NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

mercoledì 10 maggio 2017

Monarchia Sociale e Comunità Nazionale

POLITICA DELL'AGRICOLTURA

C) Occorre rivedere e migliorare la attuale legislazione relativa alla riforma agraria, e tutta la politica agraria. Circa i problemi economici e sociali nel settore dell'agricoltura, deve anzitutto premettersi che esso non è inficiato, come quelli industriale e finanziario, del fenomeno capitalistico, se non forse in poche e individuali singole eccezioni, e che esso è stato vittima di una manovra politico-capitalistica, intesa a scaricare sull'agricoltura la pressione demagogica nella  speranza di rallentarla negli altri settori, manovra nella quale governo e maggioranza quadripartita     sono corresponsabili. Nella agricoltura italiana i principI della proprietà  e dell’iniziativa privata privata sono – a differenza di quanto accade in altri settori - ancora sostanzialmente sani, sebbene anche in questo settore siano aperti, e talvolta urgenti, i problemi di gararantire l'adempimento della funzione sociale della proprietà, di ripartirla secondo le esigenze sociali e produttivistiche ove essa non abbia risposto e non risponda a quell'adempimento, di elevare il tenore di vita - spesso bassissimo - delle classi lavoratrici, di assicurar loro maggiori possibilità di lavoro e più dirette misure previdenziali insieme con il problema della difesa del reddito agricolo dal doppio giuoco dei monopoli industriali e delle indiscriminate e inopportune importazioni. I più urgenti problemi sociali ed economici dell'agricoltura italiana possono così indicarsi:

PROBLEMI AGRICOLI URGENTI

a) Necessità di uno legge generale di riforma agraria basata sul criterio della produttività ed in armonia col principio fondamentale della subordinazione del bene privato del singolo proprietario all’interesse superiore e collettivo dell’agricoltura Nazionale.
Da ciò l'inaccettabilità da parte nostra dei principi informatori della legge stralcio, in base ai quali gli enti di riforma hanno proceduto agli espropri , entro i rispettivi territori, non secondo criteri tecnico produttivistici bensì secondo un rigido limite di imponibile fiscale sopra il quale noti si può ben possedere e sotto il quale si può invece anche mal possedere.
Si ritiene che gli enti di riforma, così come oggi tecnicamente e giuridicamente congegnati, costituiscano un complesso di organismi eccessivamente costosi, in proporzione alle superfici da esse servite, e troppo vistosamente soggetti ad illecite interferenze politiche.

La natura e le funzioni degli attuali ispettorati agrari provinciali, ridotti oggi a semplici uffici di statistica economica o di pura sperimentazione o di arida promozione di concorsi qualitativi, fanno ritenere però che gli enti di riforma, una volta riportati nell’alveo giuridico della normale amministrazione statale, ed utilizzati secondo i nuovi principi di una riforma generale, possa-no trovare la propria giustificazione ed il proprio utile impiego sotto forma di Centri Tecnici Provinciali o meglio intercomunali, ponendo al servizio di un intero territorio l'opera del proprio personale specializzato o la ingente disponibilità del proprio macchinario agricolo.
Lo Stato avrà il diritto ed il dovere di procedere all'esproprio, previo equo risarcimento, senza alcun riguardo all'estensione della superficie posseduta, quando il proprietario, al quale siano state preventivamente offerte tutte le opportune provvidenze di miglioramento fondiario e di credito agrario, abbia dato dimostrazione di non volerne usufruire.
E' altresì di urgente soluzione il problema della «polverizzazione» della proprietà agricola, altrettanto perniciosa agli interessi della produzione Nazionale di quanto lo sia la grande proprietà tecnicamente arretrata e priva di capitale liquido di riserva; appare pertanto indispensabile una apposita legislazione che stabilisca il limite minimo tecnicamente razionale della proprietà agricola, sotto al quale nessuna entità economica rurale possa determinarsi tanto per frazionamento ereditario quanto per atto di compra-vendita.

    b) Necessità di porre fine all'incertezza del diritto nel campo dei contratti agrari mercé una legge la quale - secondo indiscutibili principi generali di diritto - faccia salva la volontà delle parti circa i termini e il contenuto del contratto, rivaluti l'istituto della mezzadria classica, tipica e felice elaborazione della agricoltura italiana, e quanto agli altri contratti ne definisca i tipí    economico giuridici salvando la necessaria libera circolabilità delle famiglie contadine sulla terra, così per fondamentali ragioni morali e giuridiche come per profondi motivi sociali ed economici.


c) Necessità di innovare completamente la legislazione previdenziale abolendo gli attuali contributi unificati, che si sono rivelati un esoso espediente fiscale più che non un efficiente strumento previdenziale. sostituendoli con un sistema di previdenza personale e diretta per le effettive prestazioni di lavoro compiute, come quello che vige per i lavoratori degli altri settori economici; e salvo sempre il dovere dello Stato di provvedere direttamente e congruamente alle previdenze per vecchiaia e disoccupazione che, nel settore agricolo più che in altri, sono -da considerarsi una conseguenza dell'attuale ordine sociale il cui carico ricade. direttamente sullo Stato. Al problema della disoccupazione agricola -  là dove essa si rivela fenomeno endemico - lo Stato può e deve provvedere, in concomitanza con la auspicata legge di riforma agraria generale nuova. per criteri ispiratori e per strumenti esecutivi, con operazioni di migrazione interna le quali attraggano i lavoratori e le loro famiglie, senza violarne la libertà di residenza, per fondati motivi economici e sociali.

