II valore giuridico dell’accordo
De Gasperi
– Gruber
Dal quaderno edito nel 1958 dal Movimento Giovanile del Partito Nazionale Monarchico
Dal quaderno edito nel 1958 dal Movimento Giovanile del Partito Nazionale Monarchico
In un intervento in Parlamento ho creduto
doveroso procedere ad un esame obiettivo sulla natura giuridica dell’accordo De
Gasperi-Gruber, esame eh» consenta di giudicare sulla sua validità ed
efficacia. Tale accordo è certamente un atto rilevante nel diritto internazionale;
ma non può dirsi che esso sia un atto creativo di
diritti e obblighi reciproci fra le parti; che, cioè, sia un atto normativo di diritto internazionale, un trattato vero e proprio, impegnativo fra le parti.
diritti e obblighi reciproci fra le parti; che, cioè, sia un atto normativo di diritto internazionale, un trattato vero e proprio, impegnativo fra le parti.
Ecco brevemente riassunte le ragioni.
L’accordo va considerato sotto un duplice aspetto: dal punto di vista dei
rapporti fra l’Italia e l’Austria e dal punto di vista dai rapporti fra
l’Italia e gli Stati firmatari del trattato di pace con l’Italia.
Sotto il primo aspetto, quello dei
rapporti fra l’Italia e l’Austria, l’accordo va esaminato dal lato delle sue
caratteristiche formali e dal lato del suo specifico contenuto. Muovendo dal
lato formale è da rilevare che, quando un accordo internazionale sia diretto
alla posizione di diritti e di obblighi veri e propri, abbia cioè una funzione
normativa, l’organo, cui il diritto internazionale assegna la competenza a
manifestare la volontà dello Stato, è il Capo dello Stato e non il ministro
degli esteri. Un accordo, come quello intervenuto fra De Gasperi e Grubes) in
veste di ministri degli esteri dei due Stati, è quindi invalido come atto
creativo di diritti e di doveri reciproci fra l’Italia e l’Austria. Si tratta
di uno di quegli atti che si denominano usualmente come «gentlemen’s agreement
», vale a dire, in sostanza, di un’intesa ad una data linea politica assunto
dai governi stessi circa la soluzione del problema di cui trattasi, soluzione
che comunque resta di competenza esclusivamente interna degli Stati.
Naturalmente, data la natura degli accordi
del genere, essi implicano una concordanza di vedute e il mantenimento di uno spirito
amichevole nei rapporti fra i due Stati in ordine alla questione regolata.
Consegue che sia l’efficacia, sia la durata di quel tipo di accordi sono
condizionate alla permanenza di quelle vedute, di quel medesimo spirito
amichevole che li ha ispirati e che deve essere necessariamente bilaterale. Se,
ad un certo momento, uno dei due stati dimentica di informare la sua condotta a
questo spirito amichevole iniziale, l’altro ha, non solo il diritto, ma il
dovere dichiarare decaduto l’accordo.
Rimane il secondo punto di vista, quello
cioè dei rapporti fra la l’Italia e gli Stati firmatari del trattato di pace
italiano, giacché, come è risaputo, l’accordo De Gasperi-Gruber è richiamato
nell’articolo 10 del trattato di pace, e quindi un esame superficiale potrebbe
portare a ritenere che l’accordo in oggetto, invalido come trattato normativo
nei rapporti diretti fra l’Italia e l’Austria, sia divenuto tale nei confronti
degli Stati vincitori, e l’invalidità sia stata sanata dalla maledetta ratifica
della Costituente, almeno nei confronti degli Stati vincitori. Senonchè, la
formula dell’art. 10 del trattato di eclude decisamente ogni possibile dubbio
sulla portata giudica dell’accordo, e anzi essa costituisce una riconferma che
quell’accordo non è un atto creativo di diritti e di obblighi internazionali.
L’art. 10, infatti, ha due commi. Il primo
impegna direttamente impegna l’Italia verso l’Austria a concedere libertà di
circolazione per le persone e le merci: « l’Italia — dice il primo comma —
concluderà con l’Austria, ovvero confermerà gli accordi esistenti intesi a garantire
il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale e il
Tirolo orientale». Obbligo, dunque, per l’Italia contiene questo comma; obbligo verso gli Stati
vincitori, che fa nascere un diritto correlativo a favore degli Stati medesimi
e, mediante, un diritto a favore dell’Austria, garantito dalle potenze vincitrici.
Ben diversa è la formula del secondo comma
dello stesso articolo. Le potenze alleate ed associate hanno preso atto delle
intese (il cui testo è portato nell’allegato IV) prese di comune accordo fra il
governo austriaco e il governo italiano il 5-9-1946 ».
Le potenze alleate ed associate, in merito all’accordo De Gasperi Gruber.
hanno, dunque, solamente preso atto dell’accordo, non ne hanno recepito il
contenuto nel trattato di pace; non hanno detto che l’Italia osserverà le
clausole dell’accordo, facendogliene un obbligo, ma unicamente che ne hanno
preso conoscenza vale a dire hanno lasciato all’accordo il suo carattere giuridico
di atto non normativo, di accordo fra governi, non fra Stati, mentre nel primo
comma, è l’Italia, cioè lo Stato italiano che si impegna a concludere con l’Austria
o a confermare i trattati: che garantiscono libertà di circolazione, e a
concluderli o confermarli con atti internazionali nei quali è il Capo dello
Stato l’organo chiamato ad esprimere la volontà, nel secondo comma si riconosce che si tratta di un atto dei governi delle due parti, e quindi la
validità ed efficacia dell’atto restano quelle proprie degli atti
internazionali compiuti dai ministri degli esteri e non dei capi di Stato, e le potenze alleate ed associate, nel prendere atto puramente e
semplicemente dell’accordo, non ne mutano la natura giuridica, nè ne
garantiscono l’osservanza come farebbero se anche il secondo comma dell’art. 10
del trattato fosse stato redatto nei termini del primo comma; vale a dire non
hanno inteso, in relazione all’oggetto, costituire un obbligo allo Stato
italiano come quello relativo alla libertà di circolazione di persone e di
merci, di cui al primo comma.
Dunque, l'esame giuridico strettamente
obiettivo dell’accordo, sia dall’aspetto formale come dall’aspetto sostanziale,
avuto riguardo tanto ai rapporti diretti con l’Austria come a quelli con le potenze
alleate ed associate firmatarie del nostro trattato di pace, porta a concludere
che l’Italia è in condizione, di fronte all’altrui atteggiamento e alle pretese
altrui, di potersi legittimamente sganciare dagli accordi del 5 Settembre 1946.
Il governo italiano ha nelle mani un mezzo giuridico sicuro ed efficace per
ammonire i governanti austriaci e gli agitatori altoatesini che, se si continua
sulla via della provocazione e del tradimento, l’Italia saprà reagire adeguatamente
come è suo diritto e dovere.
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