NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

giovedì 27 aprile 2017

Monarchia Sociale e Comunità Nazionale

LEGISLAZIONE SINDACALE

Pertanto:

A) Occorre che il popolo italiano riceva al più presto il proprio statuto sociale attraverso. una organica legislazione sindacale che riconosca in pieno le funzioni, le responsabilità ed i diritti che sono proprii, nella Comunità nazionale, di chiunque partecipi, in qualsiasi funzione, al comune dovere della produzione e del lavoro. Tale legislazione deve assicurare alle Organizzazioni Sindacali - così a quelle dei datori di lavoro come a quelle dei tecnici ed a quelle dei lavoratori - la personalità giuridico-pubblica, la democrazia interna, la libertà del lavoratore nell'aderirvi e quindi la possibile pluralità delle Organizzazioni anche per la stessa categoria. Ma essa legislazione deve, in pari tempo, prevedere e regolare la costituzione di organi comuni, eletti con il sistema della rappresentanza proporzionale, tra le Organizzazioni di una stessa categoria per tutti quelli che sono compiti comuni alla categoria e capaci di impegnare erga omnes tutti i partecipanti alla stessa, siano o no iscritti individualmente alle organizzazioni sindacali. Tra tali compiti sono preminenti la stipulazione dei contratti collettivi, la nomina degli arbitri per le vertenze sindacali da deferirsi ad arbitrato, la nomina dei rappresentanti sindacali da immettere come assistenti del Giudice togato in ogni istanza della Magistratura del Lavoro, la elezione degli organi cui deferire la gestione dei contributi sindacali derivanti dalla legge da rendere obbligatori quale garanzia di diritto dell'indipendenza delle singole organizzazioni. Sino a che tale sistema legislativo non sarà operante è impossibile, tra l'altro, qualsiasi regolamento legislativo dell'esercizio del diritto di sciopero, che, nelle attuali condizioni, si risolverebbe comunque in una prepotenza reazionaria contro le Organizzazioni dei lavoratori. In un secondo tempo lo statuto sociale del popolo italiano dovrà essere costituzionalmente completato mercé la immissione dei rappresentanti sindacali, - così dei datori di lavoro come dei tecnici e dei lavoratori - nei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali accanto ai membri eletti a suffragio universale, e mercé la trasformazione del Senato in Assemblea di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali come delle altre organizzazioni rappresentanti interessi reali della Nazione. Soltanto per questa via, tra l'altro, potrà essere spezzata la assurda e dannosa sudditanza delle Organizzazioni Sindacali verso i partiti politici, resa oggi necessaria dalla mancanza di qualsiasi statuto sociale.

RIFORME DI STRUTTURA NELL'INDUSTRIA


B) Occorre riformare al più presto il sistema salariale e la struttura stessa dell’azienda industriale muovendo dal principio che il Lavoro è, con la Tecnica e non meno del Capitale, componente, compartecipe e corresponsabile della vita e della attività della azienda, e quindi corresponsabile anche dei suoi destini e comproprietario dei frutti della sua produzione. A tale fine è indispensabile una completa riforma della struttura interna dell'azienda - da promuoversi ed attuarsi gradualmente a partire dalle grandi aziende, nei modi e nelle forme che le diverse dimensioni aziendali ed i diversi tipi di produzione consiglieranno - la quale si incentri: a) sulla trasformazione degli organi direttivi ed amministratori responsabili dell'azienda, attraverso una congrua immissione in questi organi, con pari poteri dei rappresentanti del Capitale, di rappresentanti della Tecnica e del Lavoro nell'azienda (Consiglio di gestione, o partecipazione proporzionale dei rappresentanti degli Operai e degli Impiegati ai Consigli di Amministrazione); b) sulla effettiva controllabile pubblicità del bilancio aziendale e sulla modificazione della sua struttura, onde il profitto annuale netto venga in equa proporzione ripartito fra il Lavoro, la Tecnica ed il Capitale; c) sul superamento del concetto economico, giuridico e morale di salario, giacché nella nuova strutturazione aziendale stipendio e salario altro non devono essere che una quota irripetibile a carico del comune bilancio aziendale data all'impiegato ed all' operaio quale anticipo mensile o settimanale del profitto dovutogli, per provvedere, a seconda del suo grado e delle sue funzioni dell'azienda, ad un minimo rispettabile dei bisogni vitali propri e della propria famiglia. Tale riforma della struttura aziendale - inconfondibile con superati espedienti paternalistici poiché fondata non sulla concessione o sul calcolo egoistico del Capitale, ma sull'imprescrittibile diritto del Lavoro così manuale come intellettuale - dovrà essere completata dalla nazionalizzazione delle imprese il cui tipo di produzione non può svolgersi se non in regime di monopolio e corrisponde ad esigenze che, nell'attuale grado del progresso civile e sociale, sono da considerarsi servizi pubblici il cui esercizio è indispensabile alla Comunità. Tipiche tra codeste industrie - per le quali, essendo necessario il regime di monopolio, l'esercizio statale è sempre preferibile all'esercizio privato - sono le industrie produttrici e distributrici di energia elettrica.

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