L'epurazione dei Senatori dei Regno e la pratica
soppressione
L'art 3 del D.L.Lt. in
data 25 giugno 1944, n 151 stabiliva il giuramento « sul loro onore » dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato di non compiere, fino alla convocazione
dell'assemblea Costituente atti che comunque pregiudicassero la soluzione della
« questione istituzionale».
E' evidente che
l'impegno legislativamente assunto di non compiere fino alla Costituente atti
che comunque avrebbero potuto pregiudicare la questione importava anche
l'impegno non solo di non sopprimere il Senato, ma anche di non alterarne la
struttura. la composizione il funzionamento e le
guarentigie
costituzionali dei singoli membri, trattandosi di uno degli organi fondamentali
dell'istituto monarchico.
Sono significative in
argomento le dichiarazioni dell'alto Commissario del tempo sui criteri cui si
era informato per sottrarre al deferimento per la decadenza 109 senatori su
420. Rispondendo all'on. Boeri già segretario generale dell'Alto Commissario
sul giornale «Avanti!» del 14 luglio 1945 n. 194, egli scriveva; «Come governo noi ci eravamo impegnati alla
tregua istituzionale ed essa concerneva anche il Senato; se io avessi proposto
la sua riduzione ai meno di venti puri che votarono meco contro Mussolini dopo
l'assassinio Matteotti noi avremmo dato all'estero l'impressione che si
prometteva la tregua istituzionale da un lato e la si violava dall'altro ».
Lo stesso Alto
Commissario aveva fatto analogo riconoscimento nel suo opuscolo «Le sanzioni
contro il fascismo» ( Ed Roma 1944 pag. 25): «Se avessi denunciato tutti i
Senatori all'alta Corte avrei mancato ad un mio dovere: rispettare nel modo più
assoluto la tregua istituzionale alle tregua avrei anzi violato in modo odioso
colpendo il Senato alle spalle».
In un'acuta disamina
delle norme contenute negli art. 2 cap. 8 u.c.
del D.L. Lt. 27 luglio 1944 n. 159 e negli art. 8 e 9 del D.L.Lt. 13
settembre n. 198 il prof. Filippo Vassalli afferma che esse non hanno forza di
legge, perchè anticostituzionali (7).
«”Le norme anzidette
infatti avrebbero avuto praticamente l'effetto di abrogare:
1) l'art. 33 dello
Statuto Albertino che stabilisce la durata vitalizia dello carica di Senatore;
2) l'art. 31 dello
Statuto che stabilisce non essere i senatori sindacabili per le opinioni da
essi manifestate e per i voti dati nella loro Camera Legislativa;
3) gli art. 36 e 37
dello stesso Statuto, che riservano all'alta Corte di Giustizia il giudizio
sugli illeciti e sui reati addebitati ai Senatori.
Con ciò sarebbero state violate le norme donde traeva
configurazione e disciplina uno degli organi più tipicamente costituzionali
dello Stato, e cioè il Senato; e ciò
in violazione degli art. 1, 3 e 4 del D.L.Lt. 25 giugno 1944, n. 151, i quali
disciplinano, i poteri del Governo nel periodo di tempo che va fino al momento
dell'insediamento dell'assemblea Costituente; e che vietavano al governo di
pregiudicare, durante detto periodo di tempo, in qualsiasi modo la questione
istituzionale che avrebbe dovuto essere, risoluta solo dal referendum popolare;
e di legiferare, in materia costituzionale, riservata esclusivamente,
all'Assemblea Costituente”».
A parte l'esame di
legittimità del predetto D.L.Lt. n. 151 se esaminato in relazione al preambolo
(art. 18 della Legge 19 gennaio 1939 n. 129) che stabilisce, sotto pena di decadenza, la
presentazione ad una delle due Assemblee legislative per la conversione in
legge non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione, è pertanto
evidente che, fatta salva l'urgenza e la necessità di provvedere, in esecuzione
agli impegni presi inerenti allo stato di guerra ed alle sue conseguenze, a
stabilire che il popolo italiano avrebbe liberamente scelto le forme istituzionali,
il predetto Decreto rimetteva all'assemblea Costituente le deliberazioni circa
la nuova Costituzione dello Stato; in essa evidentemente si comprendeva il
mantenimento o meno del Senato, non soltanto formale. Il prof. Emilio Crosa
rilevò in un suo circostanziato parere dell'agosto 1945: « Non può per l'aspetto giuridico ammettersi che il D.L. abbia voluto
significare abrogazione totale dell'ordinamento in atto, come avverrebbe quando
si ritenesse, che il D.L. avesse abolito il parlamento previsto dallo Statuto
(8), e quindi conferito tutti i poteri, che oggi spettano al Governo del Re e
in Parlamento, all’assemblea Costituente. Ogni norma eccezionale non può
venire, interpretata che restrittivamente, e un D.L., norma eccezionale per
eccellenza, non può avere efficacia se non nei limiti precisi in cui sta la
necessità urgente che l'ha determinato.
