Norme per
lo svolgimento del «referendum » istituzionale e per la proclamazione dei
risultati di esso
N. 219 =
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1946, n.
102).
UMBERTO DI
SAVOIA
Principe di
Piemonte
Luogotenente
Generale del Regno
In virtù
dell'autorità a Noi delegata:
Visto il Decreto legislativo
Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei
Deputati all'Assemblea Costituente;
Visto il Decreto legislativo
Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al
Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea
per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed
alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il Decreto Luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei comizi elettorali per il «referendum
» sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione del Governo di emanare
norme giuridiche;
Visto il Decreto-legge Luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i
Ministri per la Costituente, per l'Interno e per la Grazia e Giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo
quanto segue:
Art. I. - Le schede di votazione
per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato di cui al Decreto
Legislativo Luogotenenziale 16 marzo
1946 n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi
elettorali; sono fornite a cura del Ministro dell'Interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B (allegato
al presente decreto) [omissis] e firmato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Esse riproducono due rami di
quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno
della Repubblica e una corona sovrapposta alla stella di Savoia come
contrassegno della Monarchia, nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il
profilo geografico dell'Italia.
Art. 2. - li voto si esprime
tracciando con la matita copiativa un segno nella apposita casella a fianco del
contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante:
Repubblica o Monarchia.
Art. 3. - Il numero degli
scrutatori, previsto dall'art. 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10
marzo 1946, n. 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, di
cui i due più anziani assumono la funzione di vice -presi dente.
Art. 4. - Appena accertata la
costituzione dell'ufficio elettorale, il Presidente della Sezione provvede
all'autenticazione delle schede per il «referendum » con le modalità prescritte
dai primi cinque comma dell'art. 37 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10
marzo 1946, n. 74; successivamente provvede, con le stesse modalità, all'autenticazione
delle schede per le elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Le schede autenticate sono
depositate in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere
indicato, rispettivamente « schede per il referendum istituzionale » e « schede
per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente».
Entrambe le urne in dotazione della
sezione debbono restare, durante queste operazioni completamente vuote per
essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le
schede del « referendum » e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta
una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.
Art. 5. - La disposizione dell'art.
38 secondo comma del Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, ti. 74,
è estesa alle schede di votazione per il « referendum »: tanto queste quanto
quelle per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo
l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono
tolte.
Art. 6. - Tutte le volte in cui nel
Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della «prima
urna » e della « seconda urna », anche con espressioni equivalenti, tali
espressioni si intendono rispettivamente sostituite da quelle: « apposita
cassetta o scatola » e « urna destinata a ricevere le schede, dopo
l'espressione del voto ».
Art. 7. - Il Presidente della
sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per
l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per
il « referendum » istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo
comma, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.
All'atto della consegna, il
Presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto
per il « referendum », astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che
la scheda del « referendum » deve essere chiusa e restituita separatamente da
quella dell'elezione del Deputati all'Assemblea Costituente, ma
contemporaneamente ad essa.
Si applica il disposto dell'ultimo
comma dell'art. 44 sopra citato.
Art. 8. - L'art. 48 del Decreto
Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal
seguente:
« Art. 48. - La votazione deve proseguire
sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500 iscritti. Tuttavia
gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono ammessi a votare.
Nelle sezioni che abbiano più di
500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il
Presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo
aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver
riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a
quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50 primo comma n. 4,
scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di
esse a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il Presidente
ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione
apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle
urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue
fino alle ore dodici. Decorso quest'ora, nessuno può più votare».
Art. 9. - Le operazioni previste
dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma del Decreto
Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche
per le operazioni relative al «referendum» istituzionale.
A modificazione del disposto
dell'art. 52, secondo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del Decreto
predetto è fissato, per tutte le sezioni alle ore dodici del giorno successivo
a quello dell'inizio della votazione.
I pieghi contenenti i documenti
concernenti le operazioni del «referendum» devono essere sempre separati da
quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei Deputati all'Assemblea
Costituente.
Art. 10. - Nelle sezioni che
abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50,
primo comma, n. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 75.
Nelle sezioni indicate nel comma
precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, primo comma,
n. 1 del citato decreto.
Art. 11. - All'ora indicata nel
secondo comma dell' ' 'art. 9 per le sezioni con più di 500 iscritti, appena
compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del
Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il Presidente procede
allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del
citato Decreto, per quanto riguarda l'elezione dei Deputati all'Assemblea
Costituente.
Subito dopo l'ultimazione dello
scrutinio di cui al comma precedente e compiuti gli adempimenti di cui all'art.
56 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza prosegue
per Io spoglio dei voti del «referendum» istituzionale.
A tal fine uno scrutatore,
designato dalla corte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative
schede dopo l'espressione dei voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna
già spiegata al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale
(Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto
nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è
astenuto da qualsiasi indicazione, passa, indi, la scheda ad un altro
scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
voti conferiti rispettivamente alla Repubblica o alla Monarchia e del numero
delle astensioni dal «referendum». E segretario proclama ad alta voce i voti
dati alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il
cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte
le schede del «referendum» non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda,
se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola
dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti
del seggio.
Art. 12. - Sono estese alle
operazioni di scrutinio del «referendum» istituzionale le disposizioni
dell'art. 53, primo comma, numeri 3, 4 e comma successivi del Decreto Legislativo
Luogotenenziale 10 marzo 1946, n 74 in quanto applicabili.
