NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

giovedì 11 giugno 2020

Il libro azzurro sul referendum - XIX cap - 3b


6. Né maggior pregio può riconoscersi ad un'altra argomentazione che si vorrebbe trarre dall'art. 17, e cioè che nel primo comma di detta disposizione sarebbe indicato compiutamente il modo per giungere alla proclamazione dei risultati del referendum e che quindi esso sarebbe limitato al computo delle due somme dei voti attribuiti rispettivamente alla Repubblica o alla Monarchia, prescindendo quindi tanto dal numero dei votanti quanto dal numero dei voti nulli.

In questa argomentazione in vero si annidano almeno un difetto di interpretazione letterale, nonché un difetto di interpretazione logica. Vi è un difetto in interpretazione letterale, perché alla disposizione vuole darsi il senso che il risultato dei referendum è costituito dalla somma dei voti attribuiti rispettivamente alle due forme istituzionali. La legge però non dice questo, e vedremo fra un momento che non avrebbe potuto neanche dirlo. La legge infatti, stando esclusivamente alla sua lettera, nel I° comma dell'art. 17 descrive non una ma due distinte operazioni: l'una quando dice che la Corte « procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia in tutti i collegi»: l'altra, successiva distinta e diversa ove dice che la Corte «fa la proclamazione dei risultati del referendum». La prima operazione è il presupposto della seconda, presupposto evidentemente necessario, ma non unico, per la stessa diversità della seconda operazione non più di natura matematica, ma di natura giuridica. E ciò è chiaro proprio da un raffronto con la locuzione corrispondente usata nel precedente art. 16, dove è detto che l'Ufficio circoscrizionale centrale «effettua» la somma dei voti validi e ne dà atto, nell'art. 17 invece, premesso che la Corte « procede alla somma dei voti attribuiti » successivamente si dice che essa « fa la proclamazione dei risultati del referendum». Risultati quindi, non delle somme, ma del referendum nel suo complesso.
7. Ad ogni modo, se le esposte considerazioni relative alla lettera della legge già ostano alla contraria tesi, questa è maggiormente contrastata da considerazioni di natura razionale.
Invero, sostenendosi che l'art. 17, menzionando solo le due somme dei voti rispettivamente attribuiti alle due forme istituzionali avrebbe così anche compiutamente indicati gli elementi necessari per il calcolo di maggioranza, si cade nell'errore di ritenere che il calcolo di maggioranza sia un rapporto matematico corrente tra due soli numeri. Ciò è inesatto, perché detto calcolo si basa come minimo su tre numeri. Maggioranza, in vero, indica la parte maggiore (pars maior) di un numero, e quindi essa presuppone non solo una minoranza (pars minor) cioè la parte minore di un numero, ma anche e necessariamente presuppone il numero intero del quale il primo e il secondo numero sono le parti. Questi tre numeri sono i necessari ed irriducibili elementi che devono concorrere sempre per un calcolo di maggioranza. Non è possibile concepire maggioranza senza l'esistenza di una minoranza e, dà che più importa, non è possibile concepire né l'una né l'altra, che sono entità frazionarie, senza l'esistenza di un numero totale del quale esse sono rispettivamente parte maggiore e parte minore.
Ciò chiarito, risulta evidente che l'art. 17, limitandosi a richiamare il numero dei voti attribuiti alla Repubblica e il numero dei voti attribuiti alla Monarchia, non indica tutti gli elementi necessari per il calcolo di maggioranza, perché non fa alcun cenno proprio del numero più importante, cioè di quello al quale i due numeri frazionari devono essere rapportati.
Secondo la contraria tesi, questo numero in definitiva sarebbe costituito dal totale di voti validi. Interessa subito chiarire che ciò non è detto nell'art. 17, assolutamente muto circa la determinazione del numero sul quale il calcolo di maggioranza deve essere effettuato. Secondo i più semplici principi di ermeneutica, nel silenzio dell'art. 17, l'interprete deve ricercare se la legge stessa indichi questo numero totale in un'altra sua norma. In tal caso, per l'unità sistematica della legge, la questione sarebbe testualmente risolta.
Tale norma esiste ed è costituita dall'art. 2 del decreto n. 98, per cui il numero totale è indicato in quello degli elettori «votanti».
8. Che l'art. 2 citato sia applicabile, non sembra seriamente dubitabile. Esso disciplina la stessa materia, con riguardo esplicito proprio al risultato del referendum.
In contrario però si è osservato che detto art. 2 non avrebbe invece valore decisivo, perché suo diretto oggetto sarebbe la nomina del Capo provvisorio dello Stato ed il riferimento della maggioranza dei votanti sarebbe solo di natura descrittiva ed incidentale, come si evincerebbe dall'avverbio «qualora».
L'argomento, in verità, non può aversi per buono? La svalutazione della norma, che con esso si tenta, sarebbe logica solo se in altra disposizione la legge determinasse in modo più diretto il numero totale al quale la maggioranza deve essere rapportata. Ma escluso, come abbiamo visto, che in proposito alcun criterio sia espresso all'art. 17 del decreto n. 219, risulta chiaro il valore decisivo che deve riconoscersi al citato art. 2, che, sia pure incidentalmente, tuttavia sempre chiaramente indica la volontà del legislatore di seguire il criterio della maggioranza degli «elettori votanti».


