NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

sabato 11 giugno 2016

Il libro azzurro sul referendum - Cap 2 - II

L'epurazione dei Senatori dei Regno e la pratica soppressione

L'art 3 del D.L.Lt. in data 25 giugno 1944, n 151 stabiliva il giuramento « sul loro onore » dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato di non compiere, fino alla convocazione dell'assemblea Costituente atti che comunque pregiudicassero la soluzione della « questione istituzionale».
E' evidente che l'impegno legislativamente assunto di non compiere fino alla Costituente atti che comunque avrebbero potuto pregiudicare la questione importava anche l'impegno non solo di non sopprimere il Senato, ma anche di non alterarne la struttura. la composizione il funzionamento e le
guarentigie costituzionali dei singoli membri, trattandosi di uno degli organi fondamentali dell'istituto monarchico.

Sono significative in argomento le dichiarazioni dell'alto Commissario del tempo sui criteri cui si era informato per sottrarre al deferimento per la decadenza 109 senatori su 420. Rispondendo all'on. Boeri già segretario generale dell'Alto Commissario sul giornale «Avanti!» del 14 luglio 1945 n. 194, egli scriveva;  «Come governo noi ci eravamo impegnati alla tregua istituzionale ed essa concerneva anche il Senato; se io avessi proposto la sua riduzione ai meno di venti puri che votarono meco contro Mussolini dopo l'assassinio Matteotti noi avremmo dato all'estero l'impressione che si prometteva la tregua istituzionale da un lato e la si violava dall'altro ».

Lo stesso Alto Commissario aveva fatto analogo riconoscimento nel suo opuscolo «Le sanzioni contro il fascismo» ( Ed Roma 1944 pag. 25): «Se avessi denunciato tutti i Senatori all'alta Corte avrei mancato ad un mio dovere: rispettare nel modo più assoluto la tregua istituzionale alle tregua avrei anzi violato in modo odioso colpendo il Senato alle spalle».

In un'acuta disamina delle norme contenute negli art. 2 cap. 8 u.c.  del D.L. Lt. 27 luglio 1944 n. 159 e negli art. 8 e 9 del D.L.Lt. 13 settembre n. 198 il prof. Filippo Vassalli afferma che esse non hanno forza di legge, perchè anticostituzionali (7).

«”Le norme anzidette infatti avrebbero avuto praticamente l'effetto di abrogare:

1) l'art. 33 dello Statuto Albertino che stabilisce la durata vitalizia dello carica di Senatore;

2) l'art. 31 dello Statuto che stabilisce non essere i senatori sindacabili per le opinioni da essi manifestate e per i voti dati nella loro Camera Legislativa;

3) gli art. 36 e 37 dello stesso Statuto, che riservano all'alta Corte di Giustizia il giudizio sugli illeciti e sui reati addebitati ai Senatori.
Con ciò sarebbero state violate le norme donde traeva configurazione e disciplina uno degli organi più tipicamente costituzionali dello Stato, e cioè il Senato; e ciò in violazione degli art. 1, 3 e 4 del D.L.Lt. 25 giugno 1944, n. 151, i quali disciplinano, i poteri del Governo nel periodo di tempo che va fino al momento dell'insediamento dell'assemblea Costituente; e che vietavano al governo di pregiudicare, durante detto periodo di tempo, in qualsiasi modo la questione istituzionale che avrebbe dovuto essere, risoluta solo dal referendum popolare; e di legiferare, in materia costituzionale, riservata esclusivamente, all'Assemblea Costituente”».

A parte l'esame di legittimità del predetto D.L.Lt. n. 151 se esaminato in relazione al preambolo (art. 18 della Legge 19 gennaio 1939 n. 129)  che stabilisce, sotto pena di decadenza, la presentazione ad una delle due Assemblee legislative per la conversione in legge non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione, è pertanto evidente che, fatta salva l'urgenza e la necessità di provvedere, in esecuzione agli impegni presi inerenti allo stato di guerra ed alle sue conseguenze, a stabilire che il popolo italiano avrebbe liberamente scelto le forme istituzionali, il predetto Decreto rimetteva all'assemblea Costituente le deliberazioni circa la nuova Costituzione dello Stato; in essa evidentemente si comprendeva il mantenimento o meno del Senato, non soltanto formale. Il prof. Emilio Crosa rilevò in un suo circostanziato parere dell'agosto 1945: « Non può per l'aspetto giuridico ammettersi che il D.L. abbia voluto significare abrogazione totale dell'ordinamento in atto, come avverrebbe quando si ritenesse, che il D.L. avesse abolito il parlamento previsto dallo Statuto (8), e quindi conferito tutti i poteri, che oggi spettano al Governo del Re e in Parlamento, all’assemblea Costituente. Ogni norma eccezionale non può venire, interpretata che restrittivamente, e un D.L., norma eccezionale per eccellenza, non può avere efficacia se non nei limiti precisi in cui sta la necessità urgente che l'ha determinato.

Ora questa necessità era contenuta nelle dichiarazioni di consenso alla formazione dell'Assemblea Costituente, non già nell'ordinamento costituzionale vigente.

Dal punto di vista politico di osservare che tale abrogazione costituisce un atto di tale portata politica e storica che non può essere rimesso a una delegazione di partiti, di cui per la circostanza in cui è venuta a trovarsi l'Italia nessuno conosce quale sia l'efficienza rappresentativa, ma deve essere secondo i più elementari ed evidenti postulati democratici, deciso dal popolo... Il prof. Giuseppe Sabatini afferma (9) «che la dichiarazione di decadenza... altro non è che espressione di un potere, discrezionale, che l'ordinamento costituzionale in vigore all'8 settembre vietava, ma che, se dovesse ammettersi, non potrebbe riconoscersi spettare ad altri  che alla Corona». 

*

Nella sentenza 9 giugno - 9 luglio 1947 sui ricorsi dei senatori Sarrocchi ed altri, la Corte suprema di Cassazione, Sezioni unite civili, non ritenne fondato l'assunto sopra esposto del prof Filippo Vassalli, basandosi sui seguenti fatti.
Nello stato d'emergenza determinato nel nostro paese dall'8 settembre 1943 all'insediamento dell'Assemblea Costituente (giugno 1946), il Governo, per evidente ed inevitabile stato di necessità, fu assunto dai rappresentanti dei partiti che avevano validamente contribuito alla liberazione ed unificazione del territorio nazionale. Tale Governo - legittimo - emanò D.L.Lt. 25 giugno 1944 n151 (integrato successivamente dal D.L.Lt 18 settembre 1944 n 129) il quale si basò per esplicita dichiarazione dello stesso Governo, sui seguenti principi fondamentali:

1) la forma istituzionale dello stato sarebbe stata liberamente scelta dal popolo italiano, che a tale fine avrebbe eletto un'Assemblea Costituente, per deliberare la nuova Costituzione dello Stato, la legge elettorale, la ratifica del trattato di pace;

2) la tregua istituzionale tra i vari partiti ed i rappresentanti dei vari partiti a1 governo ( Gentlemen's agreement ) fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente (giugno 1946).

