NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.
mercoledì 18 maggio 2016
martedì 17 maggio 2016
Leo Longanesi su raistoria
Per chi lo avesse perso e lo volesse vedere: il programma su Leo Longanesi con il Professor Perfetti.
Vittorio Emanuele II: "Potere e Bellezza" de I Savoia
16 maggio Rai Storia
"I
Savoia, e in particolare Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, sono i
protagonisti della puntata di 'Potere e Bellezza' - il programma di Rai Cultura
in onda lunedì 16 maggio alle 22.30 su Rai Storia", illustra in una nota
la tv di Stato.
"Le
vicende e le avventure di una famiglia di condottieri che nel sedicesimo secolo
si procurarono fama, onore e ricchezza sui campi di battaglia, ascendendo tutte
le gerarchie nobiliari e riuscendo - tre secoli dopo - nell'ardua impresa di
unificare l'intera penisola. I Savoia, e in particolare Vittorio Emanuele II,
primo re d'Italia, sono i protagonisti della puntata di 'Potere e Bellezza' -
il programma di Rai Cultura - in onda lunedì 16 maggio alle 22.30 su Rai
Storia" informa in un comunicato la tv di Stato.lunedì 16 maggio 2016
Il libro azzurro sul referendum . Cap 1 - I
Nomina di Umberto a Luogotenente
Generale del Re
Il Ministero del
Referendum si impegna a rispettare la tregua istituzionale
1) Proclama di Vittorio Emanuele III al
popolo italiano in data 12 aprile 1944.
2) nomina del Luogotenente Generale del Re: R.D.
in data 5 giugno 1944 n. 140.
3) D.L. in data 25 giugno 1944 n. 151 per la
scelta della forma istituzionale con vincolo di giuramento da parte di Ministri
e Sottosegretari di non compiere atti
che pregiudichino la questione istituzionale.
Nomina
di S. A. R. Umberto di Savoia Principe di Piemonte a Luogotenente Generale del
Re (R.
Decreto 5 giugno 1944 n. 140)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E
VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Sulla deliberazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio stesso;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Articolo unico
Il nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia,
Principe di Piemonte, è nominato nostro Luogotenente Generale.
Sulla relazione dei Ministri responsabili
Egli provvederà in nome nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed
eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali
decreti, i quali saranno contrassegnati e vidimati nelle solite forme.
Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il
presente decreto e di farla osservare come legge della Stato.
Dato a Ravello addì 5 giugno 1944
VITTORIO EMANUELE
PIETRO BADOGLIO
Visto il Guardasigilli Arangio Ruiz
D. L. L. per la scelta della forma
istituzionale con vincolo di giuramento da parte dei Ministri e Sottosegretari
di non compiere atti che pregiudichino la questione istituzionale.
(D. L. 25 giugno 1944
n. 151)
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE
DEL REGNO
In virtù dell'Autorità a Noi delegata;
Visto il R. Decreto legge 30 Ottobre 1943 n.
2-B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939,
n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa
di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente &I
Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo
Art. 1
Dopo la liberazione del territorio nazionale
le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine
eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una assemblea costituente per
la nuova costituzione dello Stato.
I modi delle procedure saranno stabiliti in un
successivo provvedimento.
Art. 2
E’ abrogata la disposizione concernente la
elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro
mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo
dell'articolo unico del R. decreto legge 2 agosto 1943 n. 175, con cui venne
dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle
corporazioni.
Art. 3
I Ministri, Sottosegretari di Stato giurano
sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della
nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'assemblea costituente atti
che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale
Art. 4
Finché non sarà entrato in funzione il nuovo
Parlamento i provvedimenti aventi forza di legge saranno deliberati dal
Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma
precedente sono sanzionabili e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno
con la formula
« Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
« Sulla proposta di
.....
« Abbiamo sanzionato e
promulghiamo quarto segue
Art. 5
Fino a quando resta in vigore la disposizione
dell'art. 2. comma primo del R. decreto-legge, 30 ottobre 1943, n 2-B i decreti
relativi alle materie indicate nell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale
del Regno con la
formula.
« Sentito il Consiglio dei Ministri…
« Sulla proposta di…
« Abbiamo decretalo e decretiamo…
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, serie speciale,
e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come
legge dello Stato
Dato
a Napoli, addì 25 giugno 1944
Umberto Di Savoia
Bonomi
Visto il Guardasigilli: Tupini.
domenica 15 maggio 2016
Renzi confuso tra Costituzione e Vangelo
di Salvatore Sfrecola
“Ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo”. A parte l’intrinseca volgarità della frase, il Presidente del Consiglio Segretario del Partito Democratico dimostra una inammissibile ignoranza per chi ricopre una elevata funzione istituzionale ed una colpevole semplificazione. Quella di ritenere che le questioni attinenti alla famiglia, al suo ruolo nella società e, pertanto, ai suoi diritti, sia un problema religioso, in specie cattolico, come dimostra l’improprio riferimento al Vangelo. Visione distorta della realtà ma, purtroppo, diffusa nella classe politica, spesso frenata nella determinazione di misure di sostegno alle famiglie, specie a quelle numerose, nella convinzione che in tal modo si faccia un piacere alla Chiesa, anzi, per molti, “al Vaticano”.