Ma, anche ammessa l'applicabilità dell'art. 2, si è ritenuto di poter ulterior­mente obiettare che « votante » può considerarsi solo colui che esprime un voto. e che quindi, se la scheda è bianca, o il voto è nullo, in realtà mancherebbe il voto inteso in senso giuridico e conseguentemente chi lo ha espresso, solo appa­rentemente può sembrare un votante, ma egli non lo è sostanzialmente.
L'obiezione, in verità, si lascia agevolmente confutare.
Innanzi tutto può osservasi non essere esatto che dalla qualificazione giuridica del voto dipende la qualificazione giuridica del votante; all'inverso ben può sostenersi, che invece il concorso dei requisiti per votare ed il rispetto delle formalità di esercizio del voto (art. 39 e 42 del decreto n. 74) e quindi in defi­nitiva la valida assunzione della qualifica di votante, costituisce il necessario antecedente della giuridica validità del voto, e non la conseguenza di' questa.
Ma, a parte ciò, ed anche avendo per buona la cennata obiezione, ad essa al massimo potrebbe conseguirsi solo che il termine «votante» può essere in­teso in due diversi significati, e cioè in quello di «votante in senso formale», ed anche in quello «di votante in senso sostanziale». Con ciò rimangono im­pregiudicate le argomentazioni già svolte e quelle che saranno più avanti men­zionate, con le quali si dimostra proprio questo: che cioè il legislatore, nelle leggi in esame, ha usato il termine «votante» nel suo significato esclusivamente formale.
Né assolutamente alcun valore in proposito può riconoscersi alla obiezione che, poiché l'art. 2 parla di maggioranza di elettori votanti che « si pronunci in favore della Repubblica », conseguentemente ha riferimento solo a coloro che, per essersi pronunciati, hanno necessariamente espresso un voto giuridicamente valido. Questa obiezione in verità riposa su di un grave equivoco.
Invero, che la maggioranza debba essersi pronunziata con voto valido, non è certamente discutibile. Ma non è qui la questione. Essa è nella determinazio­ne del numero sul quale questa maggioranza, la quale si è pronunziata valida­mente, deve essa stessa essere calcolata. Ed allora è chiaro che, quando la legge dice: «la maggioranza degli elettori votanti», con ciò indica chiaramente che la maggioranza pronunciatasi validamente per la Repubblica, deve essere cal­colata sul totale degli elettori votanti. Ma la legge non dice che tutti gli elettori votanti devono essersi pronunziati validamente.
Nessun valore decisivo può riconoscersi ad un'altra obiezione. Invero, con-. tro la tesi che qui si sostiene è stato ancora osservato che, se fosse vero che la maggioranza va rapportata al totale degli elettori votanti, intesi in senso formale, potrebbe conseguirne in ipotesi che in esito al referendum nessuna mag­gioranza si raggiungesse né per la Repubblica né per la Monarchia; ipotesi que­sta che allora la legge avrebbe dovuto disciplinare; cosa che invece non ha fatto. È una obiezione fondata sull'acIducere inconvenientem, che non ha pregio. È facile rispondere che, se questa fosse una lacuna, non sarebbe certo la sola che si riscontra nelle leggi in genere ed in quella che ci occupa in particolare.
E' facile rispondere ancora che, anche con il sistema della maggioranza dei voti validi, la ipotesi è ugualmente possibile qualora i voti per l'uno o per l'altra forma istituzionale siano stati pari. Né varrebbe dire che, in tal caso, l'ipotesi è improbabile, perché questa sarebbe una considerazione di valore pratico e non di valore giuridico, considerazione quindi di pertinenza non dell'interprete della legge, ma del legislatore nell'atto in cui pone la norma. Bisogna quindi infe­rirne solo che, se il legislatore non ha disciplinato l'ipotesi di uno scarto tal­mente lieve di voti da non essere sufficiente a determinare la maggioranza, ciò significa che egli ha ritenuto praticamente improbabile questa eventualità.
È chiaro che in tal caso trovano applicazione le normali regole d'interpre­tazione per colmare le lacune legislative. La bibliografia, proprio in relazione al tema delle maggioranze nelle votazioni, è copiosa, e non vuole certo essere qui ricordata.
9. Ma le leggi vanno interpretate le une per mezzo delle altre, allorché co­stituiscono un unico corpus sulla stessa materia.
Bisogna in conseguenza accertare se il termine «votante» abbia lo stesso significato sopra attribuitogli anche nel decreto legislativo luog. 10 marzo 1946 n. 74, che contiene le norme per le elezioni per i deputati all'Assemblea costi­tuente. Tanto più necessaria è, nella specie, questa indagine, in quanto il de­creto n. 219 non solo fa proprie numerose disposizioni del decreto n. 4, ma con l'art. 21 rinvia alle disposizioni del secondo, per tutto quanto non è in esso espressamente previsto.
Qui è veramente rilevante e decisivo il numero degli elementi che contra­stano la tesi per cui «votanti» sarebbero solo quelli che hanno espresso un voto successivamente dichiarato valido, e confortata invece la tesi secondo cui per «votante» deve intendersi chiunque si è presentato alle urne, ed ha formal­mente compiuto le operazioni di voto.
Innanzi tutto l'art. 42 del decreto n. 74 chiama «votante» l'elettore che per impedimento fisico è ammesso dal presidente dell'ufficio a fare esprimere il voto da un elettore di sua fiducia. L'art. 44 dello stesso decreto prescrive quelle che la legge stessa chiama operazioni di «voto», e che si esauriscono con la introduzione della scheda nell'urna. Il compimento di esse riceve consacrazione con la firma di uno dei membri dell'ufficio «nell'apposita colonna della li­sta», firma con la quale «si accerta che l'elettore ha votato». L'art. 44 san­cisce quindi esplicitamente il valore formale nel quale sono intese dalla legge elettorale le operazioni di voto, e secondo il quale va interpretato il termine di elettore che ha votato, cioè di «votante». L'art. 50 (corrispondente all'art. II del decreto n. 2I9), al primo comma n. 2 chiarisce che il numero dei votanti è quello che risulta, sia dalla lista elettorale autenticata dalla commissione eletto­rale e dalla speciale lista di cui all'art. 4I (per i militari ed i militarizzati), liste nelle quali è consacrato quali elettori abbiano votato, sia dai tagliandi dei certifi­cati elettorali.
Sicché votanti sono anche coloro che hanno consegnato una scheda, che più tardi in corso di scrutinio, potrà essere riconosciuta bianca o nulla. Lo stesso comma dell'art. 50 al n. 3 conferma la qualità di votante in colui che ha resti­tuito la scheda al presidente; giacché, per controllare il numero di coloro che si sono presentati alle urne col numero degli elettori votanti, calcola espressa­mente come votanti perfino coloro che non hanno restituite la scheda o ne hanno restituita una contraffatta o irregolare.
Ma che questo sia il linguaggio del legislatore, si evince in maniera an­cora più chiara dall'art. 58 dello stesso decreto n. 74, che, al primo comma n. 3, contrappone il numero dei «votanti» a quello dei voti nulli. Si rende così evi­dente come non sia possibile commistione o confusione fra i due diversi con­cetti. Ciò è ancora una volta ribadito nel numero 4 dello stesso comma.
Ulteriore conferma della esattezza della interpretazione, che qui si sostiene, è data dagli art. I e 84 del decreto n. 74. La prima disposizione infatti, sancisce la istruzione nei certificati di buona condotta della menzione «che non ha votato» a carico solamente di coloro che si sono astenuti dal partecipare alla votazione. A questi solo dall'altra parte, l'art. 84 impone l'obbligo di dare giustificazione del mancato esercizio del diritto di voto. Non «votante» per legge, è quindi solo colui che si è astenuto dal partecipare alle formali operazioni di voto, non presentandosi all'Ufficio elettorale.
IO. E che tale e non altro debba essere il significato dal legislatore attribuito al termine «votante», è confermato ancora dalle istruzioni ministeriali 8 maggio 1946 dirette dal ministero per l'interno a tutti gli uffici elettorali. La parte quarta di esse concerne lo scrutinio e la proclamazione ed è divisa in due titoli, uno per le elezioni dei deputati, l'altro per il referendum]. Il paragrafo I del titolo primo parla a lungo, di piena conformità della legge, dell'accertamento e riscontro del numero dei votanti (pagg. 56-59 e 75), e sempre chiama «votanti» coloro che abbiano in qualunque modo votato. Lo stesso ha luogo nel titolo se­condo. Il paragrafo primo (pagg. 101-103) è intitolato: «Accertamento del nu­mero dei votanti». Ivi si dice che la prima operazione per il referendum istitu­zionale, successiva alla chiusura della votazione, è quella riguardante l'accerta­mento del numero dei votanti e si specifica che il numero dei votanti deve concordare col numero dei tagliandi staccati dai certificati elettorali, quindi col numero di tutti coloro che si son presentati alle urne ed hanno compiuto co­munque le operazioni di votazione.
Ancora più eloquente se fosse possibile, in tal senso, è quanto le stesse istru­zioni ministeriali dicono al paragrafo 2 del titolo secondo intitolato: «Riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti » (pag. 109), ove, successiva­mente all'esaurimento delle operazioni di scrutinio, cioè quando sono anche noti i voli validi e quelli utili, il termine votante rimane sempre ad indicare tutti gli elettori che hanno compiuto comunque le operazioni di votazione. Ivi, infatti, si chiarisce che il numero dei votanti è uguale al numero non delle schede valide, ma «a quello delle schede complessivamente spogliate », e si precisa che «il nu­mero dei votanti» è uguale non solo al totale dei voti attribuiti alle due forme istituzionali, ma al totale di essi «più i voti nulli, i voti contestati e non attri­buiti, più le schede nulle, più le schede bianche».
Maggiore e più solenne concordanza delle disposizioni legislative tra di loro, e delle istruzioni ministeriali con quelle, non si potrebbe desiderare.
II. E va ancora rilevato, che, il criterio di riferire la maggioranza non soltanto ai voti validi, ma a tutti i votanti, si evince dalla economia della legge che, proprio all'art. 2 del decreto n. 98, al secondo comma, nel disciplinare la elezione del Capo provvisorio dello Stato (a parte la maggioranza relativa che non influisce sulla nostra questione) richiede espressamente che la maggioranza sia commisurata non ai voti validi, ma al numero dei «membri dell'Assem­blea », e nella seconda parte di detto comma, abbandonando il criterio della maggioranza relativa ed adottando quello della maggioranza assoluta, ugual­mente non adotta il sistema della maggioranza dei voti, validi, ma mantiene quello della maggioranza dei membri.
E questo sistema della legge, che mai ha riguardo ad una maggioranza dei voti validi, è confermato ancora dall'ultimo comma dell'art. 3 che, disciplinando la votazione delle mozioni di sfiducia al governo, ugualmente richiede la «mag­gioranza assoluta, non dei voti, ma dei membri dell'Assemblea». Ora non può l'interprete coscienzioso della legge assolutamente prescindere da questi ele­menti che univocamente indicano il senso del legislatore attribuito alle sue pa­role, mentre non rivelano in nessun caso la adozione di un sistema di maggio­ranza calcolata sui soli voti dichiarati validi.
12. In mancanza quindi di ogni base nella lettera della legge, ed anzi in
contrasto con questo, i sostenitori dell'opposta tesi hanno ritenuto di invocare in loro favore «lo spirito della legge». Ora, «lo spirito della legge», o meglio l'intenzione del legislatore, solo allora può essere preso in considerazione a nor­ma dell'art. 12 delle preleggi, quando non sia sufficiente la interpretazione lo­gica e letterale.
Ad ogni modo, è noto che l'intenzione del legislatore va ricavata dal contesto della stessa legge inquadrata nei principi fondamentali. Ora, se si svolge una indagine in tal senso, la interpretazione, che qui si sostiene, risulta ancora una volta confermata.
Per quanto attiene ai principi generali, infatti, va osservato che il referen­dum come atto di esercizio diretto di sovranità da parte della collettività popo­lare, come responso cioè di una collettività organizzata, costituisce, cosi come una deliberazione di assemblea, un atto collettivo o meglio un atto di volontà collettiva. Comuni quindi al referendum. come alle deliberazioni delle assem­blee, sono la teoria e i principi relativi alla formazione della volontà collettiva, relativi alla formazione di una volontà giuridicamente valida, come volontà di tutti gli associati in una comunità. Questi principi hanno trovato pieno accogli­mento nel diritto positivo italiano e precisamente nell'art. 21 del codice civile che, nel secondo comma, disciplinando l'ipotesi che ci riguarda, di variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, stabilisce che occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parte quindi la ulteriore garanzia del minimo di numero legale, è evidente la statuizione del principio fondamentale che la maggioranza va cal­colata non in relazione ai voti validi, ma in relazione al numero dei presenti, cioè, alla deliberazione, il che, in relazione alla votazione per il referendum, si traduce precisamente nella formula della « Maggioranza dei votanti », intesi questi come « presenti alle urne », coloro cioè che hanno partecipato alle « operazioni di votazione ».. La corrispondenza del principio generale, sancito nell'art. 21, secondo comma codice civile, alla disciplina adottata nell'art. 2 primo comma del decreto n. 98, illumina il valore ed il significato della locuzione «elettori votanti», confermando la interpretazione che qui si sostiene, la quale quindi risulta particolarmente conforme proprio-ai principi giuridici fondamentali.
13. Non solo quindi la lettera della legge impone di interpretare il termine «elettori votanti», nel senso di elettori che hanno comunque compiuto le operazioni di votazione, ma anche e soprattutto lo spirito della legge, se la legge elettorale mira, come è, a costituire precisamente un sistema di garanzie per la formazione della volontà collettiva.
Votazione
Il Presidente di Sezione Colagrosso sostenne il principio dei soli voti validi (maggioranza numerica) in contrasto alla tesi Pilotti del complesso degli elettori votanti (maggioranza qualificata).
IL PRIMO PRESIDENTE PAGANO SI ASSOCIO' ALLA RELAZIONE PILOTTI E VOTO' CONTRO LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE: « IO VOTO IN CONFORMITA' DELL'AVVISO ESPRESSO DAL PROCURATORE GENE­RALE ».
RISULTATO DEFINITIVO: 12 VOTI CONTRARI AL RICORSO SELVAGGI, 7 FAVOREVOLI PIU' IL PARERE DEL PROCURATORE GENERALE.