Ricordi, di Gianluigi Chiaserotti


mercoledì 3 maggio 2017

Requiem per un imperatore defunto

Di Domenico Giglio

(Pubblicato, in forma ridotta,  da  "storia  in rete" , nel numero di  gennaio)

Che Vienna, nel 2016, centenario della morte  di  Francesco Giuseppe, abbia dedicato  numerose mostre ed  esposizioni allo stesso ed  alla sua  epoca, cominciando da  Schonbrunn, il  palazzo dove  era nato il 18  agosto 1830  ed era  mancato la  sera del 21  novembre 1916, è   logico ed  opportuno, trattandosi  dell’Imperatore che vi  aveva  regnato per  68 anni, dal  lontano 2  dicembre 1848 e che vi  fu sepolto  nella Cripta  dei Cappuccini, sepolcreto  degli  Asburgo  dal  1633, il successivo  30  novembre, cripta  che  dette  il  titolo  ad  un  celebre  romanzo  storico di  Joseph Roth  ed il rituale  per accedervi  fu a sua volta  ricordato da  Franz Werfel  nel suo “Nel  crepuscolo di  un mondo”.
Questo ricordo, doveroso per  gli austriaci, per cui le  poste dell’attuale  repubblica austriaca hanno dedicato un  francobollo commemorativo del  centenario della morte  dell’Imperatore, non  vorremmo fosse occasione, in  Italia, specie  nei territori  che appartennero all’impero asburgico, per  analoghe celebrazioni, per cui nel  rispetto della  memoria storica e con  spirito sereno, permeato di  pietà cristiana, riteniamo necessario ripercorrere la  lunga vicenda terrena di  questo principe, particolarmente con  riferimento alle vicende  del nostro  processo unitario ed  anche per  smitizzare una  versione e  visione edulcorata data in alcuni film, continuamente ripetuti   nelle varie  reti  televisive, della sua   giovinezza e  del matrimonio, molto  meno  felice  di  quanto  non appaia  nella  versione hollywoodiana.
L’ascesa al trono di Francesco Giuseppe, nel  dicembre  1848, dopo  l’abdicazione praticamente imposta  all’Imperatore Ferdinando, che  visse  poi in serenità a Praga  fino al 1873, e  l’altrettanto forzata  rinuncia  del  padre, l’Arciduca  Francesco  Carlo, coronava gli  sforzi  che la madre, la  bavarese arciduchessa  Sofia, aveva   fatto, perché questo suo  figlio  primogenito, fosse  imperatore, cominciando dalla sua  educazione fin da  bambino.
Purtroppo  il  momento  della  assunzione  all’impero  non  era  dei  più felici, perché  da  mesi Vienna  e  l’Ungheria   tutta, erano  in rivolta contro  l’assolutismo  asburgico, impersonato dal  Metternich,  anche  con  eccessi come la  barbara  uccisione  del Ministro  della  Guerra, il  vecchio   conte Latour, raggiunto  nei suoi uffici, massacrato e  poi  appeso ad un  lampione! Rivolte, quasi  rivoluzioni represse   a  Vienna dalle truppe  comandate dal maresciallo Von  Windish-Graetz, ed in  Ungheria, con  l’intervento ancora  peggiore, dell’esercito  mandato dallo Zar  Nicola I, in virtù dei  principii della “Santa  Alleanza”, truppe  che  avevano  avuto  ragione dei  ribelli, così che  questo giovane di  diciotto anni, saliva su  di un trono  macchiato  di  sangue, cancellando  quella  Costituzione  che  Ferdinando, aveva, forse  a  malincuore  concessa. Ed in Ungheria, dopo  il  vittorioso intervento  russo, aprendo un  solco  parzialmente riempito  solo dopo un  ventennio, un  generale  austriaco,  Haynau, già  tristemente noto in  Italia, nel  1848, per  la  sua  repressione, che  gli  aveva  meritato  il  titolo  di “jena  di  Brescia”, fucilava   ed  impiccava  ad Arad, ben 13  generali ungheresi e  114 altri militari, le  cui  domande di grazia  erano  state  respinte, come  avverrà  pure  nel  1852 per  la  domanda  di grazia per  il  patriota  e sacerdote, Enrico  Tazzoli, reo  di un  delitto di opinione, impiccato poi a  Mantova  nel  dicembre.
Questo, mentre un  altro giovane di 28  anni, Vittorio  Emanuele  II, salito al trono il  23  marzo  1849, dopo  una  sconfitta  militare, in  quel  di Novara, aveva  mantenuto la  bandiera  tricolore e soprattutto  aveva conservato  quello Statuto, concesso  dal  padre  Carlo  Alberto, con  i relativi  ordinamenti parlamentari che  l’ Austria avrebbe  conosciuto solo nel  1867. Interessante  questo parallelo tra  un  governo, quello del  Regno  di  Sardegna, con  l’intensa attività  parlamentare e  governativa nel  decennio dal 1849 al  1859, mentre   nell’Impero d’Austria, vigeva un regime  assolutistico, da stato     di polizia, così che da  una parte si affermava  il liberalismo di Cavour  e dall’altra, mancato  nel  1852, il  principe  di  Schwarzenberg, campione del  dispotismo, non  emergeva nessuna  personalità di valore  che indirizzasse  l’Imperatore, di per sé  digiuno di esperienza  politica e poco amante  di letture, verso le  necessarie  riforme.
Così, quando  nel  1854, scoppiò quella che fu  chiamata “Guerra di  Crimea” con Francia, Regno Unito, Impero  Ottomano, unite  contro  l’Impero Russo, l‘Austria  rimase neutrale, con  grande amarezza e  delusione dello Zar  Nicola  I, che  riteneva  fosse un dovere di  Francesco Giuseppe, appoggiare militarmente la  Russia, in  ricordo e ricambio  dell’aiuto ricevuto per  debellare la rivolta  ungherese, mentre  proprio in questa  vicenda si inserì  abilmente Cavour, fortemente  appoggiato  dal  Re, mandando  un  corpo di spedizione  in  Crimea, che gli dette  così l’opportunità di  partecipare, unico  rappresentante di uno  stato italiano, al  Congresso  di  Parigi  nel  1856 e denunciare la  situazione dell’Italia, ponendo le basi di  quell’accordo con  Napoleone III, definito  due anni dopo a  Plombieres. E peggio  ancora si comportò  l’Austria, cioè l’Imperatore, che nel  1859, addirittura  lasciando all’oscuro il  proprio Ministro  degli  Esteri, il conte Buol,  inviò il 23 aprile il  famoso  “ultimatum” al  Regno di Sardegna, seguito il 27 dalla  dichiarazione di  guerra, che fece scattare la  clausola dell’alleanza  “difensiva” con l’Impero  di  Napoleone III, che  così  in  tal  modo poté  intervenire militarmente  in  aiuto al Piemonte,   portando alla vittoria, insieme con Vittorio  Emanuele II, le truppe  franco-piemontesi.
