NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

martedì 29 giugno 2021

Il Libro azzurro sul referendum Cap XXII - 1

 


XXII.

La questione istituzionale

esiste ed è aperta

 

a)    giuridicamente;

b)    politicamente.

1) L'art. 139 della Costituzione.

2)    L'On. Reggio d'Aci.

3)    L'On. Bruno Villabruna.

4)    L'Avv. Roberto Cravero.

5)    L'On, Gennaro Patricolo.

6)    Il Comandante Lauro.

7)    L'On. Corbino e l'On. Tonengo.

8)    L'On. Spano e l'On. Scelba.

9)    «La Gazzetta del Popolo », « Il Tempo », Il Senatore Luigi

Sturzo ne « La Stampa ».

10) L'On. Alcide De Gasperi e una nota ufficiosa sul problema istituzionale.

 

 

« Una nazione non può spogliarsi della facoltà di mu­tare, con mezzi legali, le sue leggi politiche, né in alcun modo abdicare al suo potere costituente ».

C. di Cavour (« Il Risorgimento », 10 marzo 1848).


«Non ho pensato e non penso a complotti, a congiure, a ritorni di romanzi politici; ciò non rientra né nel mio stile né nelle nostre tradizioni.. Potrei ritornare soltanto se chiamato da tutti gli Italiani.. La Monarchia deve servire l'Italia e non l'Italia la Monarchia.. Suo massimo titolo di onore è di aver aumentato l'unità della Peni­sola.. Non potrebbe mai macchiarsi di manifestazioni fa­ziose.. L'onore conta più della gloria..».

UMBERTO II

L'art. 139 della Costituzione

L'art. 139 della Costituzione stabilisce: «La forma repubbli­cana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Nella formula originaria era detto che la forma repubblicana era «definitiva»; successivamente su proposta dell'On. Nobile e in se­guito a relazione dell'On. Gronchi la dizione accettata dall'On. Paolo Rossi, a nome della Commissione, e approvata fu «la forma repub­blicana non è soggetta a revisione costituzionale».

Vari deputati fra i quali gli on. Damiani, Rodi, Condorelli, Codacci-Pisanelli e Russo-Perez avevano proposto la soppressione del­l'articolo come gesto di pacificazione.

L'on. Gronchi ha precisato il significato dell'articolo: «La que­stione del regime repubblicano è stata decisa da una consultazione del popolo attraverso il «referendum»; essa non può essere quindi pa­ragonata ad alcun'altra questione e norma che durante la discussione è stata formalmente discussa e decisa dall'Assemblea Costituente. È’ evidente che data l'origine attraverso la quale l'attuale forma dello Stato è nata e va consolidandosi, non potrebbe essere modificata che da una consultazione diretta della stessa forza con la quale è sorta» (1).

«L'art. 139 della Costituzione inibisce ancora la revisione della forma repubblicana dello Stato. Questa disposizione ha un valore essenzialmente politico, poiché nessuna disposizione può impedire la abrogazione pura e semplice d'un tale articolo». (2).

 

«Non può essere a termine dell'articolo 139 della costituzione oggetto di revisione costituzionale, e pertanto oggetto di una proposta di legge, la forma repubblicana dello Stato. Questa disposizione, che si trova anche nella costituzione francese del 1946, è uguale a quella introdotta nella costituzione francese della terza repubblica con la revisione costituzionale del, 14 agosto 1884: «la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision», identica pertanto all'art. 139: «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

«Tale disposizione per l'aspetto giuridico, come avevamo notato nella prima edizione del nostro trattato, per la norma francese, costituisce una garanzia politica ma non è tale da garantire l'integrità della forma repubblicana, per la ragione molto semplice che se risulta illegittima qualsiasi forma di revisione, e quindi tale articolo limita la competenza di iniziativa di tutti gli organi ed enti che hanno tale competenza, non può impedire la proposta di abrogazione pura e semplice della norma stessa, dato che l'abrogazione pura e semplice della norma non si identifica per l'oggetto con la revisione della forma di governo, e quindi è da applicarsi il principio generale per cui una norma eccezionale è da interpretarsi restrittivamente, cosicché tale norma può spiegare il suo effetto sulla iniziativa della revisione della forma repubblicana e rendere pertanto incostituzionale qualsiasi legge che tale revisione contempli, ma non può significare che sia inibita la abrogazione pura e semplice dell'articolo.

 

«  Vi è ancora da aggiungere che l'inibizione della revisione di una norma incide sulla competenza dell'organo che ha competenza per la legislazione costituzionale di cui viene a limitare i poteri e tale limi­tazione proviene non già da un organo gerarchicamente superiore, ossia capace di limitare la competenza di un organo subordinato come sarebbe il Parlamento di fronte all'organo costituente, ma da un or­gano di pari natura e perciò di pari competenza.