3) l'attribuzione al governo, composto dei rappresentanti dei vari partiti della liberazione, dell'esercizio del potere legislativo ordinario, fino a quando non fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento, con esclusione della facoltà di emanare ogni legge di carattere istituzionale o costituzionale. Orbene il D.L.Lt. 27 luglio 1944 n. 151) ( epurazione) fu emanato in diretta dipendenza del D.L.Lt. 25 giugno 1944 n 151.
La Suprema Corte affermò non esservi alcun dubbio sulla legittimità dei D.L.Lt. 25 giugno 1944 n. 151 giacché nel nostro ordinamento non si è mai dubitato delle facoltà del potere esecutivo - in una situazione d'emergenza od in uno stato di necessità - di emanare decreti-legge aventi precisa forza di legge fino al momento di convalida da parte del potere legislativo; ritenne non esservi alcun dubbio che i DD.LL.Lt  27 luglio 1944 n. 159 e 13 Settembre 1944 n. 198 si fossero mantenuti nei limiti stabiliti dal D.L.Lt. 2 luglio 1944 n. 151.

I limiti posti al Governo col D.L.Lt. n 151 riguardavano principalmente la questione istituzionale (Monarchia o Repubblica; se Monarchia quale, se Repubblica, di quale tipo), riguardavano indubbiamente, pure il Senato come istituto, ma non anche l'allontanamento dalla vita pubblica degli uomini politici, compresi i Senatori che indipendentemente da responsabilità penale per determinati reati, dovevano essere rimossi dalla carica come responsabili del disastro fascista e della guerra fascista. L'epurazione dei Senatori fu configurata come una funzione giurisdizionale affidata ad un altro organo giurisdizionale ( l'Alta Corte ) sostituito per evidenti ragioni di opportunità all'Alta corte del
Senato, e con un procedimento giurisdizionale, regolato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

*

E' interessante riportare i pareri di altri autori sulla epurazione del Senato che si è risolta in una pratica soppressione. Il Lavagna nega che l'art. 4 del D.L.Lt. n 151 importi delegazione di      legislativa al Governo e nega ogni carattere di legge costituzionale al decreto stesso: «nel nuovo ordinamento figurò attuata una forma di Governo essenzialmente dittatoriale in cui più non esisteva alcuna divisione di poteri in ordine alla funzione legislativa. Con tali atti il Governo poteva esercitare, come in effetti ha esercitato, non solo la funzione legislativa ordinaria bensì la stessa funzione costituente... » (10).

La sentenza 9 luglio 1947 delle sezioni unite, al contrario assume senza ambagi che il D.L. 25 giugno    1944 n. 151, «effettivamente ha fatto una netta distinzione tra leggi ordinarie che il Governo poteva emanare - e leggi di carattere costituzionale che il Governo non poteva emanare» (11)
«  »
Il Consigliere di Stato e professore Michele La Torre ha affermato: «   Per gli atti costituzionali spesso non esiste alcun limite o almeno condizione… Quando si è creata ad esempio un'alta Corte per dichiarare decaduti i Senatori che si trovano in una data situazione, è vano, sostenere che la costituzione o la legislazione si oppongono, che la carica di Senatore è vitalizia, che vi sono prerogative riconosciute dalla legge o dalla costituzione e così via. In altre parole non si può porre la questione su un piano «normale », e di normale legittimità quando si tratta, invece di attività o di atto costituzionale extralegale addirittura rivoluzionario. La modifica essenziale, il capovolgimento dell'ordinamento vivono fuori del diritto e si legalizzano da sé…»  (12).

Le suddette considerazioni sono però in contrasto colle affermazioni di diritto della Corte di Cassazione, degli organi governativi e il fondamento giuridico degli Stati.

1) La Suprema  Corte di Cassazione stessa ha affermato nell'esame della sua competenza quanto segue: « Funzione delicatissima - e perciò rivestita delle garanzie giudiziarie - che doveva essere limitata per i casi di grave indegnità politica appunto per non modificare la struttura e la composizione del Senato e per non violare il gentemen's agreement che costituiva  un dovere preciso, dovere, garantito col giuramento dai singoli ministri del governo della liberazione. Sarebbe perciò contrario proprio alle mens legis snaturare i limiti contenuti nel D.L.Lt. n. 151 del 1944, tanto più che nel periodo di emergenza che va dall'8 settembre 1943 al 2 giugno 1946, il compito del Senato composto di membri nominati secondo le norme dello Statuto Albertino, dopo lo scioglimento delle Camere dei Fasci e delle Corporazioni, (D.L. 2 agosto 1943 n. 105) poteva essere limitato solo ad una funzione non più di carattere legislativo   - che avrebbe potuto essere esercitata solo in connessione colla Camera elettiva, non più esistente – ma solo consultiva ed eventualmente giudiziaria (l’Alta Corte) ».

2) Nella stessa relazione che precede lo schema di provvedimento legislativo proposto alla  Consulta nazionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Costituente (13) sono precisati       i principi del D.L. 25 giugno 1944 e si aggiunge: « Si è già ricordato come in base al decreto fondamentale di Salerno, il Governo debba continuare ad esercitare il potere legislativo (ordinario) finché non sarà entrato in funzione: il nuovo Parlamento». «Appare confermato anche da ciò per dichiarazione stessa del Governo, che a causa della proclamata tregua istituzionale di proposito si volle distinguere «il potere legislativo ordinario» dal «potere costituente» di competenza dell'Assemblea Costituente di futura formazione ».

«La dichiarazione del Governo, la relazione sopra citata stesa da V. E. Orlando, i discorsi pronunciati dai vari Consultori in occasione     della discussione del progetto medesimo sono tutti nello stesso senso; ma un valore ancor più grande ha il testo medesimo del D.L.I.t. marzo 1946 n. 98, perché tutte le sue disposizioni con vera e propria autentica, predicano per una consapevole separazione del potere legislativo ordinario dal potere costituente, e quindi per la interdizione «ex tune». Al Governo provvisorio   di emanare norme dirette a modificare l'ordinamento costituzionale della Stato.
Il  Prof. Filippo Vassalli (14) afferma senza alcun dubbio che i Decreti 27 luglio 1944 n. 159 e, 13 settembre 1944 n. 198 c particolarmente gli art. 2-8 e 42 dal primo e 8 e 9 del secondo hanno invaso in quanto si riferiscono ai Senatori, il campo riservato all'assemblea Costituente ed hanno comunque pregiudicato la questione istituzionale:

a) si sono abrogate le norme donde trae configurazione e disciplina uno degli organi costituzionali dello stato;

b) si sono dichiarate abrogate le prerogative previste dagli art. 36, 37, 42, dello Statuto;

c) si è taciuta l’abrogazione espressa dagli art. 33 e 51 dello Statuto;

d) sono state alterate le proporzioni tra i componenti del Senato, compiendosi atti contrari all'impegno legislativamente assunto di non compiere fino alla Costituente « atti che comunque pregiudichino la questione Istituzionale» (art 3 dei D.L.Lt. 25 giugno 1944 n 151), giacché l'impegno evidentemente importa non soltanto il vincolo di non sopprimere il Senato, ma anche quello di non alterarne la struttura, 1a  composizione il funzionamento le guarentigie;

e) è stato invaso il campo di competenza della Costituente e, «esorbitando, largamente da quei limiti che il Governo aveva imposto a se stesso, impegnandosi solennemente ad osservarli».

