LA TRADIZIONE MONARCHICA NEL RINASCIMENTO.
Il nuovo indirizzo del
pensiero umano e della cultura universale che iniziò al principio del XV secolo
e che è conosciuto con il nome di Urnanesimo e poi di Rinascimento, non mancò
di lasciare profonde tracce nel campo della filosofia, giuridica e del pensiero
politico.
L'Umanesimo rappresenta,
rispetto al Medio evo, una nuova concezione della persona di fronte alla
collettività, dell'ingegno umano di
fronte alla metafisica, del
desiderio di vita di fronte alla rinuncia mistica di ogni bene terreno in
attesa dei premi celesti; tuttavia come scrive l'Abbagnano: «questo distacco
non è una antitesi. L'antitesi tra l'uomo medioevale e l'uomo del Rinascimento
si volatilizza a misura che procede l'analisi delle singole personalità,
del rinascimento. Non è possibile considerare il rinascimento come
l'affermazione dell'immanenza di fronte alla trascendenza medioevale, dell'irregolarità,
del paganesimo dell'individualismo, del sensualismo, dello scetticismo, di
fronte alla religiosità, all'universalismo, allo spiritualismo ed al dogmatismo
del medio evo». (Storia della filosofia, Vol. II).
Si vuole insomma dire che il
nuovo indirizzo teoretico, pur divergente nettamente dall'indirizzo precedente,
non rappresenta un'antitesi pura e semplice ma piuttosto una evoluzione - che
potremmo anche sotto certi aspetti chiamare involuzione - in cui l'uomo si
sente chiamato ad assumere una parte più importante e decisiva che nel passato,
a rivalutare i propri diritti in quanto singolo essere pensante, contro quelli
di tutta una tradizione di pensiero.
Caratteristica spiccata
dell'umanesimo rinascimentale è la sua profonda esigenza di un rinnovamento
politico; l'uomo vuole riformarsi non solo nella sua individualità, ma anche
nella sua vita associata e per questo intraprende un'analisi delle strutture
della comunità politica, per scoprirne il fondamento e ad esso riportare le
forme storiche della comunità stessa. E tale ricerca trova la sua espressione
nelle due correnti
dello storicismo e del
giusnaturalismo che la concepiscono rispettivamente come ritorno alle origini
storiche della comunità sociale, o come ritorno al fondamento universale di
ogni comunità che è la sua base naturale.
Il più illustre degli
storicisti fu certamente Niccolò Machiavelli che nella sua opera riesce a porre
in atto quell'unità di giudizio storico e politico, che costituisce la sua
fondamentale caratteristica facendone uno dei primi scrittori politici dell'età
moderna, ma splendido sviluppo ebbe il suo pensiero, allorché venne raccolto da
Giovanni Botero.
Botero, scrivendo la sua
grande opera: Della ragion di Stato, al declinare del XVI secolo, rinnova
appunto il concetto machiavellico della ragion di stato, includendo fra le sue
esigenze, le stesse esigenze della morale; e per questo richiede al sovrano
l'eccellenza della virtù ritenendo che il fondamento dello stato sia appunto
l'obbedienza dei sudditi che viene accattivata dalle virtù del Principe.
Maggiore apporto al problema
monarchico, diede la scuola giusnaturalista con Giovanni Bodin che pone nella
sovranità senza limiti, tranne quelli che derivano dalla legge di Dio e dalla
natura, la validità propria dello Stato. La potenza sovrana dello stato non è
arbitrio incondizionato perché ha la sua norma nella legge divina e naturale,
norma che le deriva dal suo fine supremo: la giustizia. E tale sovranità non deriva
da nessun altro perché consiste nel potere positivo di care le leggi ai sudditi
o di abrogare le leggi inutili o dannose e di farne altre; il che non può esser
fatto da chi è soggetto alle leggi o da chi riceve da altri il potere di cui è
in possesso.