«  Né d'altra parte può ammettersi né giustificarsi, sia in linea teorica che in linea politica, che un organo che detiene la suprema po­testà legislativa dello Stato, quella costituente, abbia la sua compe­tenza limitata indefinitamente, limitazione incompatibile con la pie­nezza di competenza che l'oggetto di questa presume. Non si può tut­tavia escludere, che l'organo costituente, rimanendo ferma la propria suprema ed indefinita competenza, si autolimiti e tale autolimitazione è perfettamente consentibile, dato che l'organo costituente ha la com­petenza della propria competenza ed è perciò arbitro delle proprie de­cisioni, e può pertanto definire limiti della propria attività. Ma perciò stesso tale limitazione non può significare mai limitazione di competenza, e pertanto essa non impegna gli organi costituenti che sino al momento in cui essi non esprimeranno una diversa decisione.

«  Non è da confondere inoltre la limitazione o specificazione di attività con la limitazione di competenza. Gli organi costituenti non possono cioè soffrire limitazioni di competenza per l'attività costituente loro propria, ma ciò non può significare che essi, come avvenne in più casi, possano esercitare altra attività quali quella esecutiva e giurisdizionale od anche legislativa. Queste limitazioni di attività non incidono sulla competenza degli organi costituenti che è quella e quella sola delle norme costituzionali e non altre.

«  L'articolo 139 della costituzione costituisce pertanto una ga­ranzia politica, i cui effetti si spiegano sulla limitazione della com­petenza di iniziativa e sull'incostituzionalità di una legge che diret­tamente concernesse la revisione della forma repubblicana». (3)

«...È parimenti manifesto che lo stesso art. 139 non ha un grado di validità superiore vero e proprio delle altre norme costitu­zionali, ed una volta che esso fosse stato abrogato mediante la procedura prescritta dall'art. 138 non sussisterebbe nessun ostacolo giu­ridico alla proposizione di un eventuale emendamento costituzionale diretto a mutare la forma repubblicana di governo» (4)

La storia costituzionale degli Stati Uniti (Ordinamento costitu­zionale rigido) è concorde nel dimostrare come non si sia mai ufficialmente ritenuto che la potestà di revisione della costituzione fede­rale dovesse incontrare dei limiti assoluti: ponendo invece in piena evidenza il principio che le stesse autorità preposte ad emendare la costituzione fossero sempre pienamente arbitre della entità delle mo­difiche da apportarvi» (5).

1. «Alla mentalità pratica dei Nord-Americani sembra una vera stupidità cercare di mettere un intero continente in una rigida ca­micia di forza proprio nell'epoca delle relatività e dell'atomo n (6).

«Risulta un principio fondamentale per i giuristi inglesi che il Parlamento può fare ogni cosa fuorché mutare le donne in uomo e l'uomo in donna». De Lolme citato dal Dicey (7).

«Parliament cannot bind his successors » (8).

 

«Non dissimile.. risulta essere l'insegnamento desumibile dalle complesse vicende superate dalla costituzione flessibile italiana durante il suo movimentato secolo di vita, fino alla sua trasformazione. all'inizio del 1948, nell'attuale costituzione rigida n (9).

«Occorrerà che la modificazione avvenga effettivamente nell'or­dine positivo, perché essa possa acquistare tutto il suo valore, per quanto anche se l'opposizione incontrata di fatto ne impedisse la rea­lizzazione ciò non pertanto la revisione costituzionale resterebbe sempre giuridicamente deliberata e si presenterebbe invece antigiu­ridica, anche se successivamente legalizzata, l'attività che ne avrebbe comunque impedita la effettiva realizzazione» (10).

*

«L'assemblée nationale constituente déclare que la N ation a le droit imprescriptible da changer la constitution » (Costit. francese del 1791 tit. VII a. I).

Un peuple a toujours le droit de revoir, de refdrmer et de changer sa. constitution. Une génération ne peut assujettir a ses lois les générations futures » (Dichiarazione dei Diritti del 1798 a. 28) (11).

«  La rigidità può essere spinta fino al punto del divieto di qual­siasi proposta che tenga a modificare una o più disposizioni della co­stituzione: così la legge costituzionale francese del 14 agosto 1884 stabiliva che «la forma repubblicana del Governo non poteva formare oggetto di una proposta di «revisione». Divieto così commentato dallo stesso Presidente del Consiglio che ne aveva proposta la approvazione : «Non ci illudiamo che un testo inserito nella costituzione possa assicurarle l'eternità; ciò che richiediamo è di dichiarare che la repubblica è la forma definitiva di governo, che ha diritto di difendersi come i regimi che l'hanno preceduta». Disposizione analoga è inse­rita nella nostra costituzione secondo la quale (art. 139) la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale » (12).