Il Presidente del Consiglio, che sul documento ha giurato, dovrebbe ben conoscere la Costituzione che alla famiglia dedica norme importanti, le quali costituiscono un riferimento essenziale per il legislatore ordinario, quello, appunto, che ha votato la legge sulle cosiddette “unioni civili”, ignorando, è la tesi di chi si prepara a raccogliere le firme per un referendum abrogativo, i parametri di riferimento essenziali scritti nella Carta fondamentale dello Stato. Precisò, infatti, l’On. Tupini, in Assemblea Costituente, a nome della Commissione per la Costituzione, che il progetto constava “di due elementi fondamentali: uno di carattere normativo assoluto, l’altro di direttive al futuro legislatore perché vi si conformi e vi si adegui…”.
Ed ecco l’impianto. Cominciamo con l’art. 29, che apre il Titolo II dedicato ai “rapporti sociali”, dove si legge che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” che, precisa il secondo comma, “è ordinato all’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Regole innovative che avrebbero dovuto, come precisato dall’on. Mortati e come è avvenuto, modificare il codice civile che all’epoca quella eguaglianza non assicurava in toto.
Qualificando la famiglia come “società naturale”, della quale lo Stato “riconosce” i diritti, il Costituente ha inteso prendere atto che essa, come ebbe a precisare l’on. Moro, “ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato”, “un ordinamento di diritto naturale”, disse l’on. La Pira, al cui insegnamento Renzi afferma spesso di ispirarsi, un ordinamento che preesiste allo Stato, alla sua costituzione ed alle norme che lo disciplinano. Un dato storico, come insegnano quanti si sono occupati di ricostruire le vicende degli insediamenti umani ovunque sul pianeta, individuando modalità di formazione delle famiglie e delle regole che le riguardano individualmente ed in rapporto alle altre famiglie con le quali nel tempo si forma quell’“ordinamento generale” che più tardi si chiamerà stato.
Ma la Costituzione non ha soltanto le norme assolute, come abbiamo visto ricordare dall’on. Tupini, dà anche direttive al legislatore in forma che delineano chiaramente il ruolo della famiglia. Infatti nell’art. 30 si legge che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, ai quali “la legge assicura… ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”. Se ne deduce che la famiglia è ordinata in via prioritaria alla procreazione, all’istruzione e alla educazione dei figli che sono i futuri cittadini italiani, i futuri lavoratori, il cui ruolo nella società la Costituzione individua e intende tutelare. Infatti all’art. 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”, precisando, al secondo comma, che “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Un bel pacchetto di indicazioni al legislatore molte delle quali, la gran parte delle quali, ignorate, come dimostra la legislazione fiscale che in nessun modo agevola le famiglie, così contravvenendo palesemente alla disposizione che impone l’adozione di misure dirette alla “formazione della famiglia” e all’adempimento dei compiti connessi. Ciò che è stato fatto e viene fatto in altri ordinamenti che, proprio per effetto delle agevolazioni assicurate ai nuclei familiari, hanno visto un consistente incremento delle nascite che in Italia invece, purtroppo, sono da tempo in calo.
Tutti sanno, perché se ne parla spesso, che altri paesi, i quali hanno a cuore il mantenimento della società con le sue caratteristiche culturali e storiche, dalla Francia alla Svezia alla Norvegia, per citare solo i più noti e con tradizioni diverse, in vario modo agevolano nuove famiglie escludendo dall’imposizione fiscale le spese per il mantenimento dei figli, assicurando una scuola gratuita (compresi i libri di testo) e capace di formare i futuri professionisti. Con agevolazioni economiche ai giovani fino all’ingresso nel mondo del lavoro.
Tutto questo non è, all’evidenza, un problema religioso, come il nostro premier vorrebbe far intendere, tanto è vero che in Assemblea Costituente, che si apprestava a votare articoli successivi a quelli che richiamano i Patti Lateranensi, fu respinta la proposta di affermare l’indissolubilità del matrimonio ritenendo quell’istituto più pertinente al profilo religioso, anche se l’on. Iotti (PCI, antenato del PD) affermò di non essere contraria “a fissare tale principio nella legge ordinaria”.
Il Premier ignora comunque che la stragrande maggioranza degli italiani, al di là del credo religioso, si riconosce nelle norme della Costituzione, nei suoi principi e nelle sue direttive. Gli italiani certamente vorrebbero fare più figli se lo Stato fosse consapevole del ruolo della famiglia, assicurando a tutti quelle agevolazioni che la Costituzione prevede, convinti che l’istruzione e l’educazione dei figli sia un dovere primario dello Stato rispetto alla società.
Ancora una volta con una buona dose di arroganza, che sempre si accompagna alla scarsa conoscenza di ciò di cui si parla, il Presidente del consiglio divide gli italiani in modo artificioso per guadagnarsi un pugno di voti trascurando che altri, molti, ne perderà a breve, anche per questo suo atteggiamento, e quando sarà posta ai voti popolari quella riforma della Costituzione che così palesemente dimostra di non conoscere o di voler ignorare.
venerdì 13 maggio 2016
E' morto il Principe Alessandro di Jugoslavia
Primo marito della Principessa Maria Pia, sposata a Cascais nel 1955.
Le nostre condoglianze a S.A.R. la Principessa Maria Pia ed ai famigliari del Principe.
Il Libro azzurro sul referendum - premessa II parte

E' doveroso precisare che dietro la comparsa in rete di questo libro vi è il lavoro
- di chi ha conservato e fornito il libro;
- di chi lo ha fotocopiato, scannerizzato e trasformato in file digitale;
- di chi ha elaborato ed elabora ogni pagina scansionata e la trasforma in file di testo leggibile
A tutte queste persone il nostro ringraziamento. E' bello essere uno staff!