lunedì 8 giugno 2020

L'agonia della scuola: abolire il valore legale del titolo di studio


di Aldo A. Mola


Questo governo “uccide l'uomo morto”. Ha inflitto un colpo fatale alla Scuola, già agonizzante, sia la pubblica sia la paritaria. Non muore la Scuola di questo o quel partito. Con la Scuola muore l'Italia. Segniamo “nigro lapillo” i nomi dei due “esecutori”: Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri; Lucia Azzolina, ministro della Pubblica istruzione.

Ma che Stato è mai questo?
I fatti. Nei quattro mesi dalla deliberazione con la quale il 31 gennaio 2020 avocò poteri speciali per fronteggiare la diffusione del contagio da covid-19 il Governo, cioè lo Stato, ha fatto una cosa sola per la Scuola di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università: ha chiuso tutto dall'oggi al domani con un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, poi “assorbito” nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22: misure urgenti sulla “regolare conclusione” dell'anno scolastico in corso, l'“ordinato avvio” di quello futuro e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Due mesi dopo abbiamo alcune certezze.
In primo luogo, a differenza di tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea, solo la Repubblica italiana non ha riaperto e non riapre le scuole neppure per un giorno. In quattro mesi nulla è stato fatto per ospitare scolari e studenti almeno per qualche ora. I giovani sono finalmente liberi di andare ovunque, “sanza meta”, tranne che a scuola. In cambio della forzata latitanza, tutti gli iscritti, inclusi quelli dell'anno conclusivo della scuola dell'obbligo (la cosiddetta terza media), sono automaticamente promossi all'anno successivo senza valutazione alcuna. Quelli dell'ultimo anno del quinquennio superiore affronteranno un esame la cui modalità a dieci giorni dal suo inizio rimangono labili per quanto attiene l'accertamento della loro effettiva preparazione scolastica. Al momento non si sa quante commissioni di esame risulteranno regolarmente insediate (presidente esterno e sei commissari interni) e se, pertanto, esse avranno i requisiti di legge.
Il punto è lì. Le Commissioni rilasciano diplomi che hanno valore legale per iscrizione alle Facoltà universitarie (con o senza numero chiuso e relative selezioni, mai come quest'anno discutibili) e per ogni altro utilizzo pubblico e privato. Sono titoli “di Stato”. Ma di quale Stato? L'interrogativo non si ferma sulla soglia del Palazzo di Viale Trastevere, né negli ambulacri di Palazzo Chigi. Arriva al Quirinale, perché i titoli di Stato (come onorificenze et similia) sono convalidati dall'emblema della Repubblica, impegnano il suo Capo, che anche sotto questo profilo è lontano successore di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo Re d'Italia.

Tra metri quadri, classi e allievi non tornano Conte né Azzolina
In tutt'altre faccende affaccendato (anzitutto a sopravvivere alla crisi di credibilità, ormai prossima a deflagrare il presidente del Consiglio si è occupato del “decreto scuola” solo quando, molto tardivamente, ha capito che l'immagine sua (alla quale tiene più che a sé stesso) è compromessa agli occhi dei dieci e più milioni di famiglie coinvolte dal sistema scolastico, lasciato in abbandono per mesi. In famelica caccia di “consensi” Conte ha percepito che la Scuola non è “quantité négligéable à merci”. A sua volta Azzolina, forse vagamente consapevole che, senza alcuna prova scritta, in un'ora di vezzeggiante colloquio non si accerta affatto la preparazione disciplinare, ha suggerito ai commissari di domandare ai maturandi come abbiano vissuto l'emergenza e la chiusura delle lezioni: una stucchevole litania priva di valore scientifico.
Dal confronto di Conte e del ministro con “le parti” (sindacati della scuola, di cui Azzolina risulterebbe esperta essendone stata militante) sono emerse alcune altre certezze degne di attenzione. In primo luogo (come in questa sede ampiamente segnalato) a ormai meno di tre mesi dal 1° settembre, data d’inizio formale dell'anno scolastico venturo (compresi i “contratti” con i “precari”: da segnalare a Bellanova, ministra dell'Italia sedicente Viva), Governo e Ministero della Pubblica istruzione non hanno alcun progetto chiaro sul suo “ordinato avvio”.
Azzolina ha archiviato drasticamente il piano abborracciato dal “suo” comitato tecnico presieduto da un altrimenti ignoto prof. Bianchi (non sappiamo se per un residuo scatto di dignità questi si sia immediatamente dimesso da ogni incarico o se si tratti solo di un gioco ai quattro cantoni). Ha promesso un po' di quattrini ai sindaci, da elevare a “commissari” per gli interventi urgenti in vista della “ripresa”: un ventaglio vastissimo. Scartata l'ipotesi di doppi turni generalizzati, di ingressi scaglionati per classi (che richiederebbero un'intera mattina per edifici sciaguratamente edificati con strutture “verticali”, su quattro-cinque piani e con ascensori da sempre inadeguati per numero e capienza) e di “spacchettare” le classi (metà in aula, metà collegata via internet: un pasticciaccio impraticabile), la ministra ha affacciato alcune spassose proposte.
Poiché l'Esecutivo lamenta di essere bersaglio di polemiche aprioristiche, per quanto superfluo esse vanno sommariamente menzionate. In merito al rapporto aule/classi ha tacitamente preso atto che si tratta di una realtà non variabile a capriccio. I metri quadrati sono quelli e quelli saranno. Le classi non sono verdure per insalata russa, da prendere e redistribuire “secondo quanto basta” ma gruppi di “persone” o, se si preferisce, “cittadini”: una somma di esperienze umane, di “sentimenti”, da rispettare, a meno di ricorrere ai metodi cinesi così cari a tanta parte del governo Conte e dei parlamentari che ne costituiscono la palafitta (Leu, Democratici e Cinque stelle), miscuglio di fanatici di estrema sinistra e di analfabeti totali.
Mentre per motivi “storici” una buona metà degli edifici scolastici non è “a norma” e spesso versa in condizioni deplorevoli, anziché pensare a lezioni in sedi esterne (musei, teatri, parchi..., come in primo tempo ventilato), la ministra prospetta di moltiplicare tensostrutture e interventi “leggeri” (cartongesso? cortine di bambù? tettoie in lamiera o recuperate da discariche di amianto?) nelle adiacenze degli edifici esistenti, ma sempre all'interno degli spazi di loro competenza. Forse ignora che la maggior parte degli “istituti” manca di palestre, giardini, parcheggi almeno per il personale tenuto a rimanervi 36 ore alla settimana (dirigenti e amministrativi), per non parlare dei docenti. Essa trascura altresì che, a differenza della sua nativa Siracusa, il clima della maggior parte dei comuni d'Italia da ottobre ad aprile (cioè per otto mesi sui nove dell'anno scolastico vero) non è affatto propizio all'utilizzo di “locali” privi di adeguato riscaldamento e di servizi igienici collegati alla rete idrica e fognaria.
Di concerto con l'astuto presidente Conte, la ministra mira a scaricare nelle mani dei sindaci la patata bollente della predisposizione di spazi scolastici improvvisati ma al tempo stesso “a norma”. Un tiro mancino beffardo, giacché comporta l'azzeramento delle procedure di legge e quindi espone a verifiche, ricorsi e infine a denunce per le prevedibili ricadute negative sulla salute degli utenti, a cominciare dai bambini. Non solo. In questa Repubblica che fa trascorrere mesi e a volte anni prima di rilasciare una banalissima licenza edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione, che mette mille “paletti” di traverso alla loro realizzazione, sottoposta al vaglio di una serqua di commissioni comunali, provinciali, regionali e che costringe all'abuso edilizio per risolvere le urgenze indifferibili, vedremo se i sindaci saranno disposti a fare gli “eroi” o gli “angeli” per conto del governo scaricabarile (quanta melensa retorica viene impiegata per nascondere le magagne del cattivo funzionamento delle istituzioni pubbliche, a cominciare dalla sanità) o chiederanno “poteri speciali”, a cominciare, quindi, dal conferimento di lavori senza gare d'appalto e, ciò che più conta, senza l’acquisizione a bilancio delle somme necessarie.
L'effettivo trasferimento di fondi dall'amministrazione centrale a quelle periferiche e lo stallo dell'esecuzione della montagna di opere pubbliche già deliberate e “coperte” da appositi stanziamenti non inducono affatto all'ottimismo. Il presidente Conte non è minimamente credibile quando assicura che verrà snellita la burocrazia: un ritornello scandito da tutti i governi precedenti e salmodiato da quello in carica, che si è prodotto in decine di decreti-legge e di DPCM, con la moltiplicazione di decreti, ordinanze, circolari attuative, cui si sono aggiunti analoghi provvedimenti di regioni e comuni sulle materie più disparate. Il caos, altro che semplificazione.