*

Si è già visto ampiamente che la rigidità della nostra costitu­zione non esclude la sua modificabilità: e sia lecito qui per inciso os­servare che la modificabilità non è esclusa neppure per quanto con­cerne la forma repubblicana dello Stato, ad onta dell'art. 139 che sembra non consentirla, giacché il valore .giuridico di tale norma, - qualunque possa essere stata la volontà dei costituenti nell'inserirla nella costituzione, giacché al riguardo gli atti della costituzione ri­velano, in talune dichiarazioni, propositi giuridicamente e storica­mente irrealizzabili - altro non è e non può essere se non questo: che una procedura di revisione costituzionale relativa alla forma repub­blicana dello Stato non sarà possibile, se non sarà preceduta da un'altra procedura di revisione costituzionale, giunta regolarmente a conclusione attraverso la quale venga abrogato l'art. 139.

Contrariamente quindi a quanto è stato da taluni sostenuto, una eventuale restaurazione monarchica potrebbe essere effettuata da un punto di vista strettamente giuridico, con pieno rispetto della costi­tuzione vigente e con osservanza delle forme da essa stabilite» (13).

La costituzione afferma in ultimo, che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139). Si tratta di una affermazione di carattere prevalentemente politico e che tende a perpetuare la volontà della maggioranza della assemblea costituente; questa affermazione non potrebbe, di per sè, escludere una diversa deliberazione dei futuri parlamenti i quali, sia pure rispettando i pro­cedimenti per le revisioni costituzionali ora vigenti, avrebbero sempre la potestà di abrogare l'art. 139 e susseguentemente decidere una di­versa forma istituzionale dello Stato. In altri termini mentre ai sensi dell'art. 139 sarebbe reputata illegittima una proposta di legge di­retta a modificare la forma istituzionale dello Stato, sarebbe invece legittima la proposta di legge diretta semplicemente a richiedere la abrogazione dell'art. 139. D'altra parte l'art. 139, mentre inibisce ai futuri parlamenti di addivenire alla modificazione della forma repub­blicana dello Stato con il normale procedimento di revisione costitu­zionale, nulli dice invece sulla possibilità di reperire al riguardo un nuovo a referendum». Ritengo pertanto che le due camere senza ignorare formalmente l'art. 139, potrebbero deliberare, con legge co­stituzionale, di demandare la decisione circa un'eventuale trasforma­zione istituzionale dello Stato (per esempio il ripristino della Mo­narchia)' all'esito di un " referendum " popolare» (14).

 

(1) Il Popolo nuovo, 4 dicembre 1947.

(2) Emilio Crosa, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino, Corso di diritto costituzionale, parte II «La Costituzione», ed. E. Giappichelli, Torino, pag. 15-16.

(3) Diritto costituzionale, Unione tipografica torinese, 1951. Ved. anche La Constitution italienne du 1948 (Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques), librairie Armand Collin, pag. 50 e seg.

4) Paolo Piscaretti          Ruffia, ordinario di diritto Costituzionale all'Università cattolica di Milano, Sui limiti della revisione costituzionale, Casa Ed. Dottor Eugenio Jovene, Napoli. (5) Id. Sui limiti della revisione costituzionale, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1949.

(6), (7), (8), (9) e (10) Id. Sui limiti della revisione costituzionale, Casa Editrtice Dr. Eu¬genio Jovene, Napòli, 1949 c Fires: T he theory and practice of modemrn Governement, I, 242, rist., Londra, 1946.

(11) Id. Sui limiti della revisione costituzionale, id., già citata pag. 43.

(12) Carlo Cereti, Rettore e prof. ordinario. di diritto costituzionale dell'Università di Genova, Corso di diritto costituzionale italiano, G. Giappichelli ed., Torino, 1948, pag. 17.

(13) Roberto Lucifredi, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Genova, deputato al parlamento, La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo Statuto Alber-tino e vista nel primo triennio di sua applicazione, Società editrice libraria, Milano, 1942, pag. 214

(14) Giorgio Cansacchi, Vice Rettore dell'Università di Torino e Riccardo Monaco, già Ordinario di diritto pubblico all'Università di Torino, Consigliere di Stato, La nuova Costituzione italiana, IV ed. (dispense), ed. Giappichelli, Torino, 1951, parte III, pag. 119.

Nessun commento:

Posta un commento