NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

lunedì 10 settembre 2018

Lettera del Presidente Giglio al Sindaco di Acerenza


All’Onorevole Sindaco del Comune di
A C E R E N Z A
Fernando Teodoro Maria Scattone


Egregio Onorevole Sindaco,
         ho letto della richiesta pervenutaLe di eliminare l’intestazione del Viale Vittorio Emanuele III, e la Sua pacata e ragionevole risposta. Qualora il problema si ripresentasse in sede di Consiglio Comunale, mi permetto di inviarle alcune considerazioni e precisazioni in merito alle cosiddette Leggi Razziale di cui ricorre in questi giorni l’ottantesimo anniversario.
I° ) La Legge Base – 7 novembre 1938-n.1728 intitolata “ Provvedimenti per la difesa della razza italiana” al “Capo secondo” parla degli appartenenti alla razza ebraica ed ha un carattere “discriminatorio” e “vessatorio” per quanto riguarda diritti civili e problemi economici, ma non è “persecutoria “, potendo gli ebrei continuare a vivere normalmente in Italia, pur con una serie di limitazioni. Erano poi previsti numerosi motivi di inapplicabilità di queste restrizioni per gli ebrei che avessero particolari benemerenze combattentistiche e di altro genere per cui “La legislazione razziale italiana ebbe sue ben precise caratteristiche e non può assolutamente essere messa sullo stesso piano di quella tedesca e neppure di quella degli altri satelliti della Germania, Francia di Vichy compresa” ( Renzo De Felice – Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo – Mondadori 1977).
II°) Le persecuzioni con le deportazione degli ebrei nei lager e successiva eliminazione fisica iniziarono in Italia solo dopo l’8 settembre 1943 in quelle parti del territorio nazionale rimaste in mano tedesca, a cominciare da Roma e nella Italia Centro-settentrionale, e non hanno alcun rapporto di causa- effetto con le precedenti leggi razziale. Persecuzione e deportazione sarebbero avvenute egualmente anche se non vi fossero state le leggi razziali perché rientravano nella aberrante visione nazionalsocialista hitleriana di “soluzione finale” del problema ebraico in tutti i paesi soggetti e conquistati dai nazisti e governati dai loro complici.
III°) Le Leggi Razziali furono abrogate dal Governo Badoglio nel gennaio 1944, ed il relativo Decreto, fu firmato dal Re per cui da tale data in tutto il territorio del Regno d’Italia, che è stato chiamato Regno del Sud cessò ogni discriminazione nei confronti degli ebrei e già nello stesso Governo Badoglio fu inserito come Sottosegretario il dr. Mario Fano, di religione ebraica. Ed è anche opportuno ricordare che egualmente, all’indomani del 25 luglio 1943, caduto il fascismo, il nuovo governo Badoglio, nominato dal Re Vittorio Emanuele III, aveva intrapreso colloqui con i rappresentanti della comunità israelitica, ai quali le leggi razziali avevano consentito il pubblico esercizio del culto e la loro attività, addivenendo già ad alcune modifiche di carattere amministrativo favorevoli agli ebrei.
Molto ancora ci sarebbe da dire in ordine alla applicazione di queste leggi al di fuori del territorio metropolitano in Libia, Egeo ed Africa Orientale, ma per questo rimando al testo fondamentale già citato del grande ed insuperato storico Renzo De Felice, notoriamente antifascista, ma sereno ed obiettivo come devono essere i veri storici, sull’esempio ineguagliato di Benedetto Croce.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, invio distinti saluti
Dr. Ing. Domenico Giglio – Presidente del Circolo di Cultura ed Educazione Politica operante in Roma del 1948 – Il più antico circolo culturale della Capitale .

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