Sulle orme dello Statuto
Albertino
Con l'avvento al trono di
Carlo Alberto nel 1831 (e cioè col passaggio della discendenza dal ramo diretto
di Casa Savoia a quello collaterale dei Carignano), volendo il nuovo Re
chiarire ogni rapporto di debiti e crediti fra la sua amministrazione e le Regie
Finanze, si addivenne ad una convenzione che porta la data del 16 maggio 1832.
Il Sovrano, intendendo sgravare il suo patrimonio particolare di certe
passività ascendenti in totale a L. 1.943.124,25 faceva cessione allo Stato
sardo di beni mobili e immobili per una somma valutata L. 6.706.932,02. Fra
gli immobili troviamo a Torino il palazzo Carignano (poi sede del Senato
Subalpino) valutato in blocco assieme a beni rustici siti nei territori di
Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerleone e Caselle, in L. 2.010.000; il
teatro omonimo con annessavi casa di reddito, il tutto stimato allora L.
345.000. Nel minuto e lungo inventario compilato dalle Regie Finanze in data 20
gennaio 1832 troviamo fra i beni mobili ceduti una quantità enorme di argenteria,
bronzi, biancheria, brillanti, cavalli, suppellettili da tavola e da cucina, nonché
364 fra quadri e miniature artistiche, il tutto destinato ad abbellire la
residenza della Corte, residenza di proprietà del demanio dello Stato.
La differenza tra le passività
del patrimonio privato e l'ammontare delle cose cedute dal Principe siano
mobili che immobili, conteggiata in L. 4.763.807.47
—
concordate in L. 3.891.271 e centesimi 54 e
mezzo
— doveva essere pagata parte in beni, parte in
numerario, od in rendite del Debito Pubblico ad arbitrio del Sovrano, dalle
Regie Finanze al Patrimonio stesso, in riconoscimento dei « miglioramenti ed
aumenti - così scriveva il Procuratore Generale nella sua relazione
apportati, e spettanti al patrimonio, col
diritto di ripeterle, ma doversi contestare per il fatto potessero ascendere
ad una somma così grandiosa, da doversi considerare quali spese di manutenzione
e riparazione, cui il Principe appannaggiato è tenuto di sopportare, e non già
come miglioramenti ed aumenti ripetibili».
Questo atteggiamento di Carlo
Alberto costituisce un episodio che illumina la sua figura di Principe generoso
e disinteressato. Troviamo infatti scritto nella Relazione del Procuratore
Generale in data 28 marzo 1832: «Bello esempio gli è questo per certo. Eccellentissimi
Signori, che la storia imparziale registrerà nelle sue pagine quello di vedere
il Re, negli ordini nostri politici, padrone assoluto di regolare con un motu
proprio i suoi interessi colle Regie Finanze, spogliarsi, starei per dire,
di questa sua autorità, commettendone l'esercizio agli stessi suoi ufficiali!
».
Il principio fondamentale
sulla dotazione della Corona veniva in seguito consacrato nello Statuto albertino
in questi termini:
Art. 19. — «La dotazione
della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media
degli ultimi dieci anni.
« Il Re
continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non
che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto
inventario a diligenza di un ministro responsabile.
« Per
l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno
dalla prime legislatura dopo l'avvenimento del Re al trono.
Art. 20. — «Oltre i beni,
che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio
ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o
gratuito durante il suo Regno.
« Il Re
può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per
testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la
quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi
che reggono le altre proprietà.
Art. 21. — «Sarà provveduto
per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla
maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio all'appannaggio dei
Principi della famiglia e del sangue Reale nelle condizioni predette; alle
doti delle Principesse ed al dovario delle Regine ».
Fu così che il nuovo regime
costituzionale instaurato nel 1848 ebbe importanti ripercussioni cambiando
completamente l'impronta sulle residenze Reali. Ville, parchi e castelli
passarono dalla proprietà privata del Sovrano allo Stato: palazzo Madama di
Torino, il castello del Valentino, l'attuale prefettura, il teatro Regio, i
palazzi Reali di Chambery, Genova, Torino, Nizza, Cagliari, Stupinigi,
Moncalieri, ecc. Di queste lo Stato ne destinò alcune quale dotazione della
Corona e altre vennero incorporate nel demanio. Rimasero di proprietà privata
di Casa Savoia soltanto Racconigi, Pollenzo ed alcune località di poca
importanza.
Ritengono alcuni storici che
il regolamento della lista civile e dei beni della Corona sia stato compilato
sotto il Regno di Carlo Alberto il quale sarebbe venuto in questa
determinazione al fine di impedire, essi dicono, ai figli Vittorio Emanuele e
Ferdinando, propensi alle spese, di dissipare il patrimonio. Inoltre questi
storici intendevano classificare tutti i cosiddetti beni della Corona come una
proprietà dello Stato e per esso il demanio. Sono gli stessi i quali
affermano che un bene qualsiasi, palazzo o mobile, ivi compresi i gioielli e le
opere d'arte quando cessa di essere assegnato alla Corona, passa
automaticamente al demanio dello Stato. Tesi assurda e che non regge, come dimostreremo
più avanti.
La legge sulla Dotazione
della Corona con la quale si ebbe una sistemazione regolare dei rapporti
economici e finanziari fra la Famiglia Reale e lo Stato, venne promulgata da
Vittorio Emanuele II il 16 marzo 1850 e porta il n. 1004: in essa si stabilisce
la dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo Regno, dotazione che «si
comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili, e della corresponsione
di un'annua somma dalle finanze dello Stato». Più precisamente la dotazione in
beni immobili «comprenderà i palazzi. i fabbricati ed i terreni indicati
nell'elenco A ». Mentre la dotazione dei beni mobili comprenderà le gioie,
perle preziose, le statue, i quadri, compresi quelli della R. Galleria, i
medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, i
vasellami e gli oggetti tutti in argento ed oro, le biancherie e gli arredi ed
effetti mobili d'ogni sorta esistenti nei palazzi. La discussione intorno alla
legge fu ampia e vi intervennero i migliori giuristi allora al Parlamento ed al
Senato subalpino, compreso Camillo Cavour.
La lista civile veniva fissata
in lire quattro milioni annui, cifra inferiore alla media dei dieci anni
antecedenti al periodo albertino che era stata di lire quattro milioni e 633
mila. Essa mirava soprattutto alla distinzione dei servizi pubblici per la
difesa militare da quelli dell'amministrazione civile che si venne attuando
quando si rese necessaria la distinzione della personalità dello Stato dalla
persona del Principe, conseguenza dell'affermarsi del regime costituzionale
rappresentativo.
Era la conferma del desiderio
di Carlo Alberto il quale, dice Michelangelo Castelli nei suoi Ricordi, «scrupoloso
osservatore delle leggi che regolavano la finanza, e benché assoluto in questo
come in tutto il resto, si fissò una lista di 4 milioni, che non volle
mai sorpassare, contraendo in certe occasioni debiti in prorio con guarentigia
sul suo patrimonio privato ».

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