f) Si è formulata la norma donde poteva derivare la pratica Soppressione del Serrato come di passaggio «quanto ai membri di assemblee legislative o di enti o di istituti che con i loro voti o atti ecc... la decadenza della carica sarà decisa... ecc.». Il Senato non è esplicitamente menzionato; se lo fosse stato sarebbe apparsa evidente la violazione del D.L. n. 151 (art. 1 e 3) e del criterio politico fondamentale 1   che lo informava e il D.L.Lt. n. 159, nella disposizione dell'art. 8 ti. cpv. non avrebbe potuto ricevere l'exequatur delle Commissioni Alleate per avere forza di legge

3) « Il concetto di una distinzione tra materia costituzionale e materia legislativa ordinaria per la quale risultava tale limite fissato, è stato nel frattempo confermato e chiarito dagli atti del Governo provvisorio. Il D.L. 15 marzo 1946 n. 98 recante integrazioni e modifiche al D.L. 2 giugno 1944 anzidetto, che è la chiave di volta del sistema della legalità nell'ordinamento giuridico in vigore fino alla decisione dell'Assemblea Costituente, ha ribadito in modo espresso che il Governo non ha potestà normativa in materia costituzionale. L'art. 3 di tale Decreto ha infatti «Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione dei. Parlamento a norma della nuova costituzione il potere legislativo resta delegato, salvo la materia costituzionale al Govern ».

E che la materia del  Senato e dello stato giuridico dei componenti di esso sia d natura costituzionale lo ha riconosciuto il Governo stesso, quando nel prendere atto della avvenuta cessazione dì diritto a seguito della caduta della monarchia del Senato regio, ha deferito alla Costituente di prendere i provvedimenti occorrenti sulle situazioni giuridiche dei Senatori in carica (1). «Né si dica che l'impegno relativo alla decisione costituente e alla tregua istituzionale è un mero impegno politico quasi un gentlemen's agreement senza rilievo nell'ordine del diritto. Essenza dello Stato moderno, quale stato di diritto, è che il potere statuale si limita legiferando e l'ordine di cose stabilito sia pure a titolo provvisorio (costituzione provvisoria) col D.L. n. 151 del 1944 non è fuori del diritto, perché ciò importerebbe la nullità giuridica di ogni atto compiuto in base ad esso dal pubblico potere e quindi anche la nullità di tutte le sanzioni contro il fascismo il che naturalmente va oltre il fine dell'argomentazione. « Non è senza pregio osservare che, discutendo da par suo il tema del sindacato sulla costituzionalità della legge, il Mortara erasi spinto ad ammettere il sindacato giurisdizionale anche rispetto a norme di legge che fossero in contrasto con date late norme dello Statuto fondamentale del Regno» … «Una legge che, deroghi o contrasti ai divieti degli art. 31 0, 71 dello Statuto noti può far parte del diritto obiettivo dello Stato…»  (3).



L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo aveva detto: «Se avessi denunciato tutti i Senatori all'Alta Corte avrei mancato ad un mio dovere: rispettare nel modo più assoluto la tregua istituzionale; tale tregua avrei anzi violato in modo odioso, colpendo il Senato alle spalle ».

«Quel che valesse cotesto accorgimento del primo Alto Commissario si è poi dato cura di dimostrare il secondo Alto Commissario il quale deferendo in blocco settantasette residui Senatori, ha travolto l'illusorio paravento e ha dimostrato a chiare note che il deferimento dei Senatori per la decadenza poteva anche importare la soppressione del Senato».

«Si è praticamente soppresso il Senato... impedendogli così di esercitare per mancanza di numero, quelle funzioni, come ad esempio quella giurisdizionale, che, costituito in alta Corte di Giustizia, il &nato può esercitare anche a sessione parlamentare chiusa »
(I).

In totale su 408 Senatori i giudizi rifletterono 394; di essi 34 morirono durante la procedura, per 3 si dichiarò non essere luogo a deliberare; di 275 fu dichiarata la decadenza; per taluni si operò la discriminazione in un cosiddetto giudizio di revocazione.

Il deferimento a giudizio di tutti i Senatori meno quattordici ha avuto l'effetto dalla stessa Cassazione dichiarato, di modificare sostanzialmente la struttura e la composizione del senato (2)

« E' chiaro che poche decine di Senatori non fanno Senato... Il Senato come corpus è stato soppresso. E lo è stato con piena consapevolezza che ciò non poteva farsi senza violare la tregua istituzionale neppure attraverso l'espediente « subdolo ed odioso » (l'apprezzamento è dello Sforza «   Le san contro il fascismo», pag. 253, dell'epurazione) (3).

E d’altronde è regola costante e naturale in ogni eventualità di riforma della costituzione di uno Stato che il Governo in carica, in attesa che i nuovi organi costituzionali entrino in funzione si astenga dal pregiudicare coi propri atti la competenza d'essi. Così all'atto dell'emanazione dello Statuto di Re Carlo Alberto l'art.  «Il presente Statuto avrà il suo assetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza con sovrane secondo i modi e le forme sin qui eseguiti». Sono alte considerazioni politiche che hanno oggi imposto in Italia
di tenere ben separato dal potere del Governo in atto il potere sovrano del popolo al quale solo spetta a decidere sul modo d'essere costituzionale dello Stato. E la separazione si è riflessa sul sistema del diritto positivo con le conseguenze di determinare l'inefficacia di ogni atto compiuto da parte dello
esecutivo legiferante in pregiudizio delle attribuzioni proprie della futura Assemblea popolare...

In ossequio al D.L. n. 151 non poteva dunque il Governo con decreto legislativo, emanato in virtù dell'art. 4 del D.L. stesso modificare la composizione e le attribuzioni del Senato del Regno, sopprimere le guarentigie statutarie e le prerogative dei membri del l'assemblea vitalizia. Così facendo è incorso in manifesta violazione del limite imposto alla sua potestà legislativa, limite segnato nell'atto stesso coi quale il Governo ha assunto, per dichiarate ragioni di necessità e d'urgenza, l'esercizio della potestà legislativa (4).

