NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

mercoledì 17 agosto 2016

Il libro azzurro sul referendum - III cap - 1

Chiediamo scusa per la lentezza della pubblicazione ma i caratteri estremamente piccoli del libro originale e l'aspetto espressamente "tecnico" del libro richiedono notevoli tempi per la sua conversione in formato digitale.


Esame sulla interpretazione del D.L. 25 giugno 1944 n. 151

Il D.L. 25 giugno 1944 n. 151 suscita molte perplessità sulla sua stessa legittimità e notevoli difficoltà d'interpretazione in special modo per la sua intrinseca incongruenza.

Anzitutto esso si fonda sull'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129 il quale si riferisce, per la validità e la decadenza dei DD.LL. alle disposizioni contenute nel secondo comma e segg- dell'art. 3 della Legge 31 gennaio 1926 n. 100 così modificate dalla legge 8 giugno 1939 n. 860 - ... “il D.L deve essere munito della clausola della presentazione alle assemblee legislative per la conversione in legge ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due assemblee legislative non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione».

Decade se entro due anni dalla sua pubblicazione non sia stato convertito in legge.

La validità formale di ogni D.L. è condizionata così alla sua conversione in legge da parte delle assemblee legislative; ora come potrebbe mantenersi      questa condizione essenziale di validità quando lo stesso decreto stabilisce l'abrogazione delle assemblee legislative sostituite     dall’assemblea costituente,   previste per la sua approvazione, cioè abroga lo stesso suo fondamento di le    gittimità e per contro istituisce un nuovo consesso, la cui legittimità sarebbe proprio da ricercarsi nel D.L. che sarebbe stato privato dì ogni legittimità?

Pertanto logicamente è da ritenere che tale D.L. non abbia abrogato le Camere, quali erano previste dallo Statuto del Regno, e che ad esse debba essere presentato per esser convertito in legge, e quindi dopo la sua approvazione le camere stesse potranno stabilire i modi e, le procedure per la costituzione dell'assemblea costituente.

A parte che un tal vizio di legittimità, una volta che più non esistessero le assemblee legislative non potrebbe venire sanato, è ancora da considerare che secondo lo spirito dell'ordinamento italiano e la più autorevole dottrina il D.L. di cui trattasi non può essere posto in esecuzione prima della sua conversione in legge.
Infatti dato che il decreto si rifà alla legge del 1939,  la quale al suo art. 18 modificava il comma 2 dell’articolo 3 della L, 31 gennaio 1926 n. 100 vuol dire che esso si fonda sulla necessità urgente - presunta nell'ipotesi della guerra – fonte di produzione giuridica esplicitamente ammessa nel diritto italiano con tale legge ed ammessa pure in precedenza,  sia pure con vontrasti nella dottrina e anche su alcune riservedell’autorità giudiziaria. Ed appunto dalla decisione -ultima della Cassazione romana ala tema di DD.LL. in data 30 dicembre 1922, estensore Mortara, notevolisssima sentenza che accolse
autorevomente le conclusione      più ferme della dottrina in materia, ricaviamo questa definizione esattissima del DD.LL.: Provvedimenti che possiedono un'autorità di legge soggetta a condizione».

Per     quanto questa decisione della Cassazione romana ancora consideri la illegittimità formale del decreto legge che più non sussiste dopo la legge  del 31gennaio 1926 n. 100 tale definizione dei D.L. rimane ed ha valore assoluto poiché costituisce il fondamento della    predetta legge che accolse la necessità Urgente come fonte di produzione giuridica subordinando la validità del D.L. alla presentzione di esso in un certo tempo alle camere e alla sua conversione pure entro un certo tempo a pena di decadenza.