Premessa, II parte
Prima di fissare la data del referendum sarebbe stato necessario risolvere due problemi, due punti basilari, come li chiamava un corrispondente del «New York Times» il 26 gennaio 1946 : 1) il ritorno in Patria dei prigionieri di guerra che assommavano a circa mezzo milione; 2) la firma del trattato di pace che definisse le frontiere italiane.
Il primo punto era stato segnalato alla Consulta dall'On. Marazzini in questi termini: «Dieci milioni di italiani, disseminati in tutte le parti del mondo, 500.000 prigionieri, ancora chiusi nei campi di concentramento, sono assenti, e nell'impossibilità di partecipare al voto. A questi Italiani, privi del diritto di voto, sono da aggiungere 300.000 profughi dalle colonie che fecondarono con il loro sudore, ed i moltissimi altri profughi che la guerra in Italia ha sparpagliato, lontani dalle loro abituali residenze, dove dovrebbero esercitare il loro diritto di voto... La situazione delle masse elettorali della provincia di Gorizia, quella di Trieste nostra, quelle di Pola, di Fiume, di Zara non possono essere dimenticate. Questi sono i problemi che è indispensabile porre e risolvere, perché se non si dovesse trovare soluzione opportuna, si priverebbero nel complesso milioni di Italiani dal diritto di voto ».
Analoghe dichiarazioni fece il Rettore della Regia Università di Torino Allara alla consulta il 14 febbraio 1946: «Si deve, riconoscere al popolo di partecipare alla formazione della nuova carta costituzionale attraverso un referendum che risolva il problema costituzionale e stabilisca i limiti di tempo e di materia dei poteri della costituente».
Il Ministero del « referendum » non volle ascoltare quelle voci e il 16 marzo 1946 decise il rinvio dei comizi elettorali della Venezia Giulia e della provincia di Bolzano, e non volle tener conto né degli italiani all'estero, né dei profughi, né dei prigionieri di guerra.
Il 28 maggio 1946 il Senatore Alberto Bergamini ancora ammoniva: «tre milioni di italiani non potranno esercitare il loro diritto di voto, voto che sarebbe certo per noi, perché i cittadini della Venezia Giulia non potrebbero associarsi ai comunisti rinunciatari di quelle sacre terre italiane dove, Tito imperversa e prepara il giogo rosso... » .
La legge per la costituente fu approvata con questa votazione: su 440 consultori, presenti e votanti 222, maggioranza 112; risposero « si » 172; risposero « no » 50.
I favorevoli rappresentano il 40 per cento dei consultori.
Balza evidente da tutto questo che la volontà del popolo non è stata giuridicamente perfetta, perché il soggetto di tale volontà non risulta di tutti gli elementi, dei quali doveva essere costituito, perché la volontà manifestata avesse valore giuridico. I fanatici del metodo democratico - la frase tanto abusata - presenti ai Consigli dei ministri lasciarono correre su questa violazione dello spirito e della forma di vera democrazia.
Il dottor Michael Chinino, direttore dell’International News Service, così riferisce l'intervista avuta con il Re dopo varata la legge del referendum: «Alla mia domanda sulla tempestività del referendum e all'osservazione che circa quattro milioni di Italiani, prigionieri di guerra, abitanti in zone ancora contestate, e vari altri che non hanno potuto avere la scheda elettorale, e sono nella impossibilità di votare, S.M. si rabbuia in viso: «Noi non possiamo nascondere la nostra preoccupazione - Egli dice - per il fatto che molti Italiani, ed in particolare i prigionieri di guerra e gli abitanti di territori ancora contestati, non possono esprimere la loro opinione in un momento nel quale la volontà di ogni cittadino italiano non può legittimamente essere ignorata».
Vien fatto di chiedere: perchè non si volle che i reduci della prigionia partecipassero al referendum? Perché la ostilità dimostrata da migliaia di reduci sbarcati nei porti dell'Adriatico alle rappresentanze di comunisti venuti loro incontro, non dava affidamento che potessero essere attruppati al seguito di comunisti. Quei prigionieri avevano troppo patito nei Paesi retti da comunisti. Quanto poi ai milioni di Italiani emigrati, il loro vecchio patrimonio di idealità, conservato per la patria lontana, anche questo dava poco affidamento ai negatori di quelle idealità.
Non solo per quello che mancava in questa legge si resta perplessi nel giudicarla ma anche per qualcosa che essa aveva di equivoco. L'ultimo capoverso dell'articolo II: «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci a favore della Monarchia continuerà l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato ». Si sarebbe insomma di nuovo messa in alto mare la questione istituzionale anche dopo il referendum se favorevole alla Monarchia. Era una carta di riserva delle sinistre, e che si doveva alla sottigliezza dell'avvocato Brosio allora ministro e poco dopo ambasciatore della repubblica presso il governo sovietico.
Non va dimenticata la discussa vicenda per la scelta dei simboli delle schede. Da parte governativa vi fu fino all'ultimo opposizione a mettere per la Monarchia il simbolo della Corona; sull'argomento vi furono discussioni vivaci tra l'on Alcide De Gasperi e il Ministro della Real Casa Falcone Lucifero. I repubblicani ottennero di mettere «la corona» turrita nel simbolo della scheda per la repubblica.