L'armistizio (sia l'armistizio breve del 3 settembre 1943, sia l'armistizio lungo del 29 settembre, sia infine le dichiarazioni esplicative successive) imponeva limitazioni alla potestà legislativa dello Stato Italiano, come conseguenza della occupazione bellica e particolarmente importava l'incapacità a modificare  la costituzione basata sulla Monarchia e sugli istituti come il Senato, che erano con essa in connessione statutaria.

E' indubbio da quanto sopra detto che "il giudizio sul passato e sull'avvenire del Senato spetta soltanto al potere costituente del popolo, ai sensi dell'art 1 del D.L. n. 151. E non poteva essere anticipato o pregiudicato da un atto dell'esecutivo legiferante sorto nel giugno 1944, atto per cui sono state travolte, nel tempo stesso la guarentigia dei Senatori, le attribuzioni del Senato e le prerogative della Corona, che pure il Governo aveva dichiarato in modo formale e solenne di voler rispettare".

E' stato pertanto violato l'impegno politico di fronte al popolo italiano e di fronte alle Nazioni Unite : quello di rispettare la cosiddetta questione istituzionale deferita alla volontà popolare " (1).



La "legion of Merit, a Umberto (2)

«In considerazione della parte avuta da Umberto nella guerra di liberazione, il Comando della V Armata propose al Comando Generale di Caserta il conferimento di un'alta onorificenza: "La legion of merit "; il Ministero della guerra di Washington diede parere favorevole... ».

La proposta tornò a Roma; sì voleva interpellare il governo italiano m per ragioni di opportunità ».

I giorni passarono, gli eventi precipitarono e la partita restò sospesa.




Protesta dell'U.M.I. contro la violazione della tregua istituzionale (3)

L'Unione Monarchica Italiana ha fatto affiggere un manifesto che, dopo aver rammentato l'attività dell'Unione. protesta contro la violazione della tregua istituzionale continuamente operata dagli uomini responsabili che pure avevano giurato di osservarla.




(1) Da Il segreto di due Re, di Nino Bolla, Rizzoli, Milano 1951, pag 115 e seguenti “Intervista col Luogotenente Generale del Re, del 22 Aprile 1944

(2) Da Storia segreta di di un mese di Regno di Italicus, Sestante Roma 1947, pag. 51.

(3) Da La Monarchia e il fascismo, di Mario Viana, Ed l'Arnia 1951 pag 527

(4) Ved W. Churchill, La 2° Guerra « La morsa si stringe; la campagna d'Italia» . Ed. A. Mondadori Vedi in  particolare il Cap. XI «L’asse viene spezzato a pag 211 e seguenti: «Il volubile atteggiamento del Conte Sforza»…
(5) Da Storia segreta di di un mese di Regno di Italicus, Sestante Roma 1947, pag. 85 - 87.

(6) Da Storia segreta di di un mese di Regno di Italicus, Sestante Roma 1947, pag. 89.

(7) Prof Filippo Vassalli, La decadenza dei Senatori dalla carica: «Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario». Nicola Zanichelli Ed. Bologna 1949, pag. 176
e seg.

(8) Emilio Crosa “La constitutione italienne du 1948”, Libraire Armand  Collin1950, pag, 57


(9) «Sulla natura del potere dell’A.C per la dichiarazione di decadenza dei Senatori   » in La Giustizia Penale, febbraio marzo 1948 p III col 71.
(13) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 151

(14) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 147 e seguenti
(15) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 139
(16) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 150.
(17) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 126 nota. L'art. 71 dice: «Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie»
(18) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 188
(19) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 213
(20) Prof  Lener, Le sanzioni contro il fascismo, estratto dalla rivista “ La civiltà cattolica”, 1945 () Roma 1946 , pag 79 e seg.
(21) Prof Filippo Vassalli, op s. cit. pag 25 e seguenti

venerdì 10 giugno 2016

10 Giugno. La canzone del Carnaro.

IL REFERENDUM CHE DIVISE L'ITALIA

 DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 2-19 GIUGNO 1946

L'IMMENSA MATASSA DI BROGLI E PASTETTE

CHI VINSE DAVVERO AL REFERENDUM DEL 2-3 GIUGNO 1946?

    Il 2 giugno è trascorso sottotono. Sarà la vigilia delle votazioni, sarà il tempo incerto, sarà che i cittadini sono stufi di annunci e di promesse, di proclami e di esortazioni. Sarà che sul cambio istituzionale del giugno 1946 ancora gravano dubbi e ombre tuttora senza risposte chiare. Documenti alla mano, ne scrive il nostro editorialista.                                                                                                                           FuBa