I verbali relativi alle operazioni
del «referendum istituzionale» sono sempre distinti da quelli relativi alle
operazioni per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Tutte le operazioni di cui
all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono
svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le dodici ore del secondo
giorno successivo a quello dell'inizio della votazione
Art. 13 - Appena ultimato lo
scrutinio dei voti del «referendum», il Presidente ne dichiara i risultati e ne
fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in
ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è
immediatamente chiuso in un piego il quale deve essere sigillato con bollo
dell'ufficio e firmato dal Presidente o da almeno due scrutatori.
Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: «verbale del
"referendum" istituzionale».
L'adunanza è poi sciolta e il
Presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti
inerenti al «referendum» istituzionale, agli uffici previsti dall'art. 56,
comma 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale IO marzo 1946, n. 74, con
le modalità ivi stabilite.
Art. 14. - Le disposizioni
dell'art. 55 del Decreto Legislativo Luogotenenziale lo marzo 1946, n. 74, si
applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro
le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.
Art. 15. - Sono nulli i voti per il
«referendum» quando le schede:
1) non siano quelle prescritte
dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli
articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74,
richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente Decreto;
2) presentino qualsiasi traccia di
scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;
3) non esprimono il voto per alcuno
dei due contrassegni, o lo esprimono per entrambi, o non offrono la possibilità
di identificare il contrassegno prescelto.
E' valido il voto se il segno è
apposto direttamente sol contrassegno anziché nella casella a fianco di esso.
Art. 16. - La Corte d'appello o il
Tribunale, costituiti in officio centrale circoscrizionale ai termini dell'art.
18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, procede, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti relativi al «referendum» istituzionale,
e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti
del Decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del «referendum»
in tutte le sezioni elettorali del collegio.
Nell'ipotesi prevista dal citato art.
57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al «referendum» in
quanto applicabili le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente
decreto
Ai fini indicati nel comma
precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti
validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le
sezioni e ne- dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare,
dei quali tino è depositato nella cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale
e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul « referendum
» di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla
Corte di Cassazione, mediante corriere speciale.
Art. 17. - La Corte di Cassazione,
in pubblica adunanza presieduta dal primo Presidente e alla quale partecipano
sei Presidenti di sezione e dodici consiglieri con l'intervento del Procuratore
Generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli
uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla
Repubblica e di e , quelli attribuiti alla Monarchia, in tutti i collegi e fa
la proclamazione dei risultati del «referendum».
Entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del presente Decreto, il primo Presidente della Corte di
Cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare
all'adunanza di cui al comma precedente, nonché di due Presidenti di sezione e
tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso
di assenza o impedimento. Il cancelliere capo della Corte di Cassazione, che ha
le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il
verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal
Presidente e dal cancelliere stesso.
Un esemplare del verbale è
immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente
il secondo è depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione e il terzo
è inviato al Ministero di Grazia e Giustizia che ne dispone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 18. - Le proteste, ed i
reclami relativi alle operazioni del « referendum » possono essere presentati
agli uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finché questi
sono in funzione, ovvero alle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali
circoscrizionali o della Corte di Cassazione entro il termine di cinque giorni
dalla data della votazione.
Le Cancellerie ne rilasceranno
ricevuta.
Le Cancellerie degli uffici
centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma
precedente, provvederanno all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di
Cassazione, mediante corriere speciale di tutte le proteste o i reclami ricevuti.
Art. 19. - Alla Corte di
Cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle
singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali o alla
stessa Corte di Cessazione concernenti lo svolgimento delle operazioni relative
al «referendum».
I voti delle sezioni, le cui
operazioni siano annullate, non hanno effetto.
La Corte di Cassazione emette il
giudizio definitivo, previsto dal 1° comma, sentite le conclusioni del
Procuratore Generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della
votazione.
Si applicano le disposizioni degli
ultimi due comma dell'art. 17.
Art. 20. - L'ultimo comma dell'art.
27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 74, è abrogato e
sostituito dal seguente:
«Al Presidente dell'ufficio
elettorale deve essere corrisposto dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha
sede, un onorario giornaliero di lire 500, oltre il trattamento di missione
spettante agli impiegati dello Stato di grado 50, a norma del Decreto
Legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 se dovuto; agli impiegati
statali di grado superiore al 5o spetta il trattamento di missione inerente al
grado rivestito.
Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente Decreto valgono le disposizioni del Decreto Legislativo
Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.
Art. 22. - Il presente Decreto
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
Ordiniamo che il presente Decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle
Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1946.
UMBERTO DI SAVOIA
De Gasperi - Nenni - Romita -
Togliatti
Visto il Guardasigilli: Togliatti.
Registrato alla Corte dei Conti,
addì 30 aprile 1946.
Atti del Governo, registro n. 9,
foglio n. 208 - Frasca.
D. L. 16 marzo 1946 per la
convocazione dei comizi elettorali e per il Referendum per il giorno 2 giugno
1946 (Gazzetta Uff. 23 marzo 1946, n. 69).
Art. I. - «I comizi elettorali sono
convocati per il giorno 2 giugno per deliberare mediante « referendum» sullo
forma istituzionale dello Stato ed eleggere i Deputati all’Assemblea
Costituente.
E' fatta eccezione per il collegio
elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la
convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti.
Il collegio elettorale Trento-Bolzano, resta, ai fini dell'applicazione del
comma precedente, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà 5 deputati».
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