Fatti non foste a viver come elmuti
Dagli edifici passando agli studenti, la ministra (non sappiamo quanto in perfetta intesa con Sua Emergenza Conte) con uno dei molti “potremmo” e “vorremmo” con i quali condisce la sua impotenza (“cento vorrei non fanno un voglio”) pare orientata a scartare l'imposizione a scolari e studenti di mascherine dall'utilità e validità più che dubbia (andrebbero sostituite, e quindi “cestinate”, a metà mattina...) con “visiere”. Per essere efficaci, queste dovrebbero coprire dalla nuca al mento. In concreto ogni studente di ambo i sessi dalle elementari ai 18/19 anni dovrebbe prendere posto in file di banchi separate da paratie di plexiglass e calcare sul capo una visiera in plastica o chissà cosa: la caricatura dell'Elmo di Scipio...
Questo fantasma era già stato affacciato per isolare gli spazi di un ombrellone e due lettini negli stabilimenti balneari: ipotesi folle, bocciata perché avrebbe ridotto a caldarroste gli aspiranti bagnanti. La domanda doverosa è: su quali basi sanitarie e sulla scorta di quali sperimentazioni viene ora prospettato il combinato disposto paratie di plexiglas/caschi di chissà che? (attendiamo aggiornamenti dal cantilenante Arcuri Domenico). A parte lo spirito di Aladino e il proprio specchio, il ministro Azzolina ha mai consultato al riguardo un genitore, un pediatra, uno psicologo? Ha provato a far indossare visiere a una classe “in carne ed ossa”? Il Ministero si è interrogato sulle ripercussioni della sua “invenzione” sul rapporto allievo/allievo, allievo/docente e sulla sua ricaduta sull'apprendimento?
Con ogni evidenza questo Governo vaga nel bosco incantato dell'improvvisazione perpetua. A tutto danno della credibilità non solo sua, del presidente Conte (di cui poco ci cale), del di costui portavoce/suggeritore e dei ministri ma, va detto una volta per tutte, dello Stato, e quindi, fatalmente, del suo Capo.

Quando lo Stato c'era...
La Pubblica Istruzione in Italia non è una variabile dipendente dall'Esecutivo. È un dovere dello Stato: un dovere, diciamolo, scritto sia pure in maniera assai confusa nella “Carta più bella del mondo”. Lo Statuto albertino non parlava di Scuola, ma il regno di Sardegna e quello d'Italia ebbero all'Istruzione ministri di prim'ordine, da Carlo Boncompagni e Carlo Cadorna a Gabrio Casati (che dette il nome alla celebre legge del 1859), da Francesco De Sanctis e Michele Coppino sino a Benedetto Croce, titolare dell'Istruzione esattamente cento anni fa nel V Governo Giolitti, e poi Giovanni Gentile, che davvero non meritava di essere vilmente assassinato nei modi oscuri indagati da Luciano Mecacci nel poderoso volume “La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile” (Adelphi), che meritò il Premio Acqui Storia, suscitando dispute meschine.
La Scuola venne intesa quale corpo della Nazione. Come è avvenuto sino a ieri, tra i suoi banchi sono nate amicizie e “affetti durevoli” destinati a perpetuarsi per la vita intera. Lì nascevano emulazioni del tutto positive. Durò sino alla nefasta crisi del 1967 e al devastante “sessantottismo” dei vari Mario Capanna e di quanto ne seguì. L'associazionismo universitario, che aveva alle spalle la gloriosa Corda Fratres, fu palestra della dirigenza politica, come attestano gli studi di Giovanni Orsina e di Marco Albera. Tra altri, lì si formarono Paolino Ungari e Marco Pannella.

La trincea avanzata dei tablet: battaglia mai ingaggiata
In sintesi, l'anno scolastico 2019-2020 finisce nel peggiore dei modi.
Mentre Azzolina, clone perfetto di Sua Emergenza Conte, mira a rendere gli allievi atomi incomunicanti, nessuno sa prevedere quando e come otto milioni di scolari e di studenti torneranno effettivamente in aula, né, meno ancora, per farci cosa, con centomila cattedre vuote e l'imminenza del consueto degrado degli edifici scolastici a seggi per elezioni regionali, comunali e referendum.
Tra marzo e settembre questo inutile governo ha avuto ed ha a disposizione tempo, modi e, se richiesti, mezzi per affrontare la partita vera, anticipando i fondi da mettere in conto MES: acquistare tutti i tablet necessari ad assicurare parità tra gli allievi di tutti i Comuni d'Italia, fornire gli istituti dei fondi per predisporre server decenti in assenza della “banda larga” (che si guarda e si guarderà bene da raggiungere aree poco profittevoli) e organizzare corsi per genitori e studenti non ancora alfabetizzati all'uso dell'informatica. Questa era la grande partita, la sfida da vincere.
A settembre saremo nuovamente all'anno zero.

I docenti peggio pagati d'Europa
Ma se la Scuola oggi precipita nel baratro non è solo colpa del ministro in carica, né di un governo che si regge su una maggioranza parlamentare asimmetrica rispetto all'opinione nazionale. Cinque Stelle, democratici, Leu e Italia Viva hanno come unico cerotto il terrore di doversi ripresentare alle urne. Ma non è questo il tema. In Italia la Scuola è agonizzante da quando è stata messa tra i titoli finali dei governi ispirati dall’ideologia catto-comunista imperversante dall'eclissi della cultura liberalsocialista che ebbe tra i suoi propugnatori il cattolico liberale Francesco Cossiga. Una mazzata le venne inflitta da Luigi Berlinguer. Superfluo qui ricordarne le “imprese”. Basti, fra altro, lo sconvolgimento dei programmi di storia e l'appalto dell'aggiornamento dei docenti agli istituti di storia della resistenza, fondati per “ragione sociale” sull’apologia di un segmento della storia nazionale.
In secondo luogo vi fu l'avvilimento della docenza, umiliata da retribuzioni mortificanti. Sommato lo stipendio base, il contributo fisso e il variabile, in Italia la retribuzione degli insegnanti è “piatta”: dai 30.000 dollari a inizio carriera ai 44 finali. In Francia si passa invece da 30 a 57.000 dollari, in Belgio da 37 a 65.000; in Germania da 42 e 72.000; in Spagna da 40 a 57.000; in Svizzera da 54 a 82.000 dollari... E nell'ammiratissima Corea del Sud? Da 32 mila dollari iniziali a 90 alla vigilia della pensione. All'estero viene premiato il merito. In Italia l'indolenza. I docenti percepiscono un salario pari a quello di un “operaio”, con la differenza che i primi debbono avere una laurea. Gli altri si specializzano, si aggiornano e guadagneranno di più. I “professori” stagnano in una palude mefitica. Governi fa venne loro concessa una mancia di 500 euro l'anno per acquisti di prima necessità… didattica. Con tutto il rispetto, perciò in Italia  l'insegnamento venne e viene considerato un mestiere sottopagato per un lavoro apparente, tagliato per chi proprio non ha meglio da fare.