di Aldo A. Mola

Le votazioni: imbrogli bene ordinati
  Le votazioni sulla forma dello Stato (referendum) e l'elezione dell'Assemblea Costituente    iniziarono la mattina del 2 giugno 1946 e si protrassero sino alle 12 del 3. Gli scrutini dovevano chiudersi entro 48 ore. Lo spoglio iniziò dalle schede del referendum, più semplice e con meno contestazioni rispetto alla votazione della Costituente, che vide in lizza 51 partiti (dai nomi e dai simboli fantasiosi, incluso l'Asinello del Movimento Lavoratori Indipendenti), 32 dei quali collegati al Collegio Unico Nazionale. Inizialmente la monarchia risultò in vantaggio, come la mattina del 4 il presidente del Consiglio dei Ministri, De Gasperi, comunicò al ministro della Real Casa, Falcone Lucifero. Lungo il giorno i dati furono aggiornati col contagocce. Nelle Memorie Romita narrò di aver affrontato la notte peggiore delle sua vita. La monarchia rimaneva in vantaggio. Tuttavia proprio tra il 4 e il 5, “la notte degli imbrogli”, la repubblica balzò inaspettatamente in testa. Lo storico Franco Bandini ha narrato che, per avere dati in anteprima, il “Corriere della Sera”, nella cui redazione lavorava, aveva assoldato i bidelli delle scuole milanesi adibite a seggi. In cambio di una modesta mancia, essi comunicarono i risultati a scrutini appena conclusi. Così la sera del 4 al “Corriere” si seppe che anche a Milano la monarchia era in testa. Scuro in volto, il direttore Mario Borsa, esponente del partito d’azione e fiduciario del CLN, si chiuse nel suo ufficio. Il 5 mattina l’ultima pagina del quotidiano annunciò la vittoria della repubblica. Un anonimo cronista vi narrò che alle due di notte Romita aveva informato Togliatti, ministro della Giustizia: scrutinati 20 milioni di schede, la repubblica stava vincendo. Togliatti dichiarò al “Corriere”: “Avevamo un solo scopo, quello di fare la repubblica”. Previde la vittoria con uno scarto di due milioni di voti perché “negli ambienti di sinistra si considera che il 10% dei democristiani ha votato per la repubblica”. La somma delle parole sue con quelle di Romita hanno alimentato la leggenda sulla Grande Frode: due milioni di voti estratti da un misterioso “cassetto” e buttati sulla bilancia della storia. Ne hanno scritto tanti, con elucubrazioni fantasiose. Se mai fosse avvenuto, quel gigantesco broglio avrebbe avuto conniventi  centinaia di persone. Qualche traccia e/o rivelazione ne sarebbe affiorata in un paese incapace di riserbo, corrivo a vendere ricordi a destra e a manca. In realtà  il mito della Grande Frode fece comodo alle sinistre: diceva che essi sono capaci di tutto e servì a terrorizzare i loro avversari; ma fu di conforto anche ai monarchici per giustificare a se stessi la propria sconfitta. La generalità degli “storici” si è fermata sulla soglia della partita conclusiva: il conteggio finale di tutti i voti espressi (incluse le schede bianche, nulle e contestate) chiesta dal presidente della Corte suprema di Cassazione, Giuseppe Pagano, il 10 giugno per il 18 seguente. Nel suo saggio  2 giugno 1946.La battaglia per la Repubblica (ed. dal “Corriere della Sera” lo scorso 1 giugno), con errori e lacune e scritto con inchiostro velenoso nei confronti di Vittorio Emanuele III, anche  Dino Messina chiude gli occhi sull'immensa documentazione sui giorni conclusivi, il 2-17 giugno.
   Senza attendere né verifiche né conferme, dalla mattina del 5 giugno  i quotidiani d’informazione annunciarono la vittoria della repubblica. Subito Umberto II invitò la regina Maria José a lasciare il Quirinale per Napoli e salpare con i figli verso Lisbona sullo stesso incrociatore “Duca degli Abruzzi” appena rientrato da Alessandria d’Egitto, ove aveva portato Vittorio Emanuele III e la regina Elena: una decisione che a molti monarchici parve una resa prima della battaglia finale. Alle 10,30 dello stesso giorno Umberto II ricevette De Gasperi e il sottosegretario alla presidenza, on. Giulio Andreotti, ventiseienne. De Gasperi si dichiarò “dolorosamente sorpreso” del risultato, ma al socialista Nenni fece notare invece orgogliosamente che il suo Trentino era fra le province in vetta per preferenze repubblicane. Egli stesso l’aveva votata.
Dal 6 il Re iniziò al Quirinale il mesto rito degli addii. Il 7 andò in udienza privata da Pio XII.
Che cosa avrebbero fatto gli anglo-americani dinanzi alla ipotetica insurrezione dell’estrema sinistra, appoggiata da truppe jugoslave di Tito, contro la decisione di Umberto II di temporeggiare? Non sarebbero rimasti a guardare. Secondo l’ammiraglio Robert Dennison, comandante della portaerei “Missouri”, quando il presidente Harry Truman fu informato che il dittatore comunista della Jugoslavia Tito si preparava ad attaccare militarmente Trieste stava giocando a carte. Senza neppure alzare gli occhi, egli sibilò: “Dite a quel figlio di puttana che dovrà farsi strada a fucilate”. A parte i comunisti jugoslavi, su quali forze effettive contavano le sinistre estreme? La minaccia di un loro assalto armato al potere non ha seri fondamenti ma trovò credito. Fu un eccellente alibi per tante piccole “rese senza condizioni”, per una serie di viltà.

Il caos della verifica dei voti: un referendum nullo?
Dall’8 giugno 1946 i verbali redatti dagli Uffici elettorali circoscrizionali insediati presso le Corti d’Appello affluirono all'Ufficio elettorale centrale. Ai plichi si aggiunsero sacchi di verbali dei singoli seggi, registri dei voti e montagne di ricorsi. Un’alluvione di carte inviate con auto, furgoni, voli speciali e scaricate in fretta e furia. Plichi e sacchi passarono di mano in mano, talora alla rinfusa. Era fatale che alcuni perdessero ceralacca, piombi e cordicelle e risultassero infine aperti. Tutto scontato e accettabile, se l’esito fosse stato netto e chiaro dall’inizio, in un senso o nell’altro. Ma così non fu.
Nella seduta delle ore 18 di lunedì 10 giugno il presidente della Corte suprema di cassazione, Giuseppe Pagano, fece enumerare i risultati a quel momento accertati e li comunicò. Mancavano quelli di 114 sezioni (in realtà provvisori in realtà erano migliaia). Rinviò la seduta al 18 seguente, ultimo giorno consentito dal DLL per l'annuncio finale. Non era affatto disposto a fare da killer della monarchia, né, meno ancora, da stuoino di Togliatti. Avvertì che avrebbe comunicato anche il numero delle schede bianche e nulle, il cui computo sino a quel giorno rimaneva ignoto. Bisognava rifare tutti i conti, mentre incombevano 21.000 ricorsi sugli esiti di altrettanti seggi e quelli sulla legittimità stessa del referendum appena celebrato.
Accanto alla “partita politica” si aprì quella legale per conferire dignità formale all’esito del referendum. Per un paio di giorni la questione fu rovente. Come ha documentato Aldo G. Ricci nell'edizione dei Verbali del Consiglio dei ministri (10 volumi in 13 tomi), la disputa rese incandescenti le riunioni del governo. Nella seduta dello stesso 10 giugno, il democristiano Giovanni Gronchi riferì d’aver accertato che in molti verbali mancava l’indicazione dei votanti. Dal canto suo Togliatti ammise che i ricorsi potevano “anche richiedere l’esame delle schede che, tra l’altro, non sono qui (a Roma n.d.a) e forse sono distrutte”. Aggiunse che non era possibile indicare le schede nulle. Infatti, i moduli per la raccolta dei voti comprendevano due sole voci: monarchia e repubblica. Perciò, egli concluse, “non si può parlare di 400-500.000 schede nulle”. Per venirne a capo, su mandato di Togliatti il magistrato Saverio Briganti guidò duecento funzionari e impiegati del ministero della Giustizia a sbrogliare il gomitolo dei ricorsi e, soprattutto, del ricalcolo dei voti.

Il fondo Suprema Corte di Cassazione conservato all'Archivio Centrale dello Stato documenta le migliaia e migliaia di brogli, pasticci, proteste sollevate sin dal 2-3 giugno e la concitazione delle verifiche: fra il 12 e il 17 giugno le somme vennero fatte e rifatte. Su fogli malamente predisposti, con un tratto di penna o di matita vennero separate le caselle R(epubblica) e M(onarchia) e si fece spazio al numero delle schede nulle (non furono previste caselle per bianche, contestate e non assegnate). Un brogliaccio annotò l'ora di avviamento dei dati finali alle macchine calcolatrici e della loro restituzione, senza alcun ordine razionale, man mano che affluivano all'apposito filtro. Sulle strisciate delle calcolatrici furono effettuate laboriosissime somme, annotate a matita. I documenti più impressionanti sono però i verbali degli Uffici circoscrizionali. Se ne evince che il 17 giugno mancavano i dati esatti di migliaia di sezioni (o perché non pervenuti o perché contestati), anche dell'Italia centro-settentrionale e del Trentino del democristiano De Gasperi, che in Umberto II vedeva il discendente di Vittorio Emanuele II, usurpatore dello Stato Pontificio, il nipote del “libertino” Umberto I e il figlio dell'agnostico Vittorio Emanuele III.