Questa inesperienza  di  Francesco Giuseppe, anche di conoscenze  dirette dell’impero, avendo fatto un solo  viaggio nel 1845 a  Venezia ed in Dalmazia (dove  in  un  disegno  si  vede  una   insegna, con  la  scritta  in  italiano,  “Osteria”), fu  pagata  cara, perché  non  bastava  da  una  parte  il  coraggio  personale, di cui aveva dato  prova  nel 1848, ancora  arciduca, nel  combattimento di  Santa  Lucia  ed  il  senso  del dovere e  dell’ordine, l’amore e  l’inclinazione al lavoro, che rispettò fino  all’ultimo  giorno  e  che  ne fecero il primo  impiegato dell’ impero, quando  invece  sarebbe  stato necessario lo  spirito d’iniziativa e  decisioni rapide e  nette, confermando un  vecchio giudizio di  Napoleone che “l’Austria arrivava  sempre troppo tardi sia  con l’esercito che con le  idee”. E sempre nel  1859 l’infelice scelta, quale comandante  dell’esercito austriaco  che doveva invadere il  Piemonte, del  maresciallo Gyulay, anziché dell’Hess, costrinse Francesco  Giuseppe, dopo i primi  insuccessi, ad assumere  personalmente il  comando delle truppe, venendo sconfitto a  Solferino e San  Martino, perdendo la  Lombardia, assegnata al  Regno  di  Sardegna.
Le incertezze  riguardavano anche  la  politica interna  oscillante tra  centralismo e  federalismo e  dominavano la politica  estera austriaca  relativamente al  problema dell’unità  germanica e del ruolo  di comando nella  Confederazione Germanica, per cui, anche in questo caso  Francesco Giuseppe  fu  abilmente giuocato da  Bismarck, il potente  cancelliere del Regno  di  Prussia, che nel 1866 lo  spinse a mobilitare per  primo, senza che  l’esercito fosse pronto  e  forzando il riluttante, ma fedele, generale  Benedeck, ad  assumenerne il  comando, con il  risultato di essere   travolto dai  prussiani di  Moltke a Sadowa, perdendo definitivamente il  primato tra gli stati  tedeschi, che così  passava dai cattolici  Asburgo ai luterani  Hoenzollern, ed il  Veneto, assegnato al  Regno d’Italia, alleata  della Prussia, in  quella  che per noi è  considerata la Terza  Guerra  d’ Indipendenza, però con un  confine  quanto mai  infelice, tra  Italia  ed  Austria,  con  il  Trentino  incuneato  tra  Lombardia  e Veneto  e  ben lontano da  Trieste. Inoltre l’Austria e  quindi l’Imperatore, a  cui era demandato  anche il  più piccolo  problema, dettero   prova dopo la  guerra, di  ingratitudine nei  confronti dell’ammiraglio  Tegetthof, il vincitore  di  Lissa e del Benedeck, sulle cui uniche  spalle  fecero ricadere la  sconfitta di Sadowa.
In questi anni si  inserisce l’amara  vicenda del fratello  Massimiliano, quel  fratello che nominato  Viceré del Regno  Lombardo - Veneto, nel  1857, aveva cercato  di  riconciliare con l’Impero   gli abitanti del  Regno, sollecitando inutilmente  Vienna a  liberalizzazioni e riforme, per cui  inascoltato era partito  sulla carducciana “fatal  Novara”, lasciando il  Castello di Miramare, con le sue “…bianche  torri, attediate per lo  ciel piovorno…”, per  salire al  trono  di  Imperatore  del  Messico, dopo essere  stato obbligato dal  fratello, prima di  partire, a firmare l’atto  di rinuncia al trono  austriaco, per  finire  poi  fucilato il  19  giugno  1867 a Queretaro, mentre pochi  giorni  prima, l’8 giugno, Francesco Giuseppe  con la moglie, la  bavarese Elisabetta, il cui fascino aveva  colpito gli ungheresi, erano incoronati  a  Budapest, Re  d’Ungheria, dando  così  origine  e  consacrazione  a quella  che  da  allora fu definita “duplice  monarchia” e l’Impero “Austro- Ungarico”. Ed  il successivo  18  agosto, a Salisburgo, si  celebravano solennemente i 37  anni  dell’Imperatore, presente  anche  Napoleone  III, con  la  moglie  Eugenia, a  cui  non rimordeva la  coscienza di aver  spinto  Massimiliano all’avventura messicana, praticamente lasciandolo solo ed  indifeso quando aveva  ritirato e reimbarcato  per la Francia, il  corpo  d’armata francese  comandato da  Bazaine.
E questo 1867 fu  anche  importante perché  finalmente l’Impero si  dotava di una  Costituzione, con il suo  parlamento, il  Reichsrat, costituzione  che avrebbe regolato  teoricamente la vita  politica austriaca fino  al  1918, ma come  commentarono diversi  storici in realtà lo Stato  era in balia dell’arbitrio  burocratico sotto  la  maschera del  costituzionalismo, anche  quando fu  concesso  il  suffragio universale  maschile ed il  parlamento raggiunse  i  507 deputati, con  233  seggi previsti per  i  tedeschi  e  255  per  gli  altri gruppi slavi, mentre solo 19 erano assegnati alle minoranze italiane, tra i quali ricorderemo  il socialista, ma  irredentista, Cesare  Battisti ed il cattolico  Alcide De Gasperi. Questa ridotta  presenza  italiana era il frutto  della politica, messa  in  atto dopo  le  nostre  guerre d’indipendenza, che avevano dato  all’Italia la Lombardia  ed il Veneto, malgrado  la “Triplice“ stipulata  nel  1882, di  favorire  croati e slavi, fomentando la loro  avversione nei  confronti  degli  italiani, modificando ad  esempio i collegi  elettorali in modo  da  ridurre o far  scomparire  la rappresentanza  italiana che  nel  1848  era maggioritaria in  Dalmazia e totale in  Istria.