Ora questa necessità
era contenuta nelle dichiarazioni di consenso alla formazione dell'Assemblea
Costituente, non già nell'ordinamento costituzionale vigente.
Dal
punto di vista politico di osservare che tale abrogazione costituisce un atto
di tale portata politica e storica che non può essere rimesso a una delegazione
di partiti, di cui per la circostanza in cui è venuta a trovarsi l'Italia
nessuno conosce quale sia l'efficienza rappresentativa, ma deve essere secondo
i più elementari ed evidenti postulati democratici, deciso dal popolo... Il
prof. Giuseppe Sabatini afferma (9) «che la dichiarazione di decadenza... altro
non è che espressione di un potere, discrezionale, che l'ordinamento
costituzionale in vigore all'8 settembre vietava, ma che, se dovesse
ammettersi, non potrebbe riconoscersi spettare ad altri che alla Corona».
*
Nella sentenza 9
giugno - 9 luglio 1947 sui ricorsi dei senatori Sarrocchi ed altri, la Corte
suprema di Cassazione, Sezioni unite civili, non ritenne fondato l'assunto
sopra esposto del prof Filippo Vassalli, basandosi sui seguenti fatti.
Nello stato
d'emergenza determinato nel nostro paese dall'8 settembre 1943 all'insediamento
dell'Assemblea Costituente (giugno 1946), il Governo, per evidente ed
inevitabile stato di necessità, fu assunto dai rappresentanti dei partiti che
avevano validamente contribuito alla liberazione ed unificazione del territorio
nazionale. Tale Governo - legittimo - emanò D.L.Lt. 25 giugno 1944 n151
(integrato successivamente dal D.L.Lt 18 settembre 1944 n 129) il quale si basò
per esplicita dichiarazione dello stesso Governo, sui seguenti principi
fondamentali:
1) la forma
istituzionale dello stato sarebbe stata liberamente scelta dal popolo italiano,
che a tale fine avrebbe eletto un'Assemblea Costituente, per deliberare la
nuova Costituzione dello Stato, la legge elettorale, la ratifica del trattato
di pace;
2) la tregua
istituzionale tra i vari partiti ed i rappresentanti dei vari partiti a1
governo ( Gentlemen's agreement ) fino alla convocazione dell'Assemblea
Costituente (giugno 1946).
3) l'attribuzione al
governo, composto dei rappresentanti dei vari partiti della liberazione,
dell'esercizio del potere legislativo ordinario, fino a quando non fosse
entrato in funzione il nuovo Parlamento, con esclusione della facoltà di
emanare ogni legge di carattere istituzionale o costituzionale. Orbene il
D.L.Lt. 27 luglio 1944 n. 151) ( epurazione) fu emanato in diretta dipendenza
del D.L.Lt. 25 giugno 1944 n 151.
La Suprema Corte
affermò non esservi alcun dubbio sulla legittimità dei D.L.Lt. 25 giugno 1944 n.
151 giacché nel nostro ordinamento non si è mai dubitato delle facoltà del
potere esecutivo - in una situazione d'emergenza od in uno stato di necessità -
di emanare decreti-legge aventi precisa forza di legge fino al momento di
convalida da parte del potere legislativo; ritenne non esservi alcun dubbio che
i DD.LL.Lt 27 luglio 1944 n. 159 e 13
Settembre 1944 n. 198 si fossero mantenuti nei limiti stabiliti dal D.L.Lt. 2
luglio 1944 n. 151.