Abolire il valore legale del titolo di studio
Conte e Azzolina uccidono l'uomo morto.
Sic stantibus rebus non resta che tornare al mònito di Luigi Einaudi: abolire il valore legale dei titoli di studio. Poiché non prende sul serio la Scuola, lo Stato non può pretendere che abbiano valore i diplomi dispensati lippis et tonsoribus solo per esistenza in vita, come accade nell’anno sciagurato 2020. Ma anche a questo riguardo il peggio ha da venire...

Aldo A. Mola

domenica 7 giugno 2020

Salvator Gotta e il piccolo alpino a quarant’anni dalla morte


 di Emilio Del Bel Belluz “ 

Io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpe,   di considerarla quasi una virtù. ”( Pier Paolo Pasolini )  
La figura di Salvator Gotta, scrittore di grande forza, non è molto conosciuta. Questo non sono mai riuscito a capirlo. Una volta ero povero, non avevo la possibilità d’acquistare dei libri, ma ho avuto la fortuna che la mia maestra nell’ultima parte della giornata, prima che suonasse la campanella, donasse agli studenti un attimo di serenità, leggendoci dei libri, tra cui Il Piccolo Alpino di Salvator Gotta. 
In classe regnava un silenzio, dove anche le mosche si fermavano, e ognuno di noi si sentiva un piccolo e valoroso alpino. Quando finiva la lezione, correvo a casa a raccontare a mio padre quella parte di storia letta a scuola, e mi piaceva farlo partecipe, lui che aveva indossato l’importante cappello da alpino. Un giorno vidi una edizione del Piccolo Alpino, dedicata a  Sua Maestà  Re Umberto II, dono gradito fatto al sovrano in esilio, da parte di uno scrittore monarchico. Quella dedica diceva: “O Pequeno Alpino.  
A S.M. Umberto II Re D’Italia. Il piccolo Alpino viene a trovarlo, in lingua portoghese”. Un grande giornalista, Alberto Cavallari, trovandosi nella casa di Salvator Gotta delinea un ritratto dello scrittore : “In un cassettone la fotografia del figlio che partecipò in  Russia all’ultima carica del Savoia Cavalleria… E questo ricordo, anche se recente, fa diventare più vero il paragone tra “ I Vela “e “ Via col Vento”. Persino la vita di Gotta è stata toccata da vicino dall’eco di quegli squadroni della cavalleria che tanto gli è piaciuto descrivere nei “ Vela”: e che sono in un certo senso, il pendant della polvere delle cariche del generale Custer. 
Gotta conserva l’insegna rossa del figlio, che gli è miracolosamente tornato da quest’ultima battaglia romantica. Accanto c’è una fotografia di Umberto con dedica. Il cronista ha molte possibilità di convincersi che il  “ vecchio Piemonte “, nel mondo di Gottta, è un po’ simmetrico al “ vecchio sud “ di Margaret Mitchelle e dei romanzi –fiume americani : un paradiso perduto romantico e quasi ideologico “.  (Corriere d’Informazione dell’ 11-12 gennaio 1958 ). Vorrei ricordare  qualcosa sulla vita di Gotta e pertanto ricordo la presentazione al libro Due vite sul mare, un romanzo per ragazzi, che fa ben comprendere cosa sia la vita, e proietta in un mondo che ora non è più  possibile ritrovare. Narra la storia di un giovane che parte da Portofino per fare il mozzo a bordo di una nave, viaggiando in tutto il mondo. Il giovane lascia la sua amata che dopo travagliate vicende sposerà.  
Quando immagino il mare, mi piace pensare ai grandi scrittori che l’hanno descritto, con pagine dense di malinconia.  Salvator Gotta nacque a Montalto Dora nel 1887.  Studiò per conseguire la laurea in legge all’Università di Torino. Non intraprese l’attività forense, ma scelse il mondo del giornalismo e della letteratura che divenne il centro dei suoi interessi e in questo assomigliò al cugino Cesare Pavese, pure lui dopo la laurea in lettere si inoltrò nel mondo della letteratura che però  non gli bastò.  Il fascismo deve a Salvator Gotta un grande riconoscimento, infatti, è stato l’autore dell’inno per l’Italia , Giovinezza. Un inno che anche dopo la guerra, molti vecchi e giovani canticchiavano anche a chi avrebbe voluto sopprimere ogni cosa che ricordasse il fascismo. Non si può temere il passato, l’acqua non ritorna a scorrere sotto lo stesso ponte, ma quando defluiva, irrigando i campi, li ha fatto fruttificare. Salvator Gotta scrive : “ Nel 1925 Blanc venne a trovarmi a Ivrea e a pregarmi di fare dei nuovi versi  per l’Inno poiché così voleva il Direttorio Nazionale del Partito. Ed io li scrissi e n’ebbi – una volta tanto - il compenso di cinquecento lire. Sarebbe stato questo un titolo più che sufficiente per farmi fucilare quando finì la guerra, nel 1945. Ma probabilmente il mio peccato non fù giudicato così grave da chi comandava in quei tragici giorni . Per conto mio, non mi sono mai pentito né sento che mi pentirò mai di aver fatto cantare per vent’anni i ragazzi d’Italia: Giovinezza, giovinezza, Primavera di  bellezza”.  Questo inno non finirà mai di commuovere chi umilmente lo ascolta, per capire il passato. Quello che accadde, dalla la fine della guerra in poi, a Salvator Gotta e ad altri scrittori italiani fu il dimenticatoio.  Il sistema è sempre quello, per gli uomini che vogliono essere indipendenti dalla cultura dominante, la cultura di sinistra. L’esclusione dalla cultura dominante, dovrebbe essere come una medaglia da appuntarsi al petto.  “Alberto Cavallari scrive : ha scritto, in quarantadue anni, ventinove romanzi intorno alla storia di una sola famiglia. Gli Stati Uniti hanno “ Via Col Vento”. L’Italia ha la “ Saga dei Vela “. 
Questa saga costituita da dodici romanzi, scelti tra i ventinove originari, la si legge con l’aiuto di un albero genealogico stampato all’interno della copertina. L’azione dura cent’anni . Le generazioni che vi compaiono sono cinque. Le pagine totali sono 2581. E’ il romanzo più lungo in lingua italiana. I personaggi inventati sono 293”.  
Un romanzo corposo che andrebbe ristampato, per diffondere la conoscenza dell’autore del Piccolo alpino.  Quando pubblicava un libro, non si dimenticava mai di inviarne una copia al sovrano che aveva conosciuto Re Umberto II, un tributo, per rendergli l’esilio meno duro. Nel cuore di Gotta vi albergava una grande lealtà verso Casa Savoia. Le persone che si sono amate non si devono dimenticare come accade, spesso, in una società che corre come la nostra, e non sente l’esigenza di ricordare la sua storia e le sue radici.  Nelle scuole i professori non propongono agli allievi  letterati diversi da quelli inclusi  nel pacchetto scolastico  confezionato in anticipo.  Se qualcuno esce dal gregge, rimane in balia dei lupi. Salvator Gotta, a quarant’ anni dalla morte, spero che sia ricordato con penne che non si risparmino all’elogio. Alla sua morte, ho conservato un interessante articolo di commemorazione scritto da Carlo Sgorlon.  Lo scrittore friulano, mancato dieci anni fa, gli diede giustizia nelle pagine de Il Giornale. “ Egli passò indenne attraverso tutte le rapide e le cascate del Decadentismo e delle avanguardie. Pirandello e Svevo non gli dissero nulla. Conservò sempre un’immagine serena e famigliare del mondo. Il suo spirito non fu intaccato da dubbi esistenziali, da nichilismi, da schizofrenie, da angosce di nessun genere. Il fiume copioso della sua narrativa si snodò limpido e schietto. 
I suoi veri maestri furono tutti scrittori dell’Ottocento. Egli stesso ne ha illustrati due, Fogazzaro e Giacosa, in un libretto assai più vicino alla narrativa che alla critica letteraria. Proprio per questo, oltre che per l’assenza quasi totale di istanze sociali o sociologiche, Gotta ci appare uno scrittore tanto lontano. Con lui se ne va un altro lembo di passato. Un passato che oggi può far sorridere per la sua ingenuità e la sua semplicità; ma che sfiora, in fondo, anche i territori del nostro rimpianto”.  Dopo aver riletto alcuni libri di Salvatore Gotta, mi sono ancora una volta convinto che non ristampare i suoi libri sia fargli una scortesia che non merita. Non mi illudo che qualche casa editrice si ricordi di lui, ma spero che i lettori di queste pagine non dimentichino di passare qualche momento con lui.  Mi ha commosso quello che scrisse Orio Vergani di lui, morti tutti e due quarant’anni fa. 
Non ho letto pagine di giornale che ricordassero Orio Vergani, pagine che sarebbero servite a donargli luce. Nelle suo libro Misure del tempo,  edito da Baldini e Castoldi racconta :” Salvator Gotta mi prega di leggere l’ultimo suo romanzo. Trent’anni fa, era il romanziere più “ divorato” d’Italia. Oggi, egli va a informarsi timidamente dai librai sul numero delle copie vendute  e porta con molta dignità il suo  tramonto. 
Mi dispiace pensare che forse egli indovina che non ho letto mai nemmeno uno dei suoi quaranta romanzi. Cerco di fargli credere che le buone letture si riservano per la “ vecchiaia”. Il destino non permise a Orio Vergani di diventare vecchio, morì il sei aprile del 1960, il suo amico Salvator Gotta morì invece il 7 giugno del 1980. In questo modo spero che il buon Dio gli abbia permesso di leggere i romanzi di Gotta, e magari davanti a lui.