L’accenno alla  incoronazione a  Budapest di Elisabetta  Regina, ci fa  soffermare  sulla figura di questa  consorte di  Francesco  Giuseppe, principessa  bavarese, sposata  a  16  anni, per  libera  scelta  del giovane  Imperatore, contravvenendo alla  volontà della madre  che  aveva invece scelto  per  lui, la sorella  maggiore  di Elisabetta, la  principessa Elena. Matrimonio effettivamente  d’amore  da  parte  imperiale, che  le  fu  fedele  per  tutta  la vita, che la  assecondò  in tutti i suoi desideri, che le scrisse sempre  lettere affettuose, non  considerando la relazione, in età più  tarda, con  l’attrice  Caterina Schratt, relazione nota  ed  anche favorita dalla  stessa Elisabetta. Diverso invece  l’atteggiamento della  giovane Elisabetta, oppressa fin dall’inizio  del matrimonio dal  rigidissimo cerimoniale  asburgico, di origine  spagnola, soffocante  per una giovane  abituata ad  una  vita libera a  contatto  con  la natura, in una  famiglia senza dubbio  di origine regale, essendo   un  ramo  cadetto  della  dinastia dei  Wittelsbach, ma non  schiava delle forme. Non  potevano  essere  due caratteri più  differenti e  lontani  fra  loro, con esigenze  diverse ed anche con  passioni diverse dai  viaggi che videro  Elisabetta andare da  Madera a Corfù, per  finire  tragicamente a  Ginevra, all’amore della  poesia , particolarmente  Heine, mentre è noto  lo  scarso interesse  culturale di Francesco  Giuseppe, tra l’altro  poco disponibile ad  accettare i progressi  tecnici dal  telefono, alle  automobili e alle  attrezzature ginnastiche  e  balneari  che  amava  invece la  consorte. Questo distacco  di  Elisabetta dai suoi  doveri di Imperatrice  va   ad esempio  confrontato, non  certo  a  suo  vantaggio, con  il  ruolo  che  quasi  negli  stessi anni veniva  svolto in  Italia,  a  favore  dell’unità nazionale  dalla Regina  Margherita, oggi  quasi  sconosciuta e  dimenticata, nei viaggi  nella penisola ed in  tutte le manifestazioni  ufficiali, sempre a  fianco  del  marito, il  Re  Umberto  I, di  cui  pure  conosceva  e  perdonava  certe  debolezze! 
Amante   della  poesia Elisabetta  era  ella  stessa  poetessa  ed  ora  dopo   oltre  un  secolo  dalla  morte  le  sue  poesie   riscoperte  recentemente  sono  state  pubblicate  in  un  libro  curato  dalla  storica  viennese  Brigitte  Hermann  e  tradotte  anche  in  italiano, che  aprono, come  sottolineato  dallo  storico  Waldimaro  Fiorentino, che  ha  recensito  questo  libro, uno  scenario  incredibile  sui  veri  sentimenti  della imperatrice, smitizzandone  il  personaggio , perché  le  sue  poesie  “sulla  famiglia  Asburgo  e  sulla  politica  imperiale  degli  anni  Ottanta  sono  a  volte  spietate, addirittura  provocatorie”  e  di  questa  spietatezza  è  prova, ad  esempio,   una  poesia  dove  dice: “voi  amati  popoli  di  questo  vasto  impero, in  gran segreto  io  vi  ammiro  tanto, perché  col  sudore  e  col  vostro  sangue, nutrite  generosi  questa  schiatta  depravata”, cioè  gli  Asburgo. E  da  queste  poesie  si  comprende    chi  avesse  ereditato  il carattere  ribelle, libertario, repubblicaneggiante di  Elisabetta  e  cioè proprio  il  figlio, l’Arciduca  Ereditario, Rodolfo, che, appena  trentenne, non  compreso  anche  lui dal  padre, gli  inferse  la  ferita  più  dolorosa  con  il  suicidio  in  quella  alba  tragica  del  29  gennaio  1889  a  Mayerling. Così , più  tardi Francesco  Giuseppe, dopo  la   morte  di  Elisabetta avvenuta  il  10  settembre  1898, pare  abbia  detto  che  nulla  nella  vita  gli  era  stato  risparmiato, mai  pensando  a  quanto  sarebbe  avvenuto  a  Serajevo  sedici  anni  dopo!
Tra  tanti  eventi  non  certo  positivi, si  arrivava, grazie  finalmente  ad  un  uomo  politico  audace  e  spregiudicato, l’ungherese  Andrassy,  nel  1878 , dopo  il  Congresso  di  Berlino, che  poneva  un  punto  fermo  alla  storica  inimicizia  tra  gli  Imperi  Russo  ed  Ottomano, il  congresso  da  cui  l’ Italia  seppe  solo  uscire  con  le  “mani  nette”, alla  assegnazione  all’Impero  Austro-Ungarico, della  Bosnia-Erzegovina  in  amministrazione  fiduciaria, che  nel  1908  sarebbe  divenuta  annessione, rafforzandolo    nei  Balcani  e  dando  inizio  a  quel  lungo  periodo  di  pace. Periodo  di  cui  si  giovò  l’intera  Europa, ma  particolarmente  l’Impero  asburgico, per  la  parte  economica  e  per  lo  sviluppo  industriale, anche  se  nel  suo  interno  crescevano  le  rivalità  delle  nazionalità  componenti  questo  grande  insieme  multietnico, di  oltre  cinquanta  milioni  di  abitanti, ed  apparivano   degli  spunti  antisemita. In  questo  scenario  la  figura  di  Francesco  Giuseppe, fotografato  in  centinaia  di  occasioni diveniva  simbolica  e  quasi  carismatica, assurgendo  ad  elemento  unificatore, anche  se  negli  ambienti  più  qualificati  culturalmente  e  politicamente  si  capiva   che  il  mantenimento  dello  “status  quo”  non  solo  non  risolveva  i  problemi, ma  lentamente  li  aggravava  e  quindi  non  bastava  a  fermare   il declino  la  ripetuta  immagine  dell’ Imperatore, ancora  alto, snello  e  sempre  elegante  nelle  sue  divise, sia  nei  balli  di  Corte  che  nelle  riviste  militari  od  anche  a  caccia che  era  forse  la  sua  unica  passione  oltre  il  lavoro  di  ufficio. Ed in  tutte  queste  manifestazioni  e  nelle  sue  vacanze  nei  territori  dell’Impero, sembrava  essere  vicino  al  popolo, anche  se  riservava  la  stretta  della  sua  mano  solo  all’alta  nobiltà!  E  di  questa sterile  nostalgia  c’è  chi si  nutre  ancor  oggi  in  varie  parti  dell’ex  impero, meno  in  Austria,  tranne  forse  il  Tirolo.