Secondo questi principii il decreto legge si legittima per la necessità urgente che costringe il governo a provvedere per evitare o limitare un grave   danno che altrimenti proverrebbe allo Stato. Quindi nei suoi elementi intrinseci ed obiettivi il D.L. deve fondarsi  sull’urgenza. Questi estremi non sembrano ricorrere nel D.L. in esame in quanto una delle conseguenze      e la più evidente di un provvedimento d'urgenza è quella di essere applicato senza alcuna dilazione. Poiché     altrimenti viene a mancare la stessa condizione dell’urgenza.
Benché questi estremi non ricorrano nel D.L. in esame può tuttavia ammettersi che la situazione politica imponesse l'urgenza di definire quale procedura si sarebbe seguita per la risoluzione della questione istituzionale e pertanto l'urgenza è da riconoscersi nella necessità di manifestare immediatamente i propositi del governo a questo riguardo. Ma se l'urgenza - come non può essere altrimenti - dato che il D.L. non aveva né poteva avere immediata applicazione era contenuta in questi     limiti essa non può per ovvii principi fondamentali di ogni ordinamento giuridico estendersi sino alla sua applicazione, la quale presuppone l’abrogazione  degli organi legislativi, il conferimento di tutti i poteri degli organi costituzionali dell’assemblea costituente, ossia la trasformazione radicale     in atto, un procedimento cioè nettamente rivoluzionario in quanto contrario all’ordinamento vigente non giustificato da alcuna ragione di imprescindibilità e necessità.

L’urgenza del D. L. in esame è da ravvisarsi pertanto limitata alla manifestazione della decisione del governo, e in questa caso ancora più della Corona di sanzionare una futura legge istitutiva di un’assemblea costituente la quale colle modalità che sarebbero in seguito emanate dal parlamento, avrebbe deciso la nuova costituzione dello Stato. Non può per l'aspetto giuridico, ammettersi   che il D.L. abbia voluto significare abrogazione totale dell'ordinamento in atto, come avverrebbe quando si ritenesse che il D.L. avesse abolito il parlamento previsto dallo statuto, e quindi conferito tutti i poteri che oggi spettano    al governo del Re e al parlamento, all’assemblea costituente.
Ogni norma eccezionale non può venire interpretata che     restrittivamente e un


D.L., norma eccezionale per eccellenza, non può avere efficacia se non nei limi precisi in cui sta la necessità urgente che l'ha determinato. Ora questa necessità era contenuta nella dichiarazione di consenso alla formazione dell'assemblea non già nella abrogazione dell'ordinamento costituzionale vigente.
Dal punto di Vista politico è da osservare che tale abrogazione, costituisce un atto di tale portata politica e storica che non può essere rimesso ad una delegazione di partiti, di cui per le circostanze in cui è venuta a trovarsi l’Italia nessuno conosce quale sia l'efficienza rappresentativa ma deve essere, secondo i più elementari ed evidenti postulati democratici, deciso dal popolo. E se si trattasse di modificare la costituzione vigente senza interferenze con la questione istituzionale sarebbe sufficiente eleggere la camera elettiva e convocare il parlamento, che potrebbe quindi decidere direttamente delle modifiche costituzionali o con quella procedura straordinaria che credesse d'istituire. Ma interferendo la questione istituzionale occorre rifarsi al fondamento stesso dell'istituzione monarchica italiana e cioè ai Plebisciti che estesero alle regioni annesse al Piemonte il reggimento monarchico, proprio del Regno di Sardegna, e poiché tutti costituiscono  il fondamento, storico e politico dell'istituto morrarchico in Italia solo un'espressa dichiarazione del popolo mediante votazione esplicita può legalmente porre in discussione il reggimento monarchico.

Concludendo se si deve seguire la via legale e non rivoluzionaria per cui le norme costituzionali più nulla contano e gli atti emanati hanno valore diverso da quello che non presentano obbiettivamente, si dovrà addivenire alle elezioni di una camera elettiva la quale dopo avere approvato o non il D.L. sulla costituente potrà legittimamente, dato che nell'ordinamento italiano non esiste distinzione fra legge costituzionale e comune, trasformarsi in assemblea costituente e assumerne le funzioni, che giuridicamente è, la stessa cosa o creare una nuova assemblea e, previa consultazione  istituzionale mediante referendum, procedere alla revisione e modificazione e sostituzione dello Statuto del Regno. In nessun caso potrebbe ritenersi legittima, l'istituzione d'una costituente in base ad un D.L. privo dello stesso presupposto della sua validità.

EMILIO CROSA

Professore di diritto costituzionale

Torino 31 Agosto 1945

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