NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

domenica 13 settembre 2026

Il Re costava meno - II

 

Sulle orme dello Statuto Albertino

Con l'avvento al trono di Carlo Alberto nel 1831 (e cioè col passaggio della discendenza dal ramo diretto di Casa Savoia a quello collaterale dei Carignano), volendo il nuovo Re chiarire ogni rapporto di debiti e crediti fra la sua amministrazione e le Regie Finanze, si addivenne ad una convenzione che porta la data del 16 maggio 1832. Il Sovrano, intendendo sgravare il suo patrimonio particolare di certe passività ascendenti in totale a L. 1.943.124,25 faceva cessione allo Stato sardo di beni mobili e immobili per una somma valu­tata L. 6.706.932,02. Fra gli immobili troviamo a Torino il palazzo Carignano (poi sede del Senato Subalpino) valutato in blocco assieme a beni rustici siti nei territori di Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerleone e Caselle, in L. 2.010.000; il teatro omonimo con annessavi casa di reddito, il tutto stimato allora L. 345.000. Nel minuto e lungo inventario compilato dalle Regie Finanze in data 20 gennaio 1832 troviamo fra i beni mobili ceduti una quantità enorme di argen­teria, bronzi, biancheria, brillanti, cavalli, suppellet­tili da tavola e da cucina, nonché 364 fra quadri e miniature artistiche, il tutto destinato ad abbellire la residenza della Corte, residenza di proprietà del dema­nio dello Stato.

La differenza tra le passività del patrimonio pri­vato e l'ammontare delle cose cedute dal Principe siano mobili che immobili, conteggiata in L. 4.763.807.47

     concordate in L. 3.891.271 e centesimi 54 e mezzo

 doveva essere pagata parte in beni, parte in numerario, od in rendite del Debito Pubblico ad arbitrio del Sovrano, dalle Regie Finanze al Patrimonio stesso, in riconoscimento dei « miglioramenti ed aumenti - così scriveva il Procuratore Generale nella sua relazione
apportati, e spettanti al patrimonio, col diritto di ripeterle, ma doversi contestare per il fatto potes­sero ascendere ad una somma così grandiosa, da doversi considerare quali spese di manutenzione e riparazione, cui il Principe appannaggiato è tenuto di sopportare, e non già come miglioramenti ed aumenti ripetibili».

Questo atteggiamento di Carlo Alberto costituisce un episodio che illumina la sua figura di Principe gene­roso e disinteressato. Troviamo infatti scritto nella Relazione del Procuratore Generale in data 28 mar­zo 1832: «Bello esempio gli è questo per certo. Eccel­lentissimi Signori, che la storia imparziale registrerà nelle sue pagine quello di vedere il Re, negli ordini nostri politici, padrone assoluto di regolare con un motu proprio i suoi interessi colle Regie Finanze, spo­gliarsi, starei per dire, di questa sua autorità, commet­tendone l'esercizio agli stessi suoi ufficiali! ».

Il principio fondamentale sulla dotazione della Corona veniva in seguito consacrato nello Statuto albertino in questi termini:

Art. 19. — «La dotazione della Corona è conser­vata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

«  Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistin­tamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro respon­sabile.

«  Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabi­lita per la durata di ogni Regno dalla prime legisla­tura dopo l'avvenimento del Re al trono.

Art. 20. — «Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patri­monio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo Regno.

«  Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. — «Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio all'appannaggio dei Principi della famiglia e del san­gue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse ed al dovario delle Regine ».

Fu così che il nuovo regime costituzionale instau­rato nel 1848 ebbe importanti ripercussioni cambiando completamente l'impronta sulle residenze Reali. Ville, parchi e castelli passarono dalla proprietà privata del Sovrano allo Stato: palazzo Madama di Torino, il castello del Valentino, l'attuale prefettura, il teatro Regio, i palazzi Reali di Chambery, Genova, Torino, Nizza, Cagliari, Stupinigi, Moncalieri, ecc. Di queste lo Stato ne destinò alcune quale dotazione della Corona e altre vennero incorporate nel demanio. Rimasero di proprietà privata di Casa Savoia soltanto Racconigi, Pollenzo ed alcune località di poca importanza.

Ritengono alcuni storici che il regolamento della lista civile e dei beni della Corona sia stato compilato sotto il Regno di Carlo Alberto il quale sarebbe venuto in questa determinazione al fine di impedire, essi di­cono, ai figli Vittorio Emanuele e Ferdinando, propensi alle spese, di dissipare il patrimonio. Inoltre questi storici intendevano classificare tutti i cosiddetti beni della Corona come una proprietà dello Stato e per esso il demanio. Sono gli stessi i quali affermano che un bene qualsiasi, palazzo o mobile, ivi compresi i gioielli e le opere d'arte quando cessa di essere asse­gnato alla Corona, passa automaticamente al demanio dello Stato. Tesi assurda e che non regge, come dimo­streremo più avanti.

La legge sulla Dotazione della Corona con la quale si ebbe una sistemazione regolare dei rapporti econo­mici e finanziari fra la Famiglia Reale e lo Stato, venne promulgata da Vittorio Emanuele II il 16 marzo 1850 e porta il n. 1004: in essa si stabilisce la dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno, dotazione che «si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili, e della corresponsione di un'annua somma dalle finanze dello Stato». Più precisamente la dota­zione in beni immobili «comprenderà i palazzi. i fabbricati ed i terreni indicati nell'elenco A ». Mentre la dotazione dei beni mobili comprenderà le gioie, perle preziose, le statue, i quadri, compresi quelli della R. Galleria, i medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, i vasellami e gli oggetti tutti in argento ed oro, le biancherie e gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti nei palazzi. La discussione intorno alla legge fu ampia e vi intervennero i migliori giuristi allora al Parlamento ed al Senato subalpino, compreso Camillo Cavour.

La lista civile veniva fissata in lire quattro milioni annui, cifra inferiore alla media dei dieci anni antece­denti al periodo albertino che era stata di lire quattro milioni e 633 mila. Essa mirava soprattutto alla distin­zione dei servizi pubblici per la difesa militare da quelli dell'amministrazione civile che si venne attuando quando si rese necessaria la distinzione della personalità dello Stato dalla persona del Principe, conseguenza dell'affermarsi del regime costituzionale rappresen­tativo.

Era la conferma del desiderio di Carlo Alberto il quale, dice Michelangelo Castelli nei suoi Ricordi, «scrupoloso osservatore delle leggi che regolavano la finanza, e benché assoluto in questo come in tutto il resto, si fissò una lista di 4 milioni, che non volle mai sorpassare, contraendo in certe occasioni debiti in prorio con guarentigia sul suo patrimonio privato ».

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