In  questo  periodo  di  pace, che  permetteva  anche  al  giovane  Regno  d’Italia, di  consolidarsi  all’interno  e  di  trovare  il  suo  ruolo  nel  concerto  europeo  delle  grandi  potenze , quando  Europa  voleva  dire  il  Mondo, sia  Vittorio  Emanuele  II, nel  1873  ed  Umberto  I, nel  1881 , si  recavano  in  visita  a  Vienna, visite  ricambiate  da  Francesco  Giuseppe  a  Venezia, non  volendo  venire  a  Roma, dove  il  Pontefice  non  riconosceva  l’annessione  all’ Italia, considerando  i  cattolici  Savoia, come  usurpatori. Nasceva  così  in  Italia, il  problema  dell’irredentismo, con  la  relativa  reazione  anti italiana, da  parte  austriaca, con  punte  di  frizione  come  quando  il  triestino  Guglielmo  Oberdan(k), per  un  presunto  possibile  attentato  all’Imperatore  veniva  impiccato  nel  1882, malgrado  la  domanda  di  grazia  presentata  dalla  madre  e gli  appelli  di  numerose personalità  tra  le  quali  Victor  Hugo. In  questa  ed  in  altre  occasioni  il  governo  italiano, considerando  l’alleanza  difensiva  conclusa  con  gli  Imperi  Germanico  ed  Austro-Ungarico, si  comportò  sempre  con  estrema  correttezza  nei  confronti  degli  alleati, come  quando  Giolitti, Presidente  del  Consiglio, nel  1911, fu  costretto  a  censurare  l’ode  di  Gabriele  d’Annunzio, ”La  Canzone  dei   Dardanelli”,  in  quanto  “ingiuriosa  verso  una  potenza  alleata  e  verso  il  suo  sovrano”, censura  da  cui  derivò  il  vero  e  proprio  odio del  poeta  per   Giolitti, culminato  nel  1915, in  quanto  nella  canzone  Francesco  Giuseppe  era  indicato  come  “…angelicato  impiccatore, l’angelo  dalla  forca  sempiterna..” e  l’Austria   come  “…la  schifiltà  dell’aquila  a  due  teste, che  rivomisce  come  l’avvoltoio, le  carni  dei  cadaveri  indigeste…”.
Nessuno  in  tutto  questo  periodo  voleva  una  guerra  e  realisticamente  il  Regno  d’Italia  pensava  a  soluzioni  diplomatiche  per  la  soluzione  degli  italiani  irredenti, se  non  fosse  intervenuto  il  28  giugno  del  1914, a  Serajevo,  capitale  della  Bosnia –Erzegovina, l’attentato  e  la  morte  dell’ Arciduca  Ereditario, Francesco  Ferdinando, e  della  moglie  morganatica  Sofia  Chotek, ricordati, anche  loro , nel  centenario  del  triste  evento, incredibile  a  dirsi, dalle  poste  della  repubblica  austriaca, con  l’emissione  di  un  “foglietto”, contenente  due  francobolli  con  i  loro ritratti!  Francesco  Ferdinando, nipote  di  Francesco  Giuseppe, in  quanto  figlio del fratello minore  dell’ Imperatore,  succeduto  nella  linea  ereditaria, dopo  la  morte  dell’unico  figlio  maschio, l’arciduca  Rodolfo, era  uomo  dal  carattere  deciso  come  aveva  dimostrato  anche  nel caso  del  suo  matrimonio  con  una  nobile  di  modesto  rango, che  non  sarebbe  mai  potuto  diventare  imperatrice, né  i  suoi  figli  ereditare  il  trono, ed  era  di  temperamento  autoritario,  diverso  da  quello  dello  zio, ed  aveva  progetti  di  ristrutturazione  dell’impero  per  dare  spazio a  boemi e  slavi, cambiandone  completamente  il  volto  e  frenandone  la  dissoluzione.  Questo  assassinio  all’inizio, oltre  allo  sdegno, non  aveva  generato  particolari  reazioni, ma  fu  successivamente  preso  a  motivo, da  parte  della  classe  dirigente  militare  e  politica, più austriaca   che  ungherese, per  dare  al  Regno  di  Serbia, considerato  mandante  dell’attentato  e da  alcuni  definito  “il  Piemonte  dei  Balcani”, una  solenne  lezione, dimentichi  che  sugli  slavi  ortodossi  esisteva  l’alta  protezione  del’ Impero  Russo. Così  si  ripeteva  l’errore  dell’ultimatum  del  1859  e  si  metteva  il  vecchio, ottantaquattrenne, Imperatore, quasi  di  fronte  al  fatto  compiuto.
In  effetti  Francesco  Giuseppe  non  era  più  per  le  guerre, ricordando  Solferino, con  le  migliaia  di  morti  e  feriti, lui  che  lì  era  stato  presente, ma  “ingravescente  aetate”, non  aveva  più  sufficiente  energia  per  opporsi  ai  suoi  sconsiderati  ministri, che  arrivavano  anche  ad  affermare  fatti  inesistenti, per  cui, con  la stanca  mano  appose  la  firma  alla  dichiarazione  di  guerra  alla  Serbia, mai  pensando  che  con  quella  sottoscrizione  avrebbe  dato  inizio  a  quella  che  fu  poi  definita  “Prima  Guerra  Mondiale”  e  posto  fine  non  solo  al  suo  impero, ma  a  tutto  il  principio  monarchico  predominante  in  una  Europa  che  al  momento  vedeva  solo  tre  repubbliche, Portogallo, Svizzera  e  Francia, e  dopo  avrebbe  visto  proprio  l’Austria  proclamare  la  repubblica  e  la  decadenza  della  sua  Casa  e  cadere  altri  tre  imperi, germanico, russo  ed  ottomano, tutti, anche  loro, sostituiti  da  repubbliche, cambiando   così  l’aspetto  geopolitico  ed  istituzionale dell’Europa.