mercoledì 3 giugno 2020

Italia 61

Articolo datato ma che non perde la sua attualità
da Critica Monarchica anno 1 n" dicembre 61
di Domenico Giglio


La chiusura delle celebrazioni di «Italia '61» ha posto fine ad uno stridente contrasto: quello tra il clima morale, gli uomini, gli ideali di un secolo fa, magistralmente rievocati nella mostra storica a Palazzo Carignano, e gran parte della realtà odierna, particolarmente nei suoi aspetti politici così lontani dagli insegnamenti e dalla tradizione del Risorgimento, mentre il calore patriottico fortissimo raggiunto nei raduni nazionali, tenuti quest'anno a Torino, da alpini, bersaglieri, artiglieri, fanti e marinai d'Italia ha invece dimostrato che, fortunatamente, nell'anima popolare il Risorgimento non è passato invano e che le forze armate sono state effettiva scuola di unità in un popolo, come il nostro, per millequattrocento anni diviso, smembrato, invaso per la sua estrinseca debolezza e spesso per le sue interne inimicizie, funzione questa delle forze armate che già sessant'anni or sono riconosceva Giustino Fortunato, uomo di destra, ma non certo militarista scrivendo: « ( l'Esercito ) in Italia è scuola di civiltà, è l'unità medesima, se è vero, come io credo che niente abbia più (dell'esercito) giovato e niente giovi più ad inspirarne il concetto nei cuori e nelle volontà delle moltitudini... »
Abbiamo detto diversità di clima specie nel mondo politico e ancor più nel mondo della cultura, tra gli intellettuali, che furono invece nell'ottocento alla avanguardia del movimento di riscossa nazionale, chi con la parola, e chi anche, e furono i più, con l'azione: oggi a parte le interpretazioni e deformazioni che del Risorgimento hanno dato e danno continuamente i marxisti, solo pochi esponenti qualificati di questo mondo, e cioè alcuni storici di chiara fama hanno trovato nelle loro rievocazioni e commenti alle vicende risorgimentali accenti di nobile fierezza nazionale, di vibrante sentimento unitario ed hanno saputo con obiettività, parliamo qui di quelli di notori sentimenti repubblicani, riconoscere il peso determinante avuto dalla Monarchia nel processo formativo dello Stato unitario. Questo silenzio, quando non poi l'irosa negazione dei più, potrebbe farci ritenere ormai sorpassata e non più valida la lezione del Risorgimento e ciò potrebbe anche essere vero se il nostro Risorgimento fosse stato un fatto puramente diplomatico e militare, quale fu pochi anni dopo in Germania la nascita del primo Reich, opera degli junker prussiani Bismark e Moltke. Ma il Risorgimento italiano fu qualcosa di diverso, diciamo pure qualcosa di più del fatto diplomatico e militare, fu un fatto di profondo significato civile che affondò le sue radici nel pensiero e nella cultura di almeno un secolo, per non risalire ai vaticinii di Dante, ed a quelli di Machiavelli, ebbe poi una altissima carica ideale, tale da riunire ad un unico scopo e sotto un'unica bandiera gli uomini dalle ideologie e dalle provenienze geografiche e sociali più disparate, ed una sua profonda moralità, costituendo per molti il riscatto e l'Indipendenza della Patria una seconda religione e per altri addirittura l'unica: fu la porta per il progresso economico e sociale aperta da un regime liberale, giovane d'anni, ma maturo di pensiero, fu la strada per la modernizzazione di secolari e decrepite strutture tracciata senza sconvolgimenti da e in una democrazia progressivamente allargatasi nelle coscienze e nel suffragio. Lo stesso «primato degli italiani» che grandi spiriti come Gioberti e Mazzini, sia pure in forme diverse avevano auspicato e propugnato, era primato, era missione («la Terza Roma») di rinnovata civiltà e non di predominio egemonico ed a tale primato la nuova Italia mirò, sia pure non con quella costanza ed immediatezza che molti speravano, nei campi più vari, dalle scienze alle generose esplorazioni.
Lo stesso sviluppo e potenziamento dell'esercito e della marina, oltre a sconsigliare e scongiurare i persistenti timori di gelosie francesi e di rivincite austriache ( von Conrad, capo di stato maggiore dell'esercito austriaco, ancora nel 1908, malgrado la Triplice Alleanza e mentre l'Italia era in lutto per il terremoto di Reggio e Messina pensava ad una spedizione punitiva contro di noi) servì, particolarmente nel caso della flotta, a far conoscere, rispettare e se del caso temere la nuova Nazione ( vedi le riparazioni e le scuse degli Stati Uniti per il linciaggio di undici nostri connazionali avvenuto nel 1891 a New Orleans, riparazioni che oggi non siamo ancora riusciti ad ottenere dal Congo per il massacro di Kindu! ), perché i profeti e le nazioni disarmate, finché nel mondo la forza varrà purtroppo più del diritto, sono destinati ad essere sconfitti!
Dunque dal moto risorgimentale uscì uno Stato ed una Nazione, nazione e stato che hanno già retto per un secolo, malgrado il diverso avviso e l'iniziale sabotaggio, degli ambienti temporalisti e legittimistici italiani (usiamo questo termine in senso puramente geografico, come oggi parliamo di partito comunista «italiano»). Fulcro di questo Stato e di questa Nazione fu la Monarchia Sabauda: la sua caduta nel 1946 ha ridato vigore alle forze antirisorgimentali e logicamente antiunitarie ed antinazionali, ed alle peggiori tendenze dell'Italia preunitaria, ha tolto al popolo quel centro ideale ed allo stesso tempo reale, visibile che umanizzava lo Stato, che riassumeva in sé quei valori spirituali e morali, che nobilitano la vita ed i doveri del cittadino verso lo Stato, ne fortificano la fedeltà, ne consacrano i diritti.
A questo punto non ripeteremo la sacrosanta, ma sterile querela di tanti benpensanti contro l'attuale malcostume, facendo i monotoni laudatores temporis atti e respingendo il presente in attesa di un futuro migliore che, non si sa per opera di chi e come, dovrebbe venire, ma ribadiremo l'impegno di operare politicamente, nel presente, in questo momento storico con i mezzi, gli strumenti che i tempi richiedono, perché questo mutamento avvenga, attenti a non dimenticare i problemi di oggi, a non apparire negatori delle conquiste di ordine materiale, cui anche in questi anni si è faticosamente pervenuti, ma convinti del dovere di dare al presente un'anima, uno scopo non unicamente utilitaristico, una serietà, un senso delle cose non particolaristico, una mentalità non settaria, regolandoci insomma come si regolarono Vittorio Emanuele II e Cavour. E ciò significa dinamismo, duttilità, elasticità mentale precedente i tempi, non farsi sorprendere da alcun problema, mettersi alla testa e mai in coda, per non essere distaccati o trascinati, ai movimenti di pensiero, ai movimenti di massa indirizzandoli e risolvendoli nella legge e nella ordinata libertà, che favorisce, non nega qualsiasi conquista di democrazia politica economica sociale, ma respinge la demagogia e la violenza sovvertitrice che dalla forza e sulle piazze crede di imporre la sua volontà.

