NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

domenica 12 aprile 2026

Saggi storici sulla Monarchia - XX

 

LA TRADIZIONE MONARCHICA NEL RINASCIMENTO.


Il nuovo indirizzo del pensiero umano e della cultura universale che iniziò al principio del XV secolo e che è conosciuto con il nome di Urnanesimo e poi di Rinascimento, non mancò di lasciare profonde tracce nel campo della filosofia, giuridica e del pensiero politico.

L'Umanesimo rappresenta, rispetto al Medio evo, una nuova conce­zione della persona di fronte alla collettività, dell'ingegno umano di

fronte alla metafisica, del desiderio di vita di fronte alla rinuncia mistica di ogni bene terreno in attesa dei premi celesti; tuttavia come scrive l'Abbagnano: «questo distacco non è una antitesi. L'antitesi tra l'uomo medioevale e l'uomo del Rinascimento si volatilizza a misura che procede l'analisi delle singole personalità, del rinascimento. Non è possibile considerare il rinascimento come l'affermazione dell'immanenza di fronte alla trascendenza medioevale, dell'irregolarità, del paganesimo dell'individualismo, del sensualismo, dello scetticismo, di fronte alla religiosità, all'universalismo, allo spiritualismo ed al dogmatismo del medio evo». (Storia della filosofia, Vol. II).

Si vuole insomma dire che il nuovo indirizzo teoretico, pur divergente nettamente dall'indirizzo precedente, non rappresenta un'antitesi pura e semplice ma piuttosto una evoluzione - che potremmo anche sotto certi aspetti chiamare involuzione - in cui l'uomo si sente chiamato ad assumere una parte più importante e decisiva che nel passato, a rivalutare i propri diritti in quanto singolo essere pensante, contro quelli di tutta una tradizione di pensiero.

Caratteristica spiccata dell'umanesimo rinascimentale è la sua profonda esigenza di un rinnovamento politico; l'uomo vuole riformarsi non solo nella sua individualità, ma anche nella sua vita associata e per questo intraprende un'analisi delle strutture della comunità politica, per scoprirne il fondamento e ad esso riportare le forme storiche della comunità stessa. E tale ricerca trova la sua espressione nelle due correnti

dello storicismo e del giusnaturalismo che la concepiscono rispettivamente come ritorno alle origini storiche della comunità sociale, o come ritorno al fondamento universale di ogni comunità che è la sua base naturale.

Il più illustre degli storicisti fu certamente Niccolò Machiavelli che nella sua opera riesce a porre in atto quell'unità di giudizio storico e politico, che costituisce la sua fondamentale caratteristica facendone uno dei primi scrittori politici dell'età moderna, ma splendido sviluppo ebbe il suo pensiero, allorché venne raccolto da Giovanni Botero.

Botero, scrivendo la sua grande opera: Della ragion di Stato, al declinare del XVI secolo, rinnova appunto il concetto machiavellico della ragion di stato, includendo fra le sue esigenze, le stesse esigenze della morale; e per questo richiede al sovrano l'eccellenza della virtù ritenendo che il fondamento dello stato sia appunto l'obbedienza dei sudditi che viene accattivata dalle virtù del Principe.

Maggiore apporto al problema monarchico, diede la scuola giusnaturalista con Giovanni Bodin che pone nella sovranità senza limiti, tranne quelli che derivano dalla legge di Dio e dalla natura, la validità propria dello Stato. La potenza sovrana dello stato non è arbitrio incondizionato perché ha la sua norma nella legge divina e naturale, norma che le deriva dal suo fine supremo: la giustizia. E tale sovranità non deriva da nessun altro perché consiste nel potere positivo di care le leggi ai sudditi o di abrogare le leggi inutili o dannose e di farne altre; il che non può esser fatto da chi è soggetto alle leggi o da chi riceve da altri il potere di cui è in possesso.