6) La votazione
A due anni di distanza del referendum, alla vigilia delle elezioni politiche del 18 aprile il ministro che aveva il portafoglio dell'Interno, già tenuto dal Romita, lo Scelba, pronunziò a Roma in piazza del Popolo un discorso elettorale. Il giornale La Stampa di Torino così riferiva: «Il successo maggiore è toccato al ministro dell'Interno quando è tornato sul tema di Romita. Ha detto che, stavolta non si avranno brogli elettorali come quelli che si ebbero il 2 giugno. Dallo scrutinio dei risultati di una sezione risultava che tutti avevano votato per la repubblica. Ma il presidente disse: « Qui è un pasticcio senza dubbio. Mia moglie ha detto di avere votato per la Monarchia e mia figlia lo stesso. Possono avere detto una bugia come fanno le donne facilmente; ma il mio voto, per lo meno ci deve essere. Io ho ben votato per la Monarchia. La mia scheda dove è andata a finire? Così la folla si divertiva».
Chi la faceva così divertire era un ministro della repubblica
Quanti furono i votanti?
Il verbale della Corte di Cassazione del 10 giugno preannunciava: «La Corte in altra adunanza indicherà il numero complessivo degli elettori votanti». Nel verbale del 18 giugno giugno non ve ne è traccia, e la omissione non fu certo casuale.
Sommando il numero dei voti per la repubblica, quale risulta dall'ultimo verbale della Corte con la cifra dei voti per la Monarchia e con quella dei voti nulli, si raggiunge la somma di circa venticinque milioni (24.935.343).
Orbene non era possibile, secondo dati ufficiali i dell'Istituto di Statistica, che circa venticinque milioni avessero votato. I dati relativi: a) alla entità della popolazione italiana b) alla percentuale di maggiori di ventun anni, cioè elettori; c) agli elettori defunti assenti, inabilitati, impossibilitati; d) ai numerosissimi certificati elettorali non consegnati ai vari destinatari, portano concordemente a stabilire che fra il numero degli aventi diritto al voto e il numero dei votanti quali risultano dalle cifre ufficiali vi è uno scarto in più di votanti di circa due milioni. A chi andarono questi 2 milioni di voti inventati?
7) Come si giunse alla seduta della Corte di Cassazione del 10 giugno
Ma prescindiamo anche da tutte queste cifre; la discussione trova legittimamente materia sul terreno legale, ove si consideri il criterio con cui fu stabilita la cifra di maggioranza. Si considerarono elettori votanti soltanto quelli il cui il voto fu riconosciuto valido. A combattere queste tesi valgano le osservazioni dei Procuratore Generale della Corte di Cassazione, esposte pubblicamente nella sua relazione alla Corte: «Non solo la lettera della legge impone di interpretare il termine «elettori votanti» nel senso di elettori che hanno comunque compiuto le operazioni di votazione, non solo i principii del diritto e la nostra tradizione, ma anche e soprattutto lo spirito della legge, se la legge mira, come è, a costituire precisamente un sistema di garanzie per la formazione della volontà collettiva».
Tale questione fu svolta con chiaro acuto senso di giustizia dall’On. Enzo Selvaggi nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione.
La legge sui referendum stabiliva all'articolo 17 che la Corte avrebbe dovuto proclamare l'esito solo dopo che fossero pervenuti i verbali di tutti gli uffici di circoscrizione. Sino al giorno 10 mancavano i verbali di 118 sezioni e i verbali mandati - come risulta dal verbale della Cassazione del 10 giugno - erano in gran parte incompleti.
I ricorsi presentati turbarono l'euforia di coloro che, entro il Governo e fuori, intendevano di bruciare i tempi, e far subito proclamare dalla Cassazione l'avvento della repubblica.
Il ministro, guardasigilli, Togliatti, nei giorni 8 e 9 giugno sollecitò il Presidente, della Cassazione, Pagano, perché si affrettasse a proclamare l'esito del referendum. Alle osservazioni del Presidente che occorreva prima esaminare verbali e reclami, il Guardasigilli rispose che la Cassazione non aveva altro compito, se non quello di controllare la somma dei dati risultanti dei verbali. Alla qualcosa il Presidente rispose che quello sarebbe stato un incarico adatto ad un ragioniere e non alla Corte di Cassazione. Sta di fatto che sino a tutto il 10 giugno non solo mancavano i verbali di 118 Sezioni, ma dovevano essere ancora esaminati i ricorsi, e si doveva indicare il numero degli elettori votanti e quello dei voti nulli. Ma la Suprema Corte di Cassazione si trovava e si trovò nella impossibilità di poter accertare l’esatta entità dei voti annullati e delle schede bianche, in quanto che moltissimi seggi elettorali all'atto dello scrutinio non verbalizzarono i dati relativi alle schede non ritenute valide ed anzi addirittura distrussero le schede stesse senza allegarle al verbale dello scrutinio. Talvolta i dati furono scritti a lapis. Solo circa 1/3 delle Corti di appello furono in grado di inviare alla Corte di Cassazione i plichi contenenti le schede annullate, così che non fu possibile un controllo su scala nazionale del come e del perché fu annullata l’enorme cifra di un milione e mezzo di voti.
Fallita l'azione del Guardasigilli presso il Presidente della Cassazione, il Romita cercò altre vie, anzi viottoli, per raggiungere lo scopo, perché la Corte si riunisse il giorno dopo, la domenica 9 giugno.
La narrazione di questa brutta vicenda nella «Storia segreta di un mese di Regno», desta penosa impressione; alla illegalità si aggiunge la più deplorevole scorrettezza. (1).
Il presidente della Cassazione, sollecitato ancora, indisse la, seduta per il giorno 10 giugno.
