Nomina di Umberto a Luogotenente
Generale del Re
Il Ministero del
Referendum si impegna a rispettare la tregua istituzionale
1) Proclama di Vittorio Emanuele III al
popolo italiano in data 12 aprile 1944.
2) nomina del Luogotenente Generale del Re: R.D.
in data 5 giugno 1944 n. 140.
3) D.L. in data 25 giugno 1944 n. 151 per la
scelta della forma istituzionale con vincolo di giuramento da parte di Ministri
e Sottosegretari di non compiere atti
che pregiudichino la questione istituzionale.
Nomina
di S. A. R. Umberto di Savoia Principe di Piemonte a Luogotenente Generale del
Re (R.
Decreto 5 giugno 1944 n. 140)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E
VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Sulla deliberazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio stesso;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Articolo unico
Il nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia,
Principe di Piemonte, è nominato nostro Luogotenente Generale.
Sulla relazione dei Ministri responsabili
Egli provvederà in nome nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed
eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali
decreti, i quali saranno contrassegnati e vidimati nelle solite forme.
Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il
presente decreto e di farla osservare come legge della Stato.
Dato a Ravello addì 5 giugno 1944
VITTORIO EMANUELE
PIETRO BADOGLIO
Visto il Guardasigilli Arangio Ruiz
D. L. L. per la scelta della forma
istituzionale con vincolo di giuramento da parte dei Ministri e Sottosegretari
di non compiere atti che pregiudichino la questione istituzionale.
(D. L. 25 giugno 1944
n. 151)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE
DEL REGNO
In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il R. Decreto legge 30 Ottobre 1943 n.
2-B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939,
n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa
di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente &I
Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo
Art. 1
Dopo la liberazione del territorio nazionale
le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine
eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una assemblea costituente per
la nuova costituzione dello Stato.
I modi delle procedure saranno stabiliti in un
successivo provvedimento.
Art. 2
E’ abrogata la disposizione concernente la
elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro
mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo
dell'articolo unico del R. decreto legge 2 agosto 1943 n. 175, con cui venne
dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle
corporazioni.
Art. 3
I Ministri, Sottosegretari di Stato giurano
sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della
nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'assemblea costituente atti
che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale
Art. 4
Finché non sarà entrato in funzione il nuovo
Parlamento i provvedimenti aventi forza di legge saranno deliberati dal
Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma
precedente sono sanzionabili e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno
con la formula
« Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
« Sulla proposta di
.....
« Abbiamo sanzionato e
promulghiamo quarto segue
Art. 5
Fino a quando resta in vigore la disposizione
dell'art. 2. comma primo del R. decreto-legge, 30 ottobre 1943, n 2-B i decreti
relativi alle materie indicate nell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale
del Regno con la
formula.
« Sentito il Consiglio dei Ministri…
« Sulla proposta di…
« Abbiamo decretalo e decretiamo…
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale,
e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come
legge dello Stato
Dato
a Napoli, addì 25 giugno 1944
Umberto Di Savoia
Bonomi
Visto il Guardasigilli: Tupini.
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