrizionale ai termini dell'art. 18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti relativi al «referendum» istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti del Decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del «referendum» in tutte le sezioni elettorali del collegio.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al «referendum» in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente decreto

Ai fini indicati nel comma precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le sezioni e ne- dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, dei quali tino è depositato nella cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul « referendum » di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla Corte di Cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 17. - La Corte di Cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal primo Presidente e alla quale partecipano sei Presidenti di sezione e dodici consiglieri con l'intervento del Procuratore Generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di e , quelli attribuiti alla Monarchia, in tutti i collegi e fa la proclamazione dei risultati del «referendum».

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il primo Presidente della Corte di Cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare all'adunanza di cui al comma precedente, nonché di due Presidenti di sezione e tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso di assenza o impedimento. Il cancelliere capo della Corte di Cassazione, che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere stesso.
Un esemplare del verbale è immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente il secondo è depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione e il terzo è inviato al Ministero di Grazia e Giustizia che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18. - Le proteste, ed i reclami relativi alle operazioni del « referendum » possono essere presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finché questi sono in funzione, ovvero alle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali circoscrizionali o della Corte di Cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione.
Le Cancellerie ne rilasceranno ricevuta.            
Le Cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, provvederanno all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di Cassazione, mediante corriere speciale di tutte le proteste o i reclami ricevuti.

Art. 19. - Alla Corte di Cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa Corte di Cessazione concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al «referendum».

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

La Corte di Cassazione emette il giudizio definitivo, previsto dal 1° comma, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 17.

Art. 20. - L'ultimo comma dell'art. 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:
«Al Presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di lire 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 50, a norma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5o spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 22. - Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946.

            UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi - Nenni - Romita - Togliatti

Visto il Guardasigilli: Togliatti.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 aprile 1946.

Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 208 - Frasca.




D. L. 16 marzo 1946 per la convocazione dei comizi elettorali e per il Referendum per il giorno 2 giugno 1946 (Gazzetta Uff. 23 marzo 1946, n. 69).

Art. I. - «I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno per deliberare mediante « referendum» sullo forma istituzionale dello Stato ed eleggere i Deputati all’Assemblea Costituente.

E' fatta eccezione per il collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti. Il collegio elettorale Trento-Bolzano, resta, ai fini dell'applicazione del comma precedente, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà 5 deputati».

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