La ratifica del colpo di Stato
Se l'Italia aveva votato con un certo ordine, lo scrutinio e la verifica dei verbali avvenne nel caos. In seduta notturna il governo proclamò la vittoria della repubblica e dichiarò festivo martedì 11. Ma nessuno lo seppe  né se ne valse. Dinnanzi alla prevaricazione del governo molti cittadini si mossero nella convinzione che la Corona non è patrimonio esclusivo del sovrano bensì costituisce l’anello del patto statutario tra il Re e la nazione. I cittadini difendono le istituzioni anche senza sollecitazioni del sovrano (potrebbe essere assente, fisicamente impedito, insano di mente, di minore età, prigioniero...). Perciò dal 10 giugno iniziarono manifestazioni di massa di monarchici militanti, convinti di interpretare la volontà inespressa del Re e, comunque, di dire la loro dinnanzi alla storia. A Napoli dettero miccia per lancio di bombe a mano, colpi d’arma e scontri tra forze dell’ordine e popolani. Si contarono morti e feriti, recentemente liquidati da Napolitano Giorgio come “popolino monarchico isterizzato”.
Alle 0.30 di giovedì 13 giugno il governo conferì al presidente del Consiglio le funzioni di capo dello Stato. Dopo una notte convulsa, scartate altre opzioni, Umberto II decise di lasciare il suolo patrio senza riconoscere il “fatto compiuto”, attuato in violazione della legge, né, quindi la proclamazione dei risultati.  Alle ore 17 di martedì 18 giugno la Suprema Corte tenne l’attesa seduta per la pronuncia sul ricorso fondamentale. Il Procuratore Generale, Massimo Pilotti, spiegò che per “votanti” s’intende, come tutti sanno, quanti si recano ai urne. Si contano sulla base delle schede votate, incluse bianche, nulle e contestate. Messa ai voti, la sua conclusione venne approvata da sei  giudici e respinta da 12. Per ultimo, il presidente Pagano scandì: “Io voto in conformità dell’avviso espresso dal Procuratore generale”. Votò secondo ragione. La salvaguardia della propria dignità ebbe la meglio su ogni preoccupazione di carriera.

L'ombra lunga della vittoria troppo risicata.
Il giorno dopo uscì il n. 1 della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica italiana. Fino al giorno prima tutti gli atti pubblici continuarono a essere emessi in nome del Re. Posto che sia da festeggiare, la Repubblica non nacque il 2 ma il 19 giugno: col consenso del 54% dei voti validi, del 50% dei votanti e del 45% degli elettori.   
La pronuncia della Corte suprema di cassazione rese irrilevante ogni ulteriore contestazione: sarebbe stato facile documentare errori e brogli piccoli e grandi per almeno 250.000 voti, provando così la nullità del referendum. Però nessun Paese può rimanere troppo a lungo sulla graticola della scelta istituzionale senza bruciarsi irrimediabilmente. Fu Umberto II a recidere il nodo con la partenza dal suolo patrio. Lasciò l’Italia da Re, fiducioso del rispetto della legalità. Invece la  Costituente, a colpi di maggioranza, criminalizzò Casa Savoia (i re e i loro discendenti maschi vennero condannati all'esilio) e chiuse in un ghetto undici milioni di voti di monarchici piegati alla pax republicana, discriminati, irrisi da quanti non capiscono che essi erano tutt'uno con la grande storia d'Italia. Infine la Repubblica si blindò con 'art. 139 della Carta esclude la revisione costituzionale della forma dello Stato.
Alla morte Umberto II volle con sé i Sigilli Reali, ma non chiuse nel feretro la monarchia. Come insegnò il principe dei giuristi costituzionalisti repubblicani, Giandomenico Romagnosi, “ogni generazione ha diritto di darsi la forma di Stato che preferisce”. La Repubblica ha per emblema un ghirigoro di difficile interpretazione, nato da un modesto bozzetto dell'incisore Paolo Paschetto già apprezzato da Benito Mussolini, ed è tuttora è priva di un inno nazionale. Nata minoritaria, vive in affanno, divisa come non mai, lontana dalle speranze aperte il 14 marzo 1861. L'Italia merita sorti all'altezza della sua storia. A ottobre i suoi cittadini saranno chiamati a difendere la Carta stravolta da una maggioranza parlamentare esigua e raccogliticcia. Per quanto paradossale, anche tanti monarchici si batteranno per conservare questa Costituzione, che ha tanti difetti ma almeno su un principio è chiara: la sovranità appartiene al popolo, quello che votò le annessioni del 1848-1870 e che il 2-3 giugno 1946 andò alle urne per decreto firmato da Umberto di Piemonte, Luogotenente del regno d'Italia. (*)

Aldo A. Mola

(*) La documentazione analitica dei brogli e del caos nel quale avvenne la “verifica” dei verbali fra il 13 e il 17 giugno 1946 è in Aldo A. Mola, Il referendum monarchia-repubblica del 2-3 giugno 1946, pref. di Maria Gabriella di Savoia (Ed. Bastogi Libri, 2016).

giovedì 9 giugno 2016

I referendum spianano la via ai regimi

Settantesimo del  2-19 giugno 1946

                                                    I REFERENDUM DIVISIVI
                                    POSSONO SPIANARE LA STRADA AI REGIMI
                                      
Il 2-3 giugno 1946 italiane e italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e a eleggere l'Assemblea Costituente. I risultati delle votazioni furono e rimangono molto discussi. Misero in evidenza la profonda differenza tra le regioni del Mezzogiorno e le isole, prevalentemente e talora nettamente monarchiche, da quelle dell'Italia centro-settentrionale (con l'eccezione del Lazio), che, non va dimenticato, aveva alle spalle venti mesi di Repubblica sociale italiana e di guerra civile. Anche nelle regioni settentrionali gli esiti non furono affatto omogenei. In quattro province prevalse la Monarchia: Cuneo e Asti nella Circoscrizione Cuneo-Asti-Alessandria (nel cui ambito essa risultò tuttavia minoritaria, a causa dell'orientamento repubblicano dell'Alessandrino), Bergamo e Padova.
Manca una storia esauriente del cambio istituzionale. Occorrono ricerche analitiche sul territorio e la rimozione di tanti luoghi comuni. Il nostro editorialista Aldo A. Mola, autore di Il referendum monarchia-repubblica del 2-3 giugno 1946. Come andò davvero?, con prefazione della Principessa Maria Gabriella di Savoia (Ed. Bastogi Libri, pp. XXI+440, maggio 2016) in due articoli passa in rassegna quegli eventi e i molti dubbi che ancora li avvolgono.