Quella che doveva essere la solenne proclamazione della Repubblica si ridusse alla comunicazione dei risultati pervenuti. La Corte faceva le seguenti riserve : a) mancano i verbali di centodiciotto sezioni; b) dovranno essere ancora esaminati reclami e contestazioni; c) resta da indicare il numero complessivo dei votanti; d) resta da stabilire il numero dei voti nulli. La Corte comunicava che «emetterà in altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni, si indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e di quello dei voti nulli ».
8) Il governo e il Re dopo l’11 giugno
La decisione presa dal Consiglio dei ministri la notte dal 12 al 13 giugno di prendere atto della comunicazione dei risultati del referendum fatta il 10 giugno, di dichiarare il governo garante del voto di maggioranza, e di riconoscere capo provvisorio dello Stato il presidente dei ministri, fu atto rivoluzionario. Il «Manchester Guardian» di Londra diede notizia che Stone aveva espresso la sua personale opinione che l'annuncio della Suprema Corte fosse indefinito; la stessa osservazione fu attribuita all'ambasciatore a Roma Sír Noel Charles.
Il « Times » commentò «il Governo italiano si è cacciato con le sue mani :ti una situazione imbarazzante. Esso deve essere biasimato per l'affrettata proclamazione ».
Si metta a confronto il testo dell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri suddetto della notte sul 13 giugno e la comunicazione ufficiale della Presidenza del ministri per l’insediamento dell'On. De Nicola a capo provvisorio dello Stato. Nel primo dei due documenti è nominato l'On. De Gasperi per l’esercizio delle funzioni di Capo provvisorio dello Stato ope legis. Nel documento l'On De Gasperi - è detto - ha trasmesso il 1° luglio 1946 i poteri di Presidente della repubblica da lui esercitati nella sua qualità di presidente del Consiglio dal giorno dell'annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale. I risultati definitivi sono del 18 giugno dopo la seconda seduta della Carte di Cassazione dello stesso giorno è datato un ordine del giorno del Consiglio dei ministri che «prende atto del giudizio definitivo della Corte di Cassazione».
Dal 13 al 18 dunque l'assunzione dei poteri di Capo provvisorio dello Stato non era legale.
Non aveva dunque il diritto, anzi il dovere, il Re di protestare e di chiamare gesto rivoluzionario quello compiuto dal Consiglio dei Ministri nella notte dal 12 al 13 giugno?
La storia segreta di un mese di Regno riporta i verbali dei Consigli dei ministri di quei giorni dal 12 al 18 giugno. Penosa lettura è quella per la faziosità e la scorrettezza di condotta. Com'era lontano lo spirito del Mazzini in quel momento in cui nasceva questa repubblica.
I tre documenti ufficiali del momento più acuto della crisi: il proclama del Re del 13 giugno, il comunicato della presidenza dei Consiglio della notte sul 14 giugno, il radio discorso del presidente del Consiglio del 14 giugno sono documenti in cui più che di fronte ad elementi giuridici per impostare questioni giuridiche, ci si trova di fronte, ad una questione morale. La qualifica di «mendacio», «fazioso», lanciata al Re per il suo proclama rivela semplice gratuita calunnia. La lealtà, la generosità la regalitá con cui S.M. Umberto II è stato sempre al di sopra delle fazioni, la pronta accettazione del sacrificio per l'amore dell'Italia, la sua azione personale per evitare la guerra civile: tutto questo balza fuori dalle parole e dalla condotta del Re.
Restare fino al responso definitivo della Cassazione, ritirarsi a Napoli nell'attesa di esso, erano stati consigli a lui dati, e che poggiavano su ragionevoli argomenti. A Napoli in quei giorni le dimostrazioni monarchiche erano state dalla polizia del Romita represse nel sangue.
«I lazzaroni del Re» - così con disprezzo erano chiamati quei popolani - erano gli stessi che nelle vie di Napoli per tre giorni furiosamente e sanguinosamente - avevano combattuto i tedeschi. Nessuna città italiana può vantare, più di Napoli, giornate così gloriose una lotta di popolo contro lo straniero senza macchie di lotta civile.
Il Re non volle ritirarsi a Napoli. «La mia Casa - disse - ha unito l'Italia. Andando a Napoli la dividerei... Non voglio un trono macchiato di sangue. Mi sono costantemente preoccupato di non intaccare la compattezza delle forze armate. E' sopratutto per questo che, come militare, cercai fin che fu possibile, di giungere ad un regolare trapasso di poteri».
L’amore all'Italia è questa la passione che Lo tormenta e Lo sorregge.
Dalla formazione del Ministero del Referendum all'assunzione dei poteri di Capo provvisorio dello Stato da parte dei presidente del Consiglio dei Ministri, nella via che. condusse alla Repubblica, da tappa a tappa, il fardello di illegalità sempre più si appesantisce.
Il punto di partenza tra uno stato di animo che per bruschi radicali e ripetuti capovolgimenti di situazioni, per il disorientamento che lo aveva turbato, per le passioni che lo infiammavano non si trovava nelle condizioni per un giudizio consapevole e sereno. Il fardello è già pesante fin da principio per l'assurda esclusione di una parte del popolo italiano alla partecipazione di manifestazioni dì volontà collettiva, che doveva decidere dell'assetto fondamentale dello Stato. E fin da quella prima tappa la mancanza di assoluta indipendenza nel collegio votante era dovuta alla non ancor definita posizione internazionale italiana ed alla perdurante occupazione di potenze straniere. Il fardello era già pesante in partenza per l'esistenza di un governo di autoinvestitura che tendeva ad un risultato predeterminato, Nel cammino si aggiungono altre deficienze ed irregolarità, anche in rapporto alle stesse leggi che disciplinavano il referendum e culminarono nella circostanza, in fatto di valore determinante della assunzione dei poteri di Capo di Stato da parte del presidente del Consiglio anteriormente alla pronuncia della Cassazione del 18 giugno, e nella mancanza in tal pronuncia, dell'essenziale requisito del numero dei votanti.