I
limiti posti al Governo col D.L.Lt. n 151 riguardavano principalmente la
questione istituzionale (Monarchia o Repubblica; se Monarchia quale, se Repubblica,
di quale tipo), riguardavano indubbiamente, pure il Senato come istituto, ma
non anche l'allontanamento dalla vita pubblica degli uomini politici, compresi
i Senatori che indipendentemente da responsabilità penale per determinati
reati, dovevano essere rimossi dalla carica come responsabili del disastro
fascista e della guerra fascista. L'epurazione dei Senatori fu configurata come
una funzione giurisdizionale affidata ad un altro organo giurisdizionale ( l'Alta
Corte ) sostituito per evidenti ragioni di opportunità all'Alta corte del
Senato,
e con un procedimento giurisdizionale, regolato dalle norme del codice di
procedura penale, in quanto applicabili.
*
E' interessante riportare i pareri di altri autori sulla
epurazione del Senato che si è risolta in una pratica soppressione. Il Lavagna
nega che l'art. 4 del D.L.Lt. n 151 importi delegazione di legislativa al Governo e nega ogni
carattere di legge costituzionale al decreto stesso: «nel nuovo ordinamento
figurò attuata una forma di Governo essenzialmente dittatoriale in cui più non
esisteva alcuna divisione di poteri in ordine alla funzione legislativa. Con tali
atti il Governo poteva esercitare, come in effetti ha esercitato, non solo la funzione
legislativa ordinaria bensì la stessa funzione costituente... » (10).
La
sentenza 9 luglio 1947 delle sezioni unite, al contrario assume senza ambagi
che il D.L. 25 giugno 1944 n. 151, «effettivamente
ha fatto una netta distinzione tra leggi ordinarie che il Governo poteva
emanare - e leggi di carattere costituzionale che il Governo non poteva emanare»
(11)
« »
Il
Consigliere di Stato e professore Michele La Torre ha affermato: « Per gli atti costituzionali spesso non esiste
alcun limite o almeno condizione… Quando si è creata ad esempio un'alta Corte
per dichiarare decaduti i Senatori che si trovano in una data situazione, è
vano, sostenere che la costituzione o la legislazione si oppongono, che la
carica di Senatore è vitalizia, che vi sono prerogative riconosciute dalla
legge o dalla costituzione e così via. In altre parole non si può porre la
questione su un piano «normale », e di normale legittimità quando si tratta,
invece di attività o di atto costituzionale extralegale addirittura
rivoluzionario. La modifica essenziale, il capovolgimento dell'ordinamento vivono
fuori del diritto e si legalizzano da sé…» (12).
Le
suddette considerazioni sono però in contrasto colle affermazioni di diritto
della Corte di Cassazione, degli organi governativi e il fondamento giuridico
degli Stati.
1)
La Suprema Corte di Cassazione stessa ha
affermato nell'esame della sua competenza quanto segue: « Funzione
delicatissima - e perciò rivestita delle garanzie giudiziarie - che doveva essere limitata per i casi di grave
indegnità politica appunto per non modificare la struttura e la composizione
del Senato e per non violare il gentemen's agreement che costituiva un dovere preciso, dovere, garantito col
giuramento dai singoli ministri del governo della liberazione. Sarebbe perciò
contrario proprio alle mens legis snaturare i limiti contenuti nel D.L.Lt. n.
151 del 1944, tanto più che nel periodo di emergenza che va dall'8 settembre
1943 al 2 giugno 1946, il compito del Senato composto di membri nominati
secondo le norme dello Statuto Albertino, dopo lo scioglimento delle Camere dei
Fasci e delle Corporazioni, (D.L. 2 agosto 1943 n. 105) poteva essere limitato
solo ad una funzione non più di carattere legislativo - che avrebbe potuto essere esercitata solo
in connessione colla Camera elettiva, non più esistente – ma solo consultiva ed
eventualmente giudiziaria (l’Alta Corte) ».
2) Nella stessa
relazione che precede lo schema di provvedimento legislativo proposto alla Consulta nazionale dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Costituente (13) sono precisati i principi del D.L. 25 giugno 1944 e si
aggiunge: « Si è già ricordato come in base al decreto fondamentale di Salerno,
il Governo debba continuare ad esercitare il potere legislativo (ordinario)
finché non sarà entrato in funzione: il nuovo Parlamento». «Appare confermato
anche da ciò per dichiarazione stessa del Governo, che a causa della proclamata
tregua istituzionale di proposito si volle distinguere «il potere legislativo
ordinario» dal «potere costituente» di competenza dell'Assemblea Costituente di
futura formazione ».