Queste idee non impediscono
tuttavia al filosofo di affermare i limiti del potere che non può mai
prescindere dalla legge divina e naturale, egli scrive: «La più notevole
differenza fra il re e il tiranno è che il re si conforma alle leggi di natura,
il tiranno le calpesta; l'uno coltiva la pietà, la giustizia e la fede, l'altro
,non ha Dio, né fede, né legge », (Six livras de la republique II,
4, 446).
La dottrina di Bodin è il
presupposto del giusnaturalismo concepito come ritorno dell'organizzazione
politica alla sua sostanza razionale ma partendo da esso alcuni pensatori
giunsero a conclusioni affatto opposte, come per l'Althusius, il primo che
abbia affermato il principio della sovranità popolare, definendo lo Stato: «comunità
pubblica universale per la quale più città e province si obbligano a possedere,
costituire, esercitare e difendere la sovranità». O per il Grozio sostenitore
della tesi contrattualistica, per la quale ogni comunità umana è fondata originariamente
su un patto, senza escludere che questo patto appunto, abbia potuto trasferire
la sovranità dal popolo al principe.
L'esame di tutte le correnti
del pensiero politico porta però ad una unica conclusione innegabile: che il
principio della monarchia di diritto divino, ha subito una crisi profonda e
s'incammina verso una stasi ideologica per cedere il posto ad altre teorie.
L'assolutismo teocratico di Innocenzo III ha trascinato nella sua decadenza la
monarchia come forma politica, ed anche coloro che ad essa riconoscono una
efficacia, come ottimo fra i sistemi politici, preferiscono trovarne le ragioni
nella forma contrattualistica o addirittura nella delega da parte del popolo,
unico detentore della sovranità.
In pratica gli stati
monarchici nel XVI secolo, sono assai diversi dallo Stato centralizzato e
burocratico moderno; persistevano in essi molti elementi dotati di previlegi e
di statuti particolari. Ovunque vi erano i tre stati, clero, nobiltà .e
borghesia con le loro assemblee rappresentative, vi erano giurisdizioni locali
di feudatari e autonomie cittadine e regionali. La distribuzione del potere fra
queste molteplicità differenziate e privilegiate ed il monarca variava assai da
uno stato all'altro: si poteva parlare, «grosso modo» di monarchia assoluta
nello stato milanese, di assolutismo temperato dal parlamento e dalle assemblee
in Francia, di monarchia feudale nobiliare negli stati tedeschi, in Ungheria ed
in Polonia. In Inghilterra vigeva una forma di monarchia costituzionale, con un
parlamento che già aveva i caratteri di rappresentanza nazionale, pur
conservando la struttura a Stati, ma nel funzionamento di questa costituzione
v'erano ancora grandi incertezze e capacità di oscillazione fra monarchia e
parlamento.
In
definitiva il concetto del Sovrano amministratore andò prendendo il posto di
quello di Sovrano padrone e non pochi poltici tentarono di porre implicitamente
in dimenticanza il principio antichissimo di S. Paolo «Nulla, nisi a Deo
potestas » cercando anche per i legittimi Sovrani riconosciuti, ogni fonte di
diritto che non fosse quello divino.
Questo processo fu favorito
dalla decadenza politica della Chiesa e dell'Impero, che non potettero
esercitare sugli altri Stati che un iflusso puramente morale; la scomparsa
completa della concezione dantesca della Chiesa e dell'Impero uguali strumenti
per la realizzazione della giustizia nel mondo, e di quella gregoriana e
innocenziana della Chiesa ente supremo e dell'Impero suo braccio secolare, non
poteva non portare alla costituzione degli Stati nazionali, espressioni di
interessi territoriali e sociali puramente umani, il cui Sovrano doveva sempre rispondere
in qualche modo alle oligarchie dei maggiorenti del proprio
operato.
E tale fu sempre, in
definitiva lo stato del Rinascimento, con un alternarsi di prevalenze fra la
corona e gli enti previlegiati, fino a che la politica di Luigi XIV non porterà
in Francia ad una personificazione dello Stato nella persona del Sovrano.
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