Domenico  Giglio

Bibliografia;
Elsabetta  d’Austria –“Diario  poetico” – a  cura  e  prefazione  di  Brigitte  Harman – ed.MCS – Trieste
Eugenio  Bagger – “Francesco  Giuseppe” – ed. Mondadori – 1929
Francois  Feito – “Requiem   per  un  Impero  defunto” – ed. “Il  giornale” – 1990
Franz   Werfel – “ Nel  crepuscolo  di  un  mondo” – ed. Mondadori – 1950
Gabriele  d’Annunzio – “Merope” -  ed.Il  Vittoriale  degli  italiani - 1943.
Joseph  Roth – “ La  marcia  di  Radetzki” –ed. Adelphi- 1987
Joseph  Roth  - “La  cripta  dei  Caoouccini” – ed.  Adelphi
Nora  Fugger  - “Gli  splendori  di  un  impero “ . ed. Mondadori
Stefan  Zweig – “Il  mondo  di  ieri “  -ed. Mondadori  - 1946
Waldimaro  Fiorentino – “Nessuna  nostalgia  ….” – da  “Il  sole -24  ore” del  12  agosto  1995  ed  altri  articoli
Waldimaro  Fiorentino – “La  prima  guerra  mondiale “ – ed. Catinaccio - 2015

lunedì 1 maggio 2017

Alla scoperta delle opere d’arte di Casa Savoia

A Racconigi, prosegue sino al 16 maggio l’iniziativa “Residenze Reali, Reali sensi: la vista”, promossa da Turismo Torino per scoprire le dimore di Casa Savoia attraverso esperienze legate all’utilizzo dei cinque sensi.