 

Queste idee non impediscono tuttavia al filosofo di affermare i limiti del potere che non può mai prescindere dalla legge divina e naturale, egli scrive: «La più notevole differenza fra il re e il tiranno è che il re si conforma alle leggi di natura, il tiranno le calpesta; l'uno coltiva la pietà, la giustizia e la fede, l'altro ,non ha Dio, né fede, né legge », (Six livras de la republique II, 4, 446).

La dottrina di Bodin è il presupposto del giusnaturalismo concepito come ritorno dell'organizzazione politica alla sua sostanza razionale ma partendo da esso alcuni pensatori giunsero a conclusioni affatto opposte, come per l'Althusius, il primo che abbia affermato il principio della sovranità popolare, definendo lo Stato: «comunità pubblica universale per la quale più città e province si obbligano a possedere, costituire, esercitare e difendere la sovranità». O per il Grozio sostenitore della tesi contrattualistica, per la quale ogni comunità umana è fondata originariamente su un patto, senza escludere che questo patto appunto, abbia potuto trasferire la sovranità dal popolo al principe.

L'esame di tutte le correnti del pensiero politico porta però ad una unica conclusione innegabile: che il principio della monarchia di diritto divino, ha subito una crisi profonda e s'incammina verso una stasi ideologica per cedere il posto ad altre teorie. L'assolutismo teocratico di Innocenzo III ha trascinato nella sua decadenza la monarchia come forma politica, ed anche coloro che ad essa riconoscono una efficacia, come ottimo fra i sistemi politici, preferiscono trovarne le ragioni nella forma contrattualistica o addirittura nella delega da parte del popolo, unico detentore della sovranità.

In pratica gli stati monarchici nel XVI secolo, sono assai diversi dallo Stato centralizzato e burocratico moderno; persistevano in essi molti elementi dotati di previlegi e di statuti particolari. Ovunque vi erano i tre stati, clero, nobiltà .e borghesia con le loro assemblee rappresentative, vi erano giurisdizioni locali di feudatari e autonomie cittadine e regionali. La distribuzione del potere fra queste molteplicità differenziate e privilegiate ed il monarca variava assai da uno stato all'altro: si poteva parlare, «grosso modo» di monarchia assoluta nello stato milanese, di assolutismo temperato dal parlamento e dalle assemblee in Francia, di monarchia feudale nobiliare negli stati tedeschi, in Ungheria ed in Polonia. In Inghilterra vigeva una forma di monarchia costituzionale, con un parlamento che già aveva i caratteri di rappresentanza nazionale, pur conservando la struttura a Stati, ma nel funzionamento di questa costituzione v'erano ancora grandi incertezze e capacità di oscillazione fra monarchia e parlamento.


In definitiva il concetto del Sovrano amministratore andò prendendo il posto di quello di Sovrano padrone e non pochi poltici tentarono di porre implicitamente in dimenticanza il principio antichissimo di S. Paolo «Nulla, nisi a Deo potestas » cercando anche per i legittimi Sovrani riconosciuti, ogni fonte di diritto che non fosse quello divino.

Questo processo fu favorito dalla decadenza politica della Chiesa e dell'Impero, che non potettero esercitare sugli altri Stati che un iflusso puramente morale; la scomparsa completa della concezione dantesca della Chiesa e dell'Impero uguali strumenti per la realizzazione della giustizia nel mondo, e di quella gregoriana e innocenziana della Chiesa ente supremo e dell'Impero suo braccio secolare, non poteva non portare alla costituzione degli Stati nazionali, espressioni di interessi territoriali e sociali puramente umani, il cui Sovrano doveva sempre rispondere in qualche modo alle oligarchie dei maggiorenti del proprio

operato.

E tale fu sempre, in definitiva lo stato del Rinascimento, con un alternarsi di prevalenze fra la corona e gli enti previlegiati, fino a che la politica di Luigi XIV non porterà in Francia ad una personificazione dello Stato nella persona del Sovrano.

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