«La
dichiarazione del Governo, la relazione sopra citata stesa da V. E. Orlando, i discorsi pronunciati dai vari
Consultori in occasione della
discussione del progetto medesimo sono tutti nello stesso senso; ma un valore
ancor più grande ha il testo medesimo del D.L.I.t. marzo 1946 n. 98, perché
tutte le sue disposizioni con vera e propria autentica, predicano per una
consapevole separazione del potere legislativo ordinario dal potere
costituente, e quindi per la interdizione «ex tune». Al Governo
provvisorio di emanare norme dirette a
modificare l'ordinamento costituzionale della Stato.
Il Prof. Filippo Vassalli (14) afferma senza
alcun dubbio che i Decreti 27 luglio 1944 n. 159 e, 13 settembre 1944 n. 198 c
particolarmente gli art. 2-8 e 42 dal primo e 8 e 9 del secondo hanno invaso in
quanto si riferiscono ai Senatori, il campo riservato all'assemblea Costituente
ed hanno comunque pregiudicato la questione istituzionale:
a) si sono abrogate le
norme donde trae configurazione e disciplina uno degli organi costituzionali
dello stato;
b) si sono dichiarate
abrogate le prerogative previste dagli art. 36, 37, 42, dello Statuto;
c) si è taciuta
l’abrogazione espressa dagli art. 33 e 51 dello Statuto;
d) sono state alterate
le proporzioni tra i componenti del Senato, compiendosi atti contrari
all'impegno legislativamente assunto di non compiere fino alla Costituente « atti
che comunque pregiudichino la questione Istituzionale» (art 3 dei D.L.Lt. 25
giugno 1944 n 151), giacché l'impegno evidentemente importa non soltanto il
vincolo di non sopprimere il Senato, ma anche quello di non alterarne la
struttura, 1a composizione il
funzionamento le guarentigie;
e) è stato invaso il campo
di competenza della Costituente e, «esorbitando, largamente da quei limiti che
il Governo aveva imposto a se stesso, impegnandosi solennemente ad osservarli».
f) Si è formulata la
norma donde poteva derivare la pratica Soppressione del Serrato come di
passaggio «quanto ai membri di assemblee legislative o di enti o di istituti
che con i loro voti o atti ecc... la decadenza della carica sarà decisa... ecc.».
Il Senato non è esplicitamente menzionato; se lo fosse stato sarebbe apparsa
evidente la violazione del D.L. n. 151 (art. 1 e 3) e del criterio politico
fondamentale 1 che lo informava e il
D.L.Lt. n. 159, nella disposizione dell'art. 8 ti. cpv. non avrebbe potuto ricevere
l'exequatur delle Commissioni Alleate per avere forza di legge
3) « Il concetto di
una distinzione tra materia costituzionale e materia legislativa ordinaria per
la quale risultava tale limite fissato, è stato nel frattempo confermato e
chiarito dagli atti del Governo provvisorio. Il D.L. 15 marzo 1946 n. 98
recante integrazioni e modifiche al D.L. 2 giugno 1944 anzidetto, che è la
chiave di volta del sistema della legalità nell'ordinamento giuridico in vigore
fino alla decisione dell'Assemblea Costituente, ha ribadito in modo espresso
che il Governo non ha potestà normativa in materia costituzionale. L'art. 3 di
tale Decreto ha infatti «Durante il periodo della Costituente e fino alla
convocazione dei. Parlamento a norma della nuova costituzione il potere
legislativo resta delegato, salvo la materia costituzionale al Govern ».