Al castello di Racconigi è in corso l’iniziativa “Visti da vicino”, per conoscere in maniera approfondita alcune opere provenienti dalle collezioni conservate nella reggia sabauda. Con la guida di uno storico dell’arte, vengono presi in esame i dettagli storici e artistici di un’opera d’arte, illustrandone materia, tecnica ed eventuali restauri. Il 2 maggio sarà esposto al pubblico il “Ritratto di Maria Teresa di Lorena”, di Pietro Benvenuti, mentre il 16 maggio vi sarà l’ultimo appuntamento con il “Ritratto di Carlo Emanuele III con il figlio”, realizzato dalla pittrice Maria Giovanna Battista Clementi detta “La Clementina”. Continuano inoltre le visite al castello dal martedì alla domenica con orario continuato 9-19 (con apertura del parco dalle 10). Sono invece state annullate le visite al torrione del Guarini, in programma il 14 e 21 maggio, per non disturbare la nidificazione da parte delle cicogne.
Possono usufruire di tariffe agevolate i visitatori della palazzina di Caccia di Stupinigi che presenteranno il biglietto d’ingresso al castello entro tre mesi dall’acquisto (e viceversa), grazie alla convenzione siglata tra la Fondazione Ordine Mauriziano e il polo museale del Piemonte.

Il libro azzurro sul referendum - V cap. - 3-4

Norme per lo svolgimento dei referendum istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso N. 219  = Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1946, n. 102).



UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà dell Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei
comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'Interno e per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. - Le schede di votazione per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del Ministro dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B (allegato al presente decreto) [omissis] e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esse riproducono due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta alla stella di Savoia come contrassegno della Monarchia, nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell'Italia.

Art. 2. - Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno nella apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante: Repubblica o Monarchia.

Art. 3. - Il numero degli scrutatori, previsto dell'art 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, di cui i due più anziani assumono la funzione di vicepresidente.

Art. 4. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio elettorale, il Presidente della Sezione provvede all'autenticazione delle schede per il  referendum con le modalità prescritte dai primi cinque comma dell'art. 37 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74; successivamente provvede, con le stesse modalità, all'autenticazione delle schede per le elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente. 
Le schede autenticate sono depositate in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere indicato, rispettivamente «schede per il referendum istituzionale» e «schede per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente». 
Entrambe le urne in dotazione della sezione debbono restare, durante queste operazioni completamente vuote per essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le schede del «referendum» e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.

Art. 5. - La disposizione dell'art. 38 secondo comma del Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, ti. 74, è estesa alle schede di votazione per il referendum: tanto queste quanto quelle per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono tolte.

Art. 6. - Tutte le volte in cui nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della  «prima urna» e della «seconda urna», anche con espressioni equivalenti, tali espressioni si intendono rispettivamente sostituite da quelle: «apposita cassetta o scatola» e «urna destinata a ricevere le schede, dopo l'espressione del voto».

Art. 7. - Il Presidente della sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per il «referendum» istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo comma, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74. 
All'atto della consegna, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto per il referendum, astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la scheda del referendum  deve essere chiusa e restituita separatamente da quella dell'elezione del Deputati all'Assemblea Costituente, ma contemporaneamente ad essa. 
Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 44 sopra citato.

Art. 8. - L'art. 48 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 48. - La votazione deve proseguire sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500 iscritti. Tuttavia gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono ammessi a votare.
Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il Presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50 primo comma n. 4, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di esse a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il Presidente ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici. Decorso quest'ora, nessuno può più votare ».

Art. 9. - Le operazioni previste dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche per le operazioni relative al referendum istituzionale.

A modificazione del disposto dell'art. 52, secondo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del Decreto predetto è fissato, per tutte le sezioni alle ore dodici del giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

I pieghi contenenti i documenti concernenti le operazioni del referendum devono essere sempre separati da quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.

Art. 10. - Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, n. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 75.
Nelle sezioni indicate nel comma precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, primo comma, n. 1 del citato decreto.

Art. 11. - All'ora indicata nel secondo comma dell'art. 9 per le sezioni con più di 500 iscritti, appena compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il Presidente procede allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del citato Decreto, per quanto riguarda l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente.

Subito dopo l'ultimazione dello scrutinio di cui al comma precedente e compiuti gli adempimenti di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza prosegue per I.ci spoglio dei voti del referendum istituzionale.

A tal fine uno scrutatore, designato dalla corte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione dei voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale (Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è astenuto da qualsiasi indicazione, passa, indi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti conferiti rispettivamente alla Repubblica o alla Monarchia e del numero delle astensioni dal referendum. E segretario proclama ad alta voce i voti dati alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede dei referendum non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Art. 12. - Sono estese alle operazioni di scrutinio del referendum istituzionale le disposizioni dell'art. 53, primo comma, numeri 3, 4 e comma successivi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n 74 in quanto applicabili.
I verbali relativi alle operazioni del referendum istituzionale sono sempre distinti da quelli relativi alle operazioni per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente

Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le dodici ore del secondo giorno successivo a quello dell'inizio della votazione

Art. 13. - Appena ultimato lo scrutinio dei voti del referendum, il Presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è immediatamente chiuso in un piego il quale deve essere sigillato con bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente o da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: «verbale del referendum istituzionale».