Risorgimentali quindi e questo spieghi la nostra avversione storica ed attuale a quei movimenti che il Risorgimento negano, o peggio ancora rinnegano, ed anche a quelli che credettero o credono far grande e rispettata l'Italia, dimenticando come l'Italia nacque e prosperò cioè, per voto di plebisciti, confermato nel Parlamento, per l'adesione crescente del popolo alla Monarchia Costituzionale dei Savoia, adesione che si ridusse, ma non disparve nemmeno il 2 giugno 1946 nell'ora triste del «tolle, tolle », e che noi dobbiamo ricreare, folta e copiosa.

martedì 2 giugno 2020

Il due giugno non è la festa della repubblica, ma un giorno di lutto.


di Emilio del Bel Belluz

Per questo mi accingo a pensare a quello che sarebbe successo se la giustizia fosse stata nelle mani di Dio e non degli uomini. Nel referendum la Monarchia fu sconfitta. 
Non sto a ricordare i brogli elettorali che vennero fatti, e penso a quelli che dissero in modo categorico: “O la repubblica o il caos”. Questi modi in cui fu attuato il referendum. L’Italia si era spaccata in due: al nord vinse la repubblica, da Roma in giù fu la Monarchia a trionfare, raggiungendo quasi il 100% dei voti. Il Re Umberto II fu ingannato, come risulta da una sua lettera scritta dal Portogallo pochi giorni dopo essere arrivato e che venne pubblicata il 28 marzo 1984 dal Giornale, un anno dopo che il sovrano era morto. Credo che il Re la scrisse con il cuore trafitto dalla malinconia e dalla tristezza per come erano andati gli eventi. Ne riporto alcune righe: “Ripenso alle ultime ore di Roma, a quanto mi fu detto che allontanandomi per poco dalla città tutto sarebbe stato più semplice, e invece fu un “trucco” che non voglio qui definire con termini appropriati!”. Basterebbero queste righe per capire cosa successe al buon sovrano, che nel cuore aveva solo l’amore per il suo popolo, e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per l’Italia. Quel trucco per allontanarlo per un breve tempo, invece, durò fino alla sua morte e ancora adesso si trova sepolto in terra straniera, in Francia. In questo momento mi viene in mente una citazione dello scrittore Giuseppe Prezzolini che diceva: “Nulla è più stabile del provvisorio”. 
In questo triste 2 giugno, mi consola leggere un articolo comparso sul Secolo d’Italia dell’1 giugno 1996, dal titolo Il Re va in esilio dello scrittore Bruno Gatta. Per quanti non lo conoscono, mi permetto di dire che era una penna sincera, scrisse su giornali importanti e sapeva arrivare al cuore delle persone. Ne trascrivo una parte: “Umberto II prese la via dell’esilio, e sullo sfondo romantico, velatamente malinconico, della terra portoghese in cui visse, la sua figura regale ebbe a poco a poco rilevanza storica, ed anche una certa grandezza umana. Quel Re esule, in fondo, pagava colpe non sue, ed aveva firmato lui stesso il decreto che, indicendo il referendum, segnava la fine del Regno. Con la sua firma si era condannato da solo alla pena dell’esilio, scontata in un silenzio esemplare, rinunciando a tutto, anche alla polemica contro una repubblica inutilmente persecutoria, che gli aveva confiscato i beni e gli proibiva di rivedere la patria: per effetto di una norma cosiddetta finale della costituzione, il cui carattere transitorio era, però, evidente e che non fu mai cancellata per pavidità legislativa. Con quel veto disumano ed arcaico, di cui non si era mai parlato nei colloqui al Quirinale che precedettero l’assenso di Umberto al referendum istituzionale. I costituenti repubblicani compirono contro il Re una cattiva azione. Era ormai un Re senza regno, ma recitò la sua difficile parte con dignità, senza rancore, solo con nostalgia. 
A Giovanni Mosca confessò un giorno: “Nessuno immagina quanto io rimpianga l’Italia; c’è nella lingua portoghese una parola Saudade, che è qualcosa di più che rimpianto, qualcosa più che nostalgia, e intrisa di dolore”. Rimpianto di un regno che, compresa la luogotenenza, era stato breve ed effimero, nostalgia di un futuro che gli fu spezzato in tronco”. 
Dopo aver letto queste parole di Bruno Gatta posso dire che il sacrificio del Re fu davvero grande, e il suo comportamento mi fa pensare ai santi, quelli che si sacrificano per gli altri e vogliono essere diversi. La repubblica italiana nei confronti del sovrano fu spietata, non poteva comportarsi peggio, mise lungo la strada del suo ritorno in patria, mille ostacoli, mille tranelli, non ebbe cuore. Veniva trattato in questo modo un sovrano che ha amato l’Italia sia da vicino, nei momenti difficili, sia nella lontananza. Avrebbe voluto fare di più per il suo Paese, ma non gli fu concesso. L’amore che nutrì per la sua patria viene compreso nelle interviste che rilasciò. In queste conversazioni vi erano sempre delle parole di pacificazione e di rispetto. Amava ripetere che era vicino soprattutto nelle avversità della vita, non nella festa. 
Qualcuno scrisse che sarebbe stato un buon Re, perché aveva un cuore generoso, era molto legato alla Madre Chiesa, e lo dimostrò nel donare la Sacra Sindone dopo la sua morte. La Chiesa non ha mai avuto il tempo di ricordarlo. Da parte del Vaticano non ci furono mai degli appelli per farlo tornare. Questo conferma come sia sempre più conveniente restare con i vincitori. Nella mia vita davanti a un’ingiustizia preferisco stare dalla parte delle vittime, e dividere una solitudine con chi ne ha bisogno. Il re era e rimase fino alla fine un buon cattolico. In un domani la Chiesa si potrebbe impegnare per nominarlo Servo di Dio. 
Una frase di uno scrittore che amo dice:” Io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù”. (Pier Paolo Pasolini )

lunedì 1 giugno 2020

Il libro azzurro sul referendum - XIX cap - 3a


La requisitoria del Procuratore Generale Massimo Pilotti conferma la lettera e lo spirito della legge (“elettori votanti")

1) I ricorsi in oggetto sollevano la questione del modo di effettuare il computo della maggioranza degli elettori votanti in favore della repubblica o della monarchia. Sostengono che, nei conteggi ufficiali fin qui resi noti, per determinare la maggioranza, si è tenuto conto soltanto dei voti validi, mentre secondo la dizione dall'art. 2 del Decreto Legislativo Luog. 16 marzo 1946 n. 98 occorre riferirsi al numero dei votanti, ivi inclusi, cioè anche coloro che hanno votato scheda bianca o nulla. Rilevano che il citato decreto n. 98 è il testo legislativo fondamentale in materia: tanto che esso è richiamato dal successivo decreto legislativo luog. n. 219 dal 23 aprile 1946, portante le norme previste dall'art. 8 del primo, e «relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso, e al giudizio definitivo sulle contestazioni». In caso di contrasto fra questi due provvedimenti, è il primo che deve prevalere.
Sui reclami sopra indicati, la Corte Suprema deve statuire a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luog. n. 219.

2) Occorre stabilire chi è votante ai sensi dei citati provvedimenti e di tutta la vigente legislazione elettorale.
L'art. 2 del decreto legislativo luog. n. 98 offre un elemento di interpretazione letterale ed uno di interpretazione logica.
Letteralmente «votante» è colui che si presenta a votare e, ricevuta dal presidente la scheda, la restituisce a lui dopo aver osservato le formalità di legge. Questo è il significato comune, usuale dal termine. Da esso non ci si deve dipartire se non nel caso in cui si trovi in altra disposizione legislativa e in particolare nel decreto legislativo luog. n. 219, una diversa definizione della parola medesima.
Il significato letterale del termine è poi sorretto da una considerazione logica, che non può essere omessa. Il legislatore con i decreti in esame ha chiamato il popolo a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (repubblica o monarchia). E' difficile immaginare una pronuncia più grave di questa, che importa un cambiamento della struttura attuale. Avrebbe potuto essere richiesta una forte maggioranza qualificata, data l'importanza delle conseguenze. Il legislatore non ha creduto di stabilirlo e si è limitato alla maggioranza dei votanti. Ma non è logico, allora, volere ulteriormente restringere la comune accezione del termine «votante» per limitare a colui che ha espresso un voto valido. Anche il comportamento negativo di chi restituisce la scheda in bianco e il contegno positivo ma inefficace di chi, per ignoranza o volutamente, traccia segni diversi da quelli richiesti, costituisce una manifestazione della volontà di esercitare il diritto di voto. È giusto che una tale manifestazione non sia calcolata a favore di nessuna delle due forme istituzionali da scegliere, ma non è ugualmente giusto equiparare alla mancata presenza alle urne il voto di nullità, tanto più che l'invalidità consegue ad un giudizio che è su­scettivo di essere modificato da un organo superiore.