Il «Times» scrisse in quei giorni: «Bisogna riconoscere che la maggioranza che i repubblicani hanno riportato nelle elezioni di domenica scorsa è in notevole contrasto colla maggioranza di 100 a 1 che innalzò al trono Vittorio Emanuele II ed è improbabile che i monarchici convinti accettino come definitivi i risultati del referendum.
In realtà sono i risultati di questo esame che non danno alle coscienze oneste quella tranquillità morale, che, sola, avrebbe potuto determinare nei monarchici l'accettazione definitiva dì un risultato inviso, e giustificare nei repubblicani, che vagheggiassero non già una repubblica comunque sorta, bensì una repubblica fondata su di un atto di nascita, esente da vizi ed ispirata a legalità e giustizia, il ragionevole rifiuto alla revisione e rinnovazione dei referendum.
Niccolò Rodolico - Vittorio Prunas Tola
Niccolò Rodolico - Vittorio Prunas Tola
mercoledì 11 maggio 2016
martedì 10 maggio 2016
Il libro sul referendum da comprare assolutamente!
In assoluta anteprima la copertina del libro del Prof. Aldo A. Mola per il 70° anniversario del 2 giugno tra poco in libreria con la prefazione di S.A.R. la Principessa Maria Gabriella!
Questo libro lo raccomandiamo a tutti!
lunedì 9 maggio 2016
Il libro azzurro sul referendum - premessa I parte

Nel 70° anniversario dell'ascesa al trono di Re Umberto e della di poco successiva instaurazione della repubblica anche noi celebriamo, a modo nostro, l'evento.
Si ringraziano i membri dello Staff per aver trovato e reso disponibile il libro.
PREMESSA
1) Questione politica e questione morale
Nel generale turbamento degli spiriti che
precedette ed accompagnò il tempo del referendum, uno sprazzo di luce parve rompere la
nuvolaglia ed indicare una via: il senso di giustizia da secoli radicato nella
coscienza dei nostro popolo. Il quale, di fronte alla questione istituzionale,
preferì alla soluzione rivoluzionaria, l’espressione della propria volontà
manifestata con il referendum.
Ci si riconduceva in certo modo al momento
storico del Risorgimento, ai plebisciti che furono base morale, oltre che politica
e giuridica, della formazione del Regno d’Italia.
Come allora, anche ora, la questione non
era politica era profondamente morale.
Coloro che erano chiamati a preparare la legge del referendum e a farla eseguire assumevano di fronte al
popolo italiano una responsabilità, che era anche di ordine morale. Essi erano
chiamati ad essere esecutori di una volontà di giustizia.
Ma oggi a sei anni di distanza dal referendum perdura
un pesante strascico di dubbi sulla validità del procedimento tenuto. Non è
rimpianto di sentimentali, non è come con brutta parola è stato detto,
monarchismo, è senso di giustizia turbato, è questione morale.
Nella vita dei popoli come in
quella degli individui le questioni morali non si prescrivono; non vi sono
ragioni di opportunità che valgano a rimandarne la soluzione; sono sempre
questioni vive ed aperte. Poiché permanendo questo stato di animo turbato non è
possibile raggiungere
quella unità
morale della Nazione, che è stata, ed è termine di aspirazione degli
artefici del Risorgimento e degli apostoli veri della democrazia italiana.
Bisogna rasserenare le coscienze, ed
occorrendo, legalmente riparare. Procedere ad una revisione è dunque necessario
ed è sempre attuale per la imprescrittibilità delle questioni morali.
Come?
Anzitutto con l'esame dei documenti su cui le parti avverse nulla abbiano da
eccepire perché essi attestano dei fatti.
2)
Il ministero del referendum
Il
ministero che preparò la legge del referendum e che la eseguì, traeva le sue
origini e le fonti di sua autorità, non da un voto di popolo: esso era
emanazione dei partiti del comitato di liberazione nazionale non senza
interferenze delle Potenze occupanti. La proporzione in cui i vari partiti ivi
erano rappresentati non rispondeva alla loro reale consistenza del Paese. Lo
provarono, in seguito, le elezioni politiche,
e amministrative. E, come nei comitati di liberazione i partiti di sinistra
prevalevano, così nel Ministero dodici dei diciannove membri erano di sinistra.
Nessuno di essi monarchico.
Avevano
i posti chiave : Togliatti alla Giustizia e Romita agli Interni. Tre erano i
ministri democristiani. Il congresso del loro partito abilmente manovrato dai
dirigenti aveva fatto professione repubblicana, nonostante forti correnti
monarchiche. Dei due liberali, il Brosio teneva ad acquistarsi benemerenze
repubblicane e solo il Cattani, non per convinzione monarchica, ma per spirito
di lealtà, si oppose ripetutamente ai soprusi più gravi. Il De Courten si era
assegnato il compito di salvaguardare quanto rimaneva della flotta, si
dichiarava Ministro tecnico e non
politico e fino all'ultimo si comportò di conseguenza.