E
che la materia del Senato e dello stato
giuridico dei componenti di esso sia d natura costituzionale lo ha riconosciuto
il Governo stesso, quando nel prendere atto della avvenuta cessazione dì
diritto a seguito della caduta della monarchia del Senato regio, ha deferito
alla Costituente di prendere i provvedimenti occorrenti sulle situazioni
giuridiche dei Senatori in carica (1). «Né si dica che l'impegno relativo alla
decisione costituente e alla tregua istituzionale è un mero impegno politico
quasi un gentlemen's agreement senza rilievo nell'ordine del diritto. Essenza
dello Stato moderno, quale stato di diritto, è che il potere statuale si limita
legiferando e l'ordine di cose stabilito sia pure a titolo provvisorio
(costituzione provvisoria) col D.L. n. 151 del 1944 non è fuori del diritto,
perché ciò importerebbe la nullità giuridica di ogni atto compiuto in base ad
esso dal pubblico potere e quindi anche la nullità di tutte le sanzioni contro
il fascismo il che naturalmente va oltre il fine dell'argomentazione. « Non è senza
pregio osservare che, discutendo da par suo il tema del sindacato sulla costituzionalità
della legge, il Mortara erasi spinto ad ammettere il sindacato giurisdizionale
anche rispetto a norme di legge che fossero in contrasto con date late norme
dello Statuto fondamentale del Regno» … «Una legge che, deroghi o contrasti ai
divieti degli art. 31 0, 71 dello Statuto noti può far parte del diritto
obiettivo dello Stato…» (3).
L'Alto Commissario per
le sanzioni contro il fascismo aveva detto: «Se avessi denunciato tutti i
Senatori all'Alta Corte avrei mancato ad un mio dovere: rispettare nel modo più
assoluto la tregua istituzionale; tale tregua avrei anzi violato in modo
odioso, colpendo il Senato alle spalle ».
«Quel che valesse
cotesto accorgimento del primo Alto Commissario si è poi dato cura di
dimostrare il secondo Alto Commissario il quale deferendo in blocco
settantasette residui Senatori, ha travolto l'illusorio paravento e ha
dimostrato a chiare note che il deferimento dei Senatori per la decadenza
poteva anche importare la soppressione del Senato».
«Si
è praticamente soppresso il Senato... impedendogli così di esercitare per
mancanza di numero, quelle funzioni, come ad esempio quella giurisdizionale,
che, costituito in alta Corte di Giustizia, il &nato può esercitare anche a
sessione parlamentare chiusa »
(I).
In totale su 408
Senatori i giudizi rifletterono 394; di essi 34 morirono durante la procedura,
per 3 si dichiarò non essere luogo a deliberare; di 275 fu dichiarata la
decadenza; per taluni si operò la discriminazione in un cosiddetto giudizio di revocazione.
Il deferimento a
giudizio di tutti i Senatori meno quattordici ha avuto l'effetto dalla stessa
Cassazione dichiarato, di modificare sostanzialmente la struttura e la
composizione del senato (2)
« E' chiaro che poche
decine di Senatori non fanno Senato... Il Senato come corpus è stato soppresso.
E lo è stato con piena consapevolezza che ciò non poteva farsi senza violare la
tregua istituzionale neppure attraverso l'espediente « subdolo ed odioso »
(l'apprezzamento è dello Sforza « Le
san contro il fascismo», pag. 253, dell'epurazione) (3).
E d’altronde
è regola costante e naturale in ogni eventualità di riforma della costituzione
di uno Stato che il Governo in carica, in attesa che i nuovi organi
costituzionali entrino in funzione si astenga dal pregiudicare coi propri atti
la competenza d'essi. Così all'atto dell'emanazione dello Statuto di Re Carlo
Alberto l'art. «Il presente Statuto avrà
il suo assetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà
luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al
pubblico servizio di urgenza con sovrane secondo
i modi e le forme sin qui eseguiti». Sono alte considerazioni politiche che
hanno oggi imposto in Italia
di tenere ben separato
dal potere del Governo in atto il potere sovrano del popolo al quale solo
spetta a decidere sul modo d'essere costituzionale dello Stato. E la
separazione si è riflessa sul sistema del diritto positivo con le conseguenze
di determinare l'inefficacia di ogni atto compiuto da parte dello
esecutivo legiferante in
pregiudizio delle attribuzioni proprie della futura Assemblea popolare...
In ossequio al D.L. n.
151 non poteva dunque il Governo con decreto legislativo, emanato in virtù
dell'art. 4 del D.L. stesso modificare la composizione e le attribuzioni del
Senato del Regno, sopprimere le guarentigie statutarie e le prerogative dei
membri del l'assemblea vitalizia. Così facendo è incorso in manifesta
violazione del limite imposto alla sua potestà legislativa, limite segnato
nell'atto stesso coi quale il Governo ha assunto, per dichiarate ragioni di necessità
e d'urgenza, l'esercizio della potestà legislativa (4).