3) Non giova riferirsi ad altre legislazioni che ad altri fini provvedono diversamente. Non è difficile del resto trovarne alcune favorevoli alla tesi qui sostenuta.              •
Ad ogni modo il diritto comparato dimostra che, quando la questione è stata considerata, si è provveduto, di regola, a risolverla espressamente. Qua­lora legislativamente sia rimasta insoluta, è stata risoluta dall'autorità compe­tente, sulla base di principi generali di interpretazione.

4) Noi dobbiamo interpretare la parola «votante» alla stregua del diritto vigente.
Nello stesso decreto n. 98, e precisamente all'ultimo comma dell'art. 4, è contenuta una disposizione di considerevole importanza. Essa così statuisce: «Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno, l'assemblea costi­tuente applicherà il regolamento interno della Camera dei Deputati in data lu­glio 1900 e successive modificazioni fino al 1922». Nel citato regolamento, in due diversi articoli si trova affermato il principio che tra i votanti vanno calco­late le schede bianche (a fortiori, quindi le schede nulle). Il secondo comma dell'art. 4 in tema di elezione del Presidente defila Camera dice testualmente: «Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno successivo ad una nuova elezione libera». Ne consegue che tutte le volte in cui nel detto regolamento si ha riguardo al termine «votante», esso va interpretato nel senso chiarito dall'art. 4, secondo comma (così ad es. l'art. 13 quarto comma). L'art. 193 bis, sulla votazione delle leggi, risolvendo una dibattuta questione, così dispone: «Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuta nota di coloro che si astengono dal voto».
Tale principio che si rileva quindi come informatore della materia elettorale è ancor più decisamente espresso nel regolamento del Senato, secondo il testo che comprende le modifiche sino a tutto il 21 luglio 1922. In essa, all'art. 5, penultimo comma, è espressamente, e tassativamente detto: «Le schede nulle e bianche sono computate nel numero dei votanti».
L'importanza di queste disposizioni è evidente non solo per l'espresso rinvio al regolamento della Camera, fatto proprio all'art. 4 del decreto n. 98 relativo al referendum, ma anche perché esse sanciscono un principio che, per l'evidente identità di materia, deve valere anche nella ipotesi di referendum; nell'ipotesi in cui, cioè, la votazione, invece di avvenire alla Camera o al Senato tra rappresentanti dei cittadini, è effettuata direttamente tra i cittadini rappresentati.
A sottolineare questa identità di materia, sia consentito di ricordare, che a sostegno della stessa tesi l'On. Sidney Sonnino alla Camera dei deputati, nella tornata del 19 marzo 1898, opponendosi ad un progetto di legge, con il quale si voleva precisamente escludere il computo delle schede bianche o nulle nella determinazione della maggioranza, ebbe così ad osservare : « Mi par strano che la Camera voglia imporre agli elettori un sistema diverso da quello adottato nelle proprie votazioni. Si comprende benissimo che una scheda falsa abbia ad essere annullata, anzi considerata come non esistente, ma in tutte le nostre votazioni della Camera, le schede bianche e quelle che contengono nomi non decifrabili sono computate nel numero dei votanti, perché considerate come astensioni dichiarate. E quel che ci pare giusto ed equo per noi, deve sembrare tale anche nella interpretazione della volontà degli elettori».
Ed anzi in tale occasione l'On. Sonnino ritenne opportuna la emanazione di una specifica legge proprio per dichiarare il principio della computabilità delle schede bianche o nulle, sostenendo che l'opposto sistema « lasci sempre troppo adito all'arbitrio nei seggi elettorali... (esso è quasi una specie di sollecitazione a tutti i seggi che vogliono dichiarare eletto un tale, a dichiarare nullo quel tal numero di schede che basti per raggiungere l'intento) ».
In quella medesima occasione l'on. Di Rudinì si associò all'on. Sonnino, osservando che, con il sistema di non computare i voti nulli, «Vi sarà sempre l'interesse di qualcuno di dichiarare nulle artificialmente alcune schede determi­nate, perché non entrino nel computo dei votanti. Ora, questo inconveniente... presso le sezioni elettorali è massimo, perché è una vera immoralità che si commetterebbe sotto l'usbergo della legge».
Come conseguenza della discussione, la Camera prima e poi il Senato approvarono il progetto che divenne legge 7 aprile 1898 n. 117, in cui si sancì tas­sativamente che: «Nel determinare il numero dei votanti saranno computate tutte le schede ad eccezione di quelle da considerarsi nulle perché mancanti del bollo e della firma dello scrutatore».
E' chiara quindi la funzione di garanzia alla quale si ispira questo principio che si trae dalla nostra tradizione legislativa e parlamentare, e che ebbe, nella indicata legge, la sua formale consacrazione in un periodo di sana democrazia.
Esso, quindi, non può non essere tenuto fermo nell'attuale momento di rinnovamento del costume democratico.

5) Alla tesi quindi sostenuta, è contrapposto da alcuni il decreto n. 219. La contrapposizione è erronea. A parte l'osservazione che detto decreto n. 219 contiene soltanto norme per lo svolgimento del referendum e che quindi può essere considerato come semplice disposizione dì attuazione del decreto n. 98, quantunque rivestito pure esso della forma di decreto legislativo, tuttavia, oc­corre chiarire se effettivamente alla stregua di esso il termine «votante» assuma un significato diverso da quello normale sopra indicato.
Ciò è da escludere. Nessun argomento può trarsi dall'art. 11. Nel terzo comma si parla di schede deposte nell'apposita urna dopo l'espressione del voto, e, come già si è accennato, ciò non esclude che anche le schede nulle o bian­che esprimano una volontà dell'elettore. È vero che nei periodi successivi dello stesso comma, si parla soltanto di voti conferiti alla Repubblica o alla Mo­narchia, ma ciò deriva dal fatto che della nullità delle schede si palla in un arti­colo successivo e precisamente nell'art. 15. Ed in proposito è da notare che lo stesso art. 15, al n. 2, attribuisce la qualità di votante a chi ha artificiosamente tracciato segni sulla scheda in modo da renderla nulla.
Sicché «votante» nell'economia del decreto in esame, è già colui che, chiuso in cabina, scrive sulla scheda in modo diverso da quello voluto, dalla legge.
Ugualmente nessun argomento contrario alla tesi che qui si sostiene può essere ricavato dall'art. 17. La Cassazione, sulla base dei verbali compilati dagli uffici centrali circoscrizionali, verbali che non contengono l'indicazione dei voti nulli, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica, e di quelli attribuiti alla Monarchia e fa la proclamazione dei risultati del referendum. E sta bene. (Si noti intanto che il termine «risultati» fa chiaramente intendere che si deve pervenire ad una totalità di dati, ivi compresi quelli dei voti nulli o invalidi).
Ma la stessa Cassazione successivamente, in sede di giudizio definitivo sulle contestazioni e sui reclami, è autorizzata dall'art. 19 a prendere in esame i voti contestati, e perfino ad annullare le operazioni di intere sezioni, con la conseguenza di poter rendere validi voti prima ritenuti nulli o di annullare anche tutti i voti di talune sezioni. Ciò significa che la Cassazione è investita del giudizio definitivo sulla validità dei voti. Ed allora a nulla rileva che gli uffici centrali circoscrizionali, in forza dell'art. 16, abbiano effettuato soltanto la somma dei voti validi, attribuiti alla Repubblica o alla Monarchia, e non abbiano indicato nel verbale i voti nulli o contestati. Di questi la Corte Suprema può e deve ugualmente conoscere a norma dell'art. 19.
Si osservi inoltre che l'art. 16 non conferisce agli uffici centrali circoscrizio­nali alcun potere di valutazione. Essi sono stati inizialmente creati per la determinazione dei deputati all'Assemblea costituente (art. 57, decreto legislativo luog. 10 marzo 1946 n. 74).

Ma successivamente il legislatore, ha ritenuto opportuno attribuire agli uffici stessi qualche operazione relativa al referendum, per facilitare il compito della Corte di Cassazione. Queste operazioni sono minime, giacché, ai sensi dell'art. 16 in esame, consistono nel riassumere «i risultati del referendum in tutte le sezioni elettorali del Collegio, e nell'operare il conteggio dei voti validi senza alcun potere di pronunciarsi in merito».

E comunque, quale contributo all'interpretazione dei concetti di «votanti» può mai offrire il fatto che gli uffici centrali circoscrizionali si limitino ad effettuare il conteggio dei voti validi? Non si vede in vero, come l'aver qui il legislatore parlato di voti validi, possa fare ritenere che egli abbia voluto in tal modo qualificare il votante.

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