Nessuna
garanzia di imparzialità poteva essere data da un simile Governo ma né l'On.le
Parri, né l'On.le De Gasperi annuirono alle richieste del Luogotenente Generale
del Re di allargare le basi del Gabinetto. E quando il Generale Bencivenga, già
Comandante a Roma delle forze della Resistenza, rilevò alla Consulta che i sei
partiti al governo non
rappresentavano che il sedici per cento della popolazione, l'On.le Carlo Sforza, Presidente dell'Assemblea, gli tolse la parola mentre i deputati della sinistra
lo aggredirono strappandogli le cartelle di mano. In una tale situazione di
cose, l'On.le Roberto Lucifero aveva ben ragione di dichiarare nella seduta
della consulta del 9 marzo 1946: «Noi opposizione contestiamo all'attuale
governo di parte la qualifica, la legittimità e l'autorità
di emanare provvedimenti i quali tendono a sottrarre al popolo sovrano, il solo
che ne abbia la qualifica, la legittimità e l'autorità, la decisione su
problemi fondamentali del suo destino, del suo avvenire, quali, ad esempio i
poteri della Costituente e la ratifica delle sue decisioni. Noi contestiamo
all'attuale governo di parte la qualifica, la legittimità e l'autorità di
presiedere alle elezioni politiche, perché, appunto in quanto governo di parte,
e data la gravità e la straordinarietà delle decisioni da prendere, esso non
offre tanto al Paese, quanto all'Estero, verso il quale abbiamo degli impegni,
le necessarie indispensabili garanzie ».
Anche
l’On. Nitti nel suo discorso del 9 marzo rilevò la mancanza di garanzie che il
governo per la sua formazione non poteva dare al Paese ed affermò che vi erano
provincie ove l'ordine era solo apparente.
LE
DITTATURE HANNO IL, PRIVILEGIO DI OTTENERE, SEMPRE ELEZIONI FAVOREVOLI PURE FRA
LO SCETTICISMO DI TUTTI che non credono ai risultati. Ma LA DITTATURA non è soltanto
quella esercitata da uno solo, o da una oligarchia, ma come nel caso in esame
quella DI UNA PARTITOCRAZIA AUTONOMINATASI AL GOVERNO D'ITALIA.
Se
questo era l'aspetto politico del problema anche la base giuridica del D. L. 25
giugno 1944 che era il punto di partenza per ]a legge sul «referendum» può
essere fondamentalmente discussa, come ha dimostrato un notissimo
costituzionalista, il Crosa, e come sostiene con abbondanza di argomenti il De
Francesco Rettore dell'Università degli Studi di Milano. Il Governo
nell'emanazione del D.L. richiamò il testo legislativo di carattere
costituzionale, che viceversa è proprio quello che escludeva dal Governo la
facoltà di cui si serviva; la legittimità del D.L. era sottoposta per l'art. 6
alla condizione della conversione in legge da parte delle assemblee legislative
che venivano appunto soppresse dal D.L.; la costituzione fu poi approvata
quando i termini massimi di un anno di vita dell'assemblea costituente erano
scaduti.
Necessità
di passare sopra a formalità legali in un momento così difficile? In verità non
si tratta di mera formalità,
Il
«referendum» è un istituto di democrazia diretta, è la tipica manifestazione di
volontà democratica ed appunto per questo presuppone condizioni perfette di
democraticità e di completa ed assoluta libertà di propaganda delle tesi in contrasto.
Dobbiamo
obiettivamente rilevare che queste condizioni di validità non esistevano in
Italia il 2 giugno 1946. L 'Italia
era occupata dallo straniero e si trovava in tale situazione di fermento che in
molta parte di essa non era possibile né tenere discorsi di propaganda né
affiggere manifesti. Le condizioni obiettive per il referendum istituzionale in
Italia erano inficiabili in « nuce », in radice.
3)
Le potenze occupanti e la «non interferenza»
Non
certo quello era il momento per la libera manifestazione della volontà
popolare: il Paese era occupato dalle Potenze alleate vincitrici; né si sapeva
ancora a quali mutilazioni il territorio nazionale sarebbe stato sottoposto. Non si spiegherebbe l'ansia la fretta di ministri del referendum, il motto
del Romita «ora o mai», se costui e i suoi compagni non avessero considerato
invece opportunissimo il momento per la nascita della repubblica nel clima
di un Paese vinto, ed occupato dalle armate vittoriose.
Vi
è stato - né del tutto è scomparso - nella coscienza del popolo degli Stati
Uniti, o meglio dei suoi uomini politici, un fondo di illusioni. Tra esse
quella di una missione storica degli Stati Uniti da compiere in Europa:
insegnare la democrazia. Su questo stato d'animo aveva facile presa la
scaltrita mentalità dei nostri uomini di sinistra, i quali ripetevano il
giudizio del Molotov « la
Monarchia italiana è baluardo della reazione ».
Sulla
politica americana, fin dal tempo di Roosevelt, altra illusione agiva sulla
fantasia: avere bene allacciata la Russia, potere manovrare contando su di essa
a servizio della politica americana nel mondo; se pure non agivano nelle
direttive di Washington occulte infiltrazioni comuniste nel governo democratico
molti posti chiave erano occupati in Italia da comunisti sovente alla testa
delle organizzazioni per la distribuzione viveri.
Conveniva
pertanto accontentare la Russia
in una questione come questa, in cui, in fondo, si trattava della democrazia
abbattendo il «baluardo della reazione». Ed è così che la proclamata «non
interferenza» si risolveva in un favoreggiamento, anche se inconsapevole, all'azione
delle sinistre.