L'adunanza è poi sciolta e il Presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al referendum istituzionale, agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con le modalità ivi stabilite.

Art. 14. - Le disposizioni dell'art. 55 del Decreto Legislativo Luogotenenziale lo marzo 1946, n. 74, si applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.

Art. 15. - Sono nulli i voti per il referendum quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente Decreto;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;

3) non esprimono il voto per alcuno dei due contrassegni, o lo esprimono per entrambi, o non offrono la possibilità di identificare il contrassegno prescelto.

E' valido il voto se il segno è apposto direttamente sol contrassegno anziché nella casella a fianco di esso.

Art. 16. - La Corte d'appello o il Tribunale, costituiti in officio centrale circoscrizionale ai termini dell'art. 18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti relativi al referendum istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti del Decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del referendum in tutte le sezioni elettorali del collegio.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al referendum in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente decreto.
Ai fini indicati nel comma precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le sezioni e ne dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, dei quali tino è depositato nella cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul referendum di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla Corte di Cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 17. - La Corte di Cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal primo Presidente e alla quale partecipano sei Presidenti di sezione e dodici consiglieri con l'intervento del Procuratore Generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di e, quelli attribuiti alla Monarchia, in tutti i collegi e fa la proclamazione dei risultati del referendum.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il primo Presidente della Corte dì Cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare all'adunanza di cui al comma precedente, nonché di due Presidenti di sezione e tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso di assenza o impedimento. Il cancelliere capo della Corte di Cassazione, che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere stesso.

Un esemplare del verbale è immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente, il secondo è depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione e il terzo è inviato al Ministero di Grazia e Giustizia che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18. - Le proteste, ed i reclami relativi alle operazioni del referendum possono essere presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finché questi sono in funzione, ovvero alle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali circoscrizionali o della Corte di Cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione. Le Cancellerie ne rilasceranno ricevuta. 
Le Cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, provvederanno all’immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di Cassazione mediante corriere speciale, di tutte le proteste o i reclami ricevuti.


Art. 19 - Alla Corte di Cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo delle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa Corte di Cassazione, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum. 
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. 
La Corte di Cassazione emette il giudizio definitivo, previsto dal 1° comma, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.
Si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 17.

Art. 20. - L'ultimo comma dell'art. 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Al Presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di lire 50O, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 5°, a norma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5° spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 22. - Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946.

    UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi - Nenni - Romita - Togliatti

Visto il Guardasigilli: Togliatti.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 aprile 1946.

Atti del Governo, registro n. 9, foglio m 208 - Frasca.



D. L. 16 marzo 1946 per la convocazione dei comizi 

elettorali e per il Referendum per il giorno 2 giugno 1946 

(Gazzetta Uff. 23 marzo 1946, n. 69).

Art. 1 - « I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno per deliberare mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i Deputati all'Assemblea costituente.

E' fatta eccezione per il collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti. Il collegio elettorale Trento-Bolzano, resta, ai fini dell'applicazione del comma precedente, limitato alla sola provincia di Trento, che, eleggerà 5 deputati ».

domenica 30 aprile 2017

La scomparsa del Senatore Toth




Il Circolo REX che ebbe tra i suoi conferenzieri il sen. Toth  si unisce al rimpianto per questa nobile figura di patriota.

Rimpianto condiviso anche da tutto lo staff di Monarchici in Rete.
Le nostre condoglianze alla famiglia dell'illustre Senatore ed a tutta la comunità giuliano dalmata in esilio.

Lucio Toth, la coscienza e il coraggio di un italiano

Ottenne la legge istitutiva del Giorno del Ricordo

di ilTorinese pubblicato venerdì 28 aprile 2017

di Pier Franco Quaglieni

La numerosa comunità giuliano, dalmata, istriana e fiumana di Torino e del Piemonte è in lutto, ma in lutto sono tutti gli Italiani che ritengono che le terre dell’Adriatico orientale fossero italiane e che l’infoibamento di 15 mila italiani e la cacciata di altri 350 mila dopo il trattato di pace del 1947,fossero iniquità feroci da denunciare e condannare come infamie: è morto a Roma il senatore della Repubblica Lucio Toth, magistrato di Cassazione a riposo ,presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia dal 1992 al 2012.Seppe guidare la riscossa degli esuli della diaspora adriatica, ottenendo la legge istitutiva del Giorno del Ricordo che ancora dopo molti anni non sempre viene rispettata ogni 10 febbraio, come si dovrebbe fare. A Torino viene sempre ricordata, ma non nelle scuole che ignorano la ricorrenza, anche nel 70° della cessione alla Jugoslavia delle  regioni orientali. Ho condiviso con lui passione civile e patriottica, ho partecipato a suoi convegni e lui ha partecipato ad eventi in cui ha portato la sua straordinaria esperienza di giurista e di storico. E’ stata la poetessa zaratina Liana de Luca ad avvicinarmi al dramma delle foibe e dell’esodo:la scuola non mi aveva detto mai nulla e fu Liana ad offrirmi l’opportunità di capire una pagina di storia ignorata per decenni che solo Gianni Oliva ha svelato con i suoi libri coraggiosi. Lucio era un gentiluomo di antico stampo, uno dei rarissimi esempi dove l’essere stato magistrato indipendente non configgeva con l’essere stato parlamentare.

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