                                           Fu(lvio)  Ba(steris)   (Direttore)                                                                                                                    
                                                                                                                    

di Aldo A. Mola

I referendum spianano la via ai regimi

La Repubblica italiana non è nata il 2 giugno 1946 ma il 19, quando uscì il n. 1 della sua “Gazzetta Ufficiale”. Il 2 giugno è una data convenzionale, come il “25 aprile”, che cerca di dare valenza nostrana alla fine della guerra tra anglo-americani e tedeschi in Italia, chiusa il 2 maggio1945. Benché superfluo, va precisato che il 19 giugno 1946 non nacque uno Stato Nuovo. Rimasero vigenti codici, leggi e decreti emanati durante il Regno. Le forme passano, gli Stati restano, se non vengono annientati. Merito storico indiscutibile di Vittorio Emanuele III fu di aver propiziato la resa dell'Italia agli anglo-americani (3-29 settembre 1943) evitandone la debellatio, sorte riservata invece alla Germania.
Il 2 giugno 1946 fu il primo dei due giorni del referendum sulla forma dello Stato e dell'elezione dell'Assemblea Costituente, chiamata a tagliare l'abito sul corpo preferito dai votanti. Secondo l'Istat (Elezioni per l'Assemblea Costituente e Referendum Istituzionale, febbraio 1948) gli elettori erano 28.005.449. Per motivi diversi, tre milioni (quasi il 12%) rimasero esclusi dal voto (prigionieri di guerra, cittadini di province inquiete o occupate, radiati per motivi politici o non reperiti dagli uffici elettorali comunali). Su 25 milioni di votanti i partiti dichiaratamente monarchici alla Costituente ottennero circa due milioni di suffragi e un numero modesto di seggi, mentre al referendum la monarchia ottenne 10.719.284 voti contro i 12.717.923 assegnati alla repubblica. Le schede bianche, nulle, contestate e non assegnate sommarono a circa 1.509.735, pari al 6,1% dei votanti). La repubblica ottenne quindi il 54% dei voti validi: un pelo più del 50% dei votanti e il 45% degli elettori. Nacque minoritaria. Però l'Assemblea Costituente, ove i repubblicani erano maggioranza schiacciante (Partito comunista, Partito socialista, Democrazia cristiana i cui dirigenti monarchici vennero zittiti, Partito d'azione…), ignorò i quasi undici milioni di cittadini monarchici, confiscò la volontà degli italiani, blindò la forma repubblicana dichiarandola immodificabile per via costituzionale (art. 139 della Carta), vietò il rientro e soggiorno in Italia dei re e dei loro discendenti maschi (confondendo “discendenti” con “eredi dinastici”, un oceano), criminalizzò la restaurazione della monarchia e i monarchici stessi, declassati a “nostalgici”, (termine spregiativo che li accomunò ai “fascisti”) e scatenò una ottusa damnatio memoriae dell'età sabauda (1848-1947), che pure fu tutt'uno con il Risorgimento e l'unificazione d'Italia.
Quel referendum non fu traumatico di per sé, per come venne concepito e svolto. Esso però offrì ai vincitori (terrorizzati dalla modestia del loro “successo”) la via per attuare una lacerazione radicale, storica ed etica tuttora aperta.
Del resto i referendum sono destinati a dividere. Instillano nel vincitore la sete di annientare il vinto e di perpetuare la sua vittoria rottamando l'avversario, additato come nemico. Guerra civile permanente. Il primo referendum fu l'elezione a suffragio universale dei 749 membri della “Convenzione” (20 settembre 1792) che in Francia proclamò la Repubblica, dalla quale datò la “novella storia”, e ghigliottinò Luigi XVI e la regina Maria Antonietta, proprio per dare un taglio netto col passato. Altrettanto fece Napoleone I con i plebisciti dopo il colpo di stato del 18 brumaio 1799 e la creazione dell'Impero, suggellata con la fucilazione del Duca d' Enghien. Nel 1851 lo imitò suo nipote, Napoleone III, finito male. Per imporsi i regimi rivoluzionari hanno bisogno di referendum e/o di plebisciti. Gli Stati solidi no. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha neppure una costituzione. Esso c'è, come mostrano i riti, celebrati dalla sovrana novantenne, come ricorda Francesco De Leo in Elisabetta II Regina (ed. Aracne).
Gli Stati durevoli reggono sulla distinzione tra sovrano (o presidente, nelle repubbliche presidenziali), loro incarnazione formale e sostanziale, esecutivo, legislativo e ordine giudiziario, tutti incardinati sul Capo dello Stato: esattamente l'opposto di quanto accadde in Italia nel giugno 1946, quando il presidente della Repubblica fu investito di poteri da definire e il governo tenne per sé il legislativo mentre l'Assemblea (prorogata due volte) redigeva la Carta. Successivamente la Costituzione è stata ripetutamente modificata. Recentemente essa è stata stravolta da un Parlamento dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale, screditato dai cambi di casacca dei suoi componenti, ricattato con l'asfissiante richiesta di voti di fiducia (un assurdo per riforme costituzionali) da un governo infine obbligato a sottoporre le modifiche a referendum confermativo: occasione unica per i cittadini di dire la loro dopo anni di espropriazione della loro sovranità.
La consultazione degli elettori su temi etici e costituzionali ha sempre spaccato e lacera il Paese. Avvenne nel giugno 1946. Lo sarà nell'ottobre 2016. Perciò il referendum di 70 anni or sono merita l'attenzione sinora elusa dalla narrativa, che solitamente liquida il cambio monarchia/repubblica con un retorico omaggio al “re gentiluomo” che “tolse l'incomodo”, come, in estrema sintesi, ripete Gianni Oliva in Gli ultimi giorni della monarchia (Mondadori).

