NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

lunedì 12 dicembre 2022

Lo Statuto albertino: la prima Costituzione degli italiani



Per la retorica dominante, la nostra nazione esiste nella misura in cui si fonda sulla Carta del 1948. Le cose, però, sono molto più complesse. Per vederci chiaro, partiamo dall’inizio



L'evoluzione delle forme di Stato e di governo che, dal 1861 al 1948, si sono susseguite in Italia richiede un’analisi puntuale e dettagliata al fine di comprendere non solo le scelte adottate in seno all’Assemblea costituente tra il 1946 ed il 1947, ma anche le successive trasformazioni tacite intervenute senza alcuna modifica della Costituzione formale attualmente vigente. A questo scopo è sufficiente iniziare l’indagine dallo Statuto albertino del 1848 giacché, come è stato rilevato (Paladin), i sistemi configurati dalle prime carte costituzionali della Penisola, cioè dalle costituzioni giacobine degli anni in cui gli eserciti francesi travolsero le preesistenti monarchie assolute, non hanno rappresentato che un fenomeno effimero, senza precedenti storici e senza conseguenze che si siano proiettate al di là della caduta dell’impero napoleonico. Viceversa, a seguito della proclamazione del Regno d’Italia avvenuta con la legge 17 marzo 1861, n. 4761, lo Statuto albertino divenne il primo testo costituzionale dello Stato italiano.

Un luogo comune sullo Statuto albertino

La qualifica di Costituzione «flessibile» attribuita allo Statuto albertino del 1848, vigente fino al 1944 per essere abrogato dalla cosiddetta Costituzione «provvisoria» (decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151), nonostante il preambolo lo definisse «legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia», si ricollega tradizionalmente alla forza formale della Carta in relazione alla legge ordinaria statale e alla sua posizione nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto. Pertanto, è considerato flessibile quel testo nella quale le norme costituzionali, sebbene logicamente e politicamente sovraordinate rispetto alle norme legislative ordinarie, possono in qualunque momento essere modificate, abrogate o derogate con leggi ordinarie.

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Lo Statuto albertino: la prima Costituzione degli italiani (ilprimatonazionale.it)

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