L'armistizio (sia
l'armistizio breve del 3 settembre 1943, sia l'armistizio lungo del 29
settembre, sia infine le dichiarazioni esplicative successive) imponeva
limitazioni alla potestà legislativa dello Stato Italiano, come conseguenza
della occupazione bellica e
particolarmente importava l'incapacità a modificare la costituzione basata sulla Monarchia e
sugli istituti come il Senato, che erano con essa in connessione statutaria.
E' indubbio da quanto
sopra detto che "il giudizio sul passato e sull'avvenire del Senato spetta
soltanto al potere costituente del popolo, ai sensi dell'art 1 del D.L. n. 151.
E non poteva essere anticipato o pregiudicato da un atto dell'esecutivo
legiferante sorto nel giugno 1944, atto per cui sono state travolte, nel tempo
stesso la guarentigia dei Senatori, le attribuzioni del Senato e le prerogative
della Corona, che pure il Governo aveva dichiarato in modo formale e solenne di
voler rispettare".
E' stato pertanto
violato l'impegno politico di fronte al popolo italiano e di fronte alle
Nazioni Unite : quello di rispettare la cosiddetta questione istituzionale
deferita alla volontà popolare " (1).
«In considerazione
della parte avuta da Umberto nella guerra di liberazione, il Comando della V
Armata propose al Comando Generale di Caserta il conferimento di un'alta
onorificenza: "La legion of merit "; il Ministero della guerra di Washington
diede parere favorevole... ».
La proposta tornò a
Roma; sì voleva interpellare il governo italiano m per ragioni di opportunità ».
I giorni passarono,
gli eventi precipitarono e la partita restò sospesa.
Protesta dell'U.M.I. contro la violazione della tregua
istituzionale (3)
L'Unione Monarchica
Italiana ha fatto affiggere un manifesto che, dopo aver rammentato l'attività
dell'Unione. protesta contro la violazione della tregua istituzionale
continuamente operata dagli uomini responsabili che pure avevano giurato di osservarla.
(1) Da Il
segreto di due Re, di Nino Bolla, Rizzoli, Milano 1951, pag 115 e seguenti
“Intervista col Luogotenente Generale del Re, del 22 Aprile 1944
(2) Da
Storia segreta di di un mese di Regno di Italicus, Sestante Roma 1947, pag. 51.
(3) Da La Monarchia e il fascismo, di Mario Viana, Ed l'Arnia 1951
pag 527
(4) Ved W.
Churchill, La 2° Guerra « La morsa si stringe; la campagna d'Italia» . Ed. A.
Mondadori Vedi in particolare il Cap. XI
«L’asse viene spezzato a pag 211 e seguenti: «Il volubile atteggiamento del
Conte Sforza»…
(5) Da
Storia segreta di di un mese di Regno di Italicus, Sestante Roma 1947, pag. 85
- 87.
(6) Da
Storia segreta di di un mese di Regno di Italicus, Sestante Roma 1947, pag. 89.
(7) Prof
Filippo Vassalli, La decadenza dei Senatori dalla carica: «Una pagina di
diritto costituzionale e di diritto giudiziario». Nicola Zanichelli Ed. Bologna
1949, pag. 176
e seg.
(8) Emilio
Crosa “La constitutione italienne du 1948”, Libraire Armand Collin1950, pag, 57
(9) «Sulla
natura del potere dell’A.C per la dichiarazione di decadenza dei Senatori » in La Giustizia Penale, febbraio marzo
1948 p III col 71.
(13) Prof
Filippo Vassalli, op s. cit. pag 151
(14) Prof
Filippo Vassalli, op s. cit. pag 147 e seguenti
(15) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 139
(16) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 150.
(17) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 126 nota. L'art. 71 dice: «Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie»
(18) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 188
(19) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 213
(20) Prof Lener, Le sanzioni contro il fascismo, estratto dalla rivista “ La civiltà cattolica”, 1945 () Roma 1946 , pag 79 e seg.
(21) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 25 e seguenti
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