Dallo Statuto albertino alle “costituzioni provvisorie” (1944-1946)

Negli strumenti della resa incondizionata, gli anglo-americani non posero in discussione la monarchia, chiamata anzi a garantirne l’applicazione, a cominciare dalla consegna della flotta. Quando il Re lanciò agli italiani il messaggio radiofonico da Brindisi (12 settembre 1943), nelle regioni non occupate da reparti germanici i cittadini consapevoli capirono che lo Stato era salvo. Iniziava la ricostruzione. Altrove però il quadro risultò del tutto diverso. A Roma il 16 ottobre il Comitato centrale di liberazione nazionale dichiarò la monarchia complice del fascismo e chiese un governo formato dai partiti. Anche il Re lo voleva, ma incontrava la riluttanza del capo del governo, Pietro Badoglio, “marionetta” nelle mani degli anglo-americani come scrisse Paolo Puntoni, aiutante di campo del sovrano. Il 28 gennaio 1944 il sedicente congresso dei CLN, autoconvocato a Bari, chiese con veemenza l’abdicazione del Re. Si accodò anche Benedetto Croce. Badoglio, piagnucolando, propose al re di abdicare, ignorare il figlio, Umberto di Piemonte, e di passare la Corona al nipote, Vittorio Emanuele principe di Napoli, di soli sette anni, tutelato da un Reggente: si offrì egli stesso. In violazione dello Statuto. Fu il napoletano monarchico Enrico De Nicola a proporre la Luogotenenza, figura prevista dallo Statuto.
Il 14 marzo 1944 Stalin, Capo dell'URSS, riconobbe il governo Badoglio per sparigliare il gioco degli anglo-americani nel Mediterraneo. Il 27 il comunista Palmiro Togliatti, arrivò a Napoli dall’URSS, via Algeri, per attuare la “svolta partecipazionistica” su mandato di Stalin. Il 12 gli anglo-americani imposero ruvidamente al Re di farsi da parte e di trasferire tutti i poteri al figlio. A Vittorio Emanuele non restò che accettare. Il 27 aprile a Salerno nacque il secondo governo Badoglio, comprendente i sei partiti del CLN. I ministri giurarono sul proprio onore. Il 5 giugno Umberto divenne Luogotenente del regno.

Il referendum fu il punto di arrivo di una serie di modifiche formali e sostanziali dello Statuto. Il 25 giugno 1944 il Luogotenente Umberto emanò il decreto 151, il cui articolo 1 recitava: “Dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato”. Rimise la sovranità ai cittadini. Malgrado la “tregua istituzionale” promessa dai partiti, si moltiplicarono violentissimi attacchi alla Corona. Ne furono approdo il  libello di Luigi Salvatorelli Casa Savoia nella storia d'Italia e i “manifesti” di “intellettuali repubblicani” in gran parte ex fascisti petulanti.
Per preparare la futura Costituente, il 5 aprile 1945 fu istituita una Consulta nazionale di 304 membri (poi elevati a 430). Si insediò il 25 settembre. Presieduta da Carlo Sforza, cavaliere della SS. Annunziata ma repubblicano così vociferante da infastidire il premier britannico Winston Churchill, essa fu composta quasi esclusivamente da repubblicani. Il ministero per la Costituente, istituito il 31 luglio 1945, a sua volta formò varie commissioni, una delle quali (con 84 membri, quasi esclusivamente repubblicani, presieduta da Ugo Forti), tracciò le linee della futura Carta.  
Al termine della guerra (2 maggio 1945), il contributo delle Forze Armate alla liberazione fu messo sotto silenzio. Il Luogotenente incontrò seri ostacoli a visitare l’Italia settentrionale. Il socialista Sandro Pertini, futuro presidente della repubblica, vantò le fucilate contro le finestre della dimora milanese che lo ospitava. Se solo lo avessero potuto, altrettanto avrebbero volentieri fatto tanti militanti della Repubblica sociale, la cui velenosa propaganda antisabauda giovò enormemente al successo dei repubblicani nell'Italia centro-settentrionale.

La preparazione delle votazioni

Dopo un lungo braccio di ferro politico, il 16 marzo 1946 il Luogotenente emanò i DLL n. 98 e 99  su referendum istituzionale ed elezione dell’Assemblea Costituente. Erano in corso le elezioni amministrative, indette anche per tastare il polso dell’elettorato. Per la prima volta le donne vi esercitarono il diritto di voto attivo e passivo. Alle urne furono chiamati 19.548.888 elettori di 5.680 comuni: 3.158 dell’Italia meridionale e insulare, 804 della centrale, 1.255 del nord. Votò il 79,37% degli aventi diritto. I democristiani conquistarono 2.020 comuni, contro i 1.985 dei socialcomunisti. Agli altri andarono le briciole. I liberali, in parte monarchici, ne ebbero 99; 345 andarono a concentrazioni di centro, 65 a blocchi di destra.
L’articolo 2 del DLL n. 98 sancì: “Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci a favore della Repubblica...”. Il DLL 219 del 23 aprile seguente sulle norme per lo svolgimento del referendum dimenticò che la maggioranza andava calcolata sulla base dei votanti, comprese schede bianche e nulle, e prescrisse che gli Uffici centrali circoscrizionali (Corti d’Appello o Tribunali ai sensi di precedente decreto) computassero solo i voti validi per la monarchia o per la repubblica.  “Appena pervenuti i verbali” degli uffici centrali circoscrizionali, il primo presidente della Corte suprema di cassazione, partecipi sei presidenti di sezione, dodici consiglieri e il procuratore generale, avrebbe proclamato “i risultati del referendum”. La Corte doveva anche deliberare su contestazioni, proteste e reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali, agli Uffici Elettorali Circoscrizionali (Ue-Cir) a quello centrale (Ue-Cen) o direttamente a essa. Un compito immane.
Sull'Italia incombeva la divisione dei vincitori della seconda guerra mondiale in blocchi contrapposti: USA, Gran Bretagna e (per quel che contava) Francia da un canto, URSS dall’altro. S’avvicinava inoltre l'intimazione del trattato di pace, duramente punitivo. L’Italia aveva urgenza di stabilità interna. Per i cittadini la scelta tra monarchia e repubblica investiva memorie, sentimenti, sogni. Per la generalità dei partiti Casa Savoia era un impiccio di cui liberarsi una volta per tutte. Così si andò alle urne. I votanti dovevano tracciare una croce accanto a (o sopra ) uno dei simboli.“Due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna” contrassegnava la repubblica; una corona (senza croce sommitale) sovrapposta alla Stella sabauda indicava la monarchia. Entrambi si stagliavano sull’Italia.
Il 9 maggio Vittorio Emanuele III abdicò e lasciò l'Italia per l'Egitto. In vista del voto, Umberto II  sciolse dal giuramento al “bene indivisibile del Re, dei Reali successori e dell’Italia” quanti l’avevano prestato entrando a servizio nei pubblici uffici. L’esito del referendum non era affatto scontato. Le votazioni si svolsero complessivamente in buon ordine. Fu una prova di maturità democratica.
Il governo De Gasperi-Togliatti-Nenni conosceva le condizioni precarie in cui si sarebbe svolta la consultazione. Il ministro dell’Interno, Giuseppe Romita, repubblicano anche per avversione verso   suo padre (come egli stesso scrisse nelle memorie), si cautelò. Fece stampare due serie di certificati elettorali: il 2C (normale) e 3C (sostitutivo del primo in caso di smarrimento, distruzione accidentale, ecc.): ottanta milioni di schede, tre volte più degli aventi diritto al voto. Alle prefetture   venne mandata una scorta di certificati sostitutivi corrispondente al 40% degli ordinari.

Quella immensa nuvola di carte avvolse le votazioni del 2-3 giugno 1946: la scelta tra monarchia e repubblica e l'elezione dell'Assemblea Costituente.