L'altra
potenza occupante l'Inghilterra, aveva certo una più chiara visione; il suo
primo ministro per la sua esperienza e nella sua coscienza, non credeva
all'oracolo dei Molotov e dei corifei italiani. Nella sua opera «La 2° guerra
mondiale - Da Teheran a Roma» Churchill scrive: «I superstiti avversari del
fascismo miravano a far cadere la
Monarchia » e parlando del Governo Badoglio giudica che esso
aveva «maggiore autorità di qualunque altro Governo costituito con i
superstiti relitti dei partiti politici, nessuno dei quali possedeva il minimo
titolo per governare- né per elezione né per diritto ».
Certo: l'Inghilterra vedeva più chiaro e avrebbe potuto impedire sviste ed errori
della politica americana ma essa non intendeva avere screzio alcuno con la sua
alleata. La questione, italiana in
tanto le interessava, in quanto la soluzione serviva agli interessi inglesi
nel Mediterraneo, mandando via gli Italiani dall'Africa.
Come
del resto, le Potenze occupanti guardassero allora alla Italia, e con quali
sentimenti non sono esse a farcelo sapere, ma uno dei faziosi italiani del
tempo, il ministro Bracci. Il 12 giugno 1946 incitando il De Gasperi ad
assumere la funzione di capo di Stato provvisorio, avvertiva: « Gli alleati in
fin del conti sperano in una repubblica più disarmata della Monarchia al
momento della firma di un trattato di pace che ci stanno preparando. Durante
la giornata (12 giugno) varii di noi hanno suggerito ad essi che la repubblica
non ha legami col passato; essa è fuori del ginepraio dei nazionalismi, guarda
al futuro, consapevole, d'altra parte, delle colpe italiane».
Che
cosa di più gradito poteva giungere all'orecchio di un nemico per calpestare
il disprezzabile vinto?
4)
Tregua istituzionale
La
tregua fu proclamata fin dal momento in cui, ritiratosi Vittorio Emanuele III
nominato il Luogotenente, si stabilì d'accordo con lo stesso Luogotenente di
risolvere la questione istituzionale con un referendum e frattanto osservare
osservare una tregua istituzionale
Come fosse intesa e praticata da uomini
politici, aventi responsabilità di governo, la tregua, valgano questi due
esempi : il 12 aprile 1944,
primo giorno della Luogotenenza il ministro Sforza in Consiglio dei Ministri
gridò allo scandalo accusando il Luogotenente di avere
concessa una intervista ad un giornalista inglese nella quale aveva
calunniato il popolo italiano, chiamandolo responsabile della guerra.
Contemporaneamente all'accusa fatta in Consiglio dei Ministri la stampa
insorgeva contro il Luogotenente. Il giornalista inglese protestò, smentì ma
nessun giornale italiano volle pubblicare la smentita e la esatta versione del
suo articolo.
Non
fu questo il solo caso - durante la proclamata tregua istituzionale - in cui si
cercò insidiosamente di colpire il Luogotenente non solo presso il popolo, ma
anche presso gli alleati. La stampa divulgò, alterata, una intervista da Lui
concessa. L'originale della intervista era stato letto, approvato con aggiunte
e correzioni di pugno del primo ministro Bonomi e fu mandato agli Alleati. Se
ne conserva la fotografia. Non fu consentito di
pubblicare nella stampa smentite o l'esatta versione dell'intervista.
Iniziata
la lotta elettorale uomini di governo non intesero il dovere di rispettare la
tregua. Chi veramente, solo, la rispettò fu il calunniato.
Tutto
questo - è vero - non deve stupire, si spiega nel fuoco della lotta politica.
Ma vi sono fatti per cui reagisce la coscienza onesta; la responsabilità del
calunniatore appare tanto più grave, quanto più balza evidente la malafede. Chi
è ingannato dalla propaganda, non ha colpa; colpevole è l'ispiratore dell'inganno.
Valga un esempio: il 31 maggio 1946 il Re trovavasi a Genova, a villa
Gropallo ricevette centinaia di visitatori: gente di popolo. Si presentò un giovane
operaio, disse: «Sono comunista, partigiano, voglio far firmare dal Re il mio
brevetto». Informato il Sovrano da chi volentieri avrebbe sconsigliato dal
concedere una tale udienza, rispose: «Naturalmente, venga con gli altri. Il
giovane entra con una certa spavalderia. Il Re gli tende la mano con la consueta
sua affabile semplicità. Il comunista, sorpreso, gli chiede: «E' vero che Lei
odia il popolo?» - «Ma chi glielo ha
detto? » - « Me lo dicono ogni giorno in cellula, e mi ordinano di dirlo agli
altri ». Il Re scosse la testa.
Tra
le calunnie che più avevano presa nella ingenua mente di tanta povera gente,
era quella dello sperpero di vistose somme, di cui la Monarchia godeva a spese
del popolo. Giornali di sinistra riportavano false cifre dal bilancio dello
Stato. Né a dare la smentita una voce si levava da quel Ministero delle Finanze,
che avrebbe fornite tali vistose somme.
L'assegno
della lista civile era di lire-carta 11.250.000, fissata nel 1919, anno in cui
fu ridotta di 3.000.000 rispetto alla precedente. Per volere del Re Vittorio
Emanuele III i 3.000.000 erano stati devoluti alla Opera Nazionale
Combattenti. Ma la stampa inventava che la somma era pagata in oro, e che
perciò la cifra assommava a lire 80.000.000 di carta. Nessuno diceva che nel
bilancio della Real Casa all'entrata di lire 11.250.000 corrispondeva un'uscita
presso a poco identica, e non di rado superiore per elargizioni disposte dal Re
a privati e ad istituzioni benefiche. Superfluo, qualsiasi confronto.
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