Norme per lo svolgimento dei referendum
istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso N. 219 = Decreto Legislativo Luogotenenziale 23
aprile 1946
(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 maggio 1946, n. 102).
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il Decreto legislativo
Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei
Deputati all'Assemblea Costituente;
Visto il Decreto legislativo
Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al Decreto-legge
Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà dell
Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il Decreto Luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei
comizi elettorali per il referendum
sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione del Governo di emanare
norme giuridiche;
Visto il Decreto-legge Luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151;
Visto la deliberazione del Consiglio
dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i
Ministri per la Costituente, per l'Interno e per la Grazia e Giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. - Le schede di votazione
per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato di cui al Decreto
Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, sono di tipo unico e di
identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del
Ministro dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto
nelle tabelle A e B (allegato al presente decreto) [omissis] e firmato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Esse riproducono due rami di
quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno
della Repubblica e una corona sovrapposta alla stella di Savoia come
contrassegno della Monarchia, nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il
profilo geografico dell'Italia.
Art. 2. - Il voto si esprime
tracciando con la matita copiativa un segno nella apposita casella a fianco del
contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante:
Repubblica o Monarchia.
Art. 3. - Il numero degli
scrutatori, previsto dell'art 27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10
marzo 1946, n. 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, di
cui i due più anziani assumono la funzione di vicepresidente.
Art. 4. - Appena accertata la
costituzione dell'ufficio elettorale, il Presidente della Sezione provvede
all'autenticazione delle schede per il
referendum con le modalità prescritte dai primi cinque comma dell'art.
37 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74;
successivamente provvede, con le stesse modalità, all'autenticazione delle
schede per le elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente.
Le schede autenticate sono
depositate in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere
indicato, rispettivamente «schede per il referendum istituzionale» e «schede
per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente».
Entrambe le urne in dotazione della
sezione debbono restare, durante queste operazioni completamente vuote per
essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le
schede del «referendum» e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta
una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.
Art. 5. - La disposizione dell'art.
38 secondo comma del Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, ti. 74,
è estesa alle schede di votazione per il referendum: tanto queste quanto quelle
per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo
l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono
tolte.
Art. 6. - Tutte le volte in cui nel
Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione
della «prima urna» e della «seconda urna»,
anche con espressioni equivalenti, tali espressioni si intendono rispettivamente
sostituite da quelle: «apposita cassetta o scatola» e «urna destinata a
ricevere le schede, dopo l'espressione del voto».
Art. 7. - Il Presidente della
sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per
l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per
il «referendum» istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo
comma, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.
All'atto della consegna, il
Presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto
per il referendum, astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la
scheda del referendum deve essere chiusa
e restituita separatamente da quella dell'elezione del Deputati all'Assemblea
Costituente, ma contemporaneamente ad essa.
Si applica il disposto dell'ultimo
comma dell'art. 44 sopra citato.
Art. 8. - L'art. 48 del Decreto
Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal
seguente:
«Art. 48. - La votazione deve
proseguire sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500
iscritti. Tuttavia gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono
ammessi a votare.
Nelle sezioni che abbiano più di
500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il
Presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo
aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver
riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a
quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50 primo comma n. 4,
scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di
esse a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il Presidente
ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione
apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità delle
urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue
fino alle ore dodici. Decorso quest'ora, nessuno può più votare ».
Art. 9. - Le operazioni previste
dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma del Decreto
Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche
per le operazioni relative al referendum istituzionale.
A modificazione del disposto
dell'art. 52, secondo comma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo
1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del Decreto
predetto è fissato, per tutte le sezioni alle ore dodici del giorno successivo
a quello dell'inizio della votazione.
I pieghi contenenti i documenti
concernenti le operazioni del referendum devono essere sempre separati da
quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei Deputati all'Assemblea
Costituente.
Art. 10. - Nelle sezioni che
abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50,
primo comma, n. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 75.
Nelle sezioni indicate nel comma
precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, primo comma,
n. 1 del citato decreto.
Art. 11. - All'ora indicata nel
secondo comma dell'art. 9 per le sezioni con più di 500 iscritti, appena
compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del
Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il Presidente procede
allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del
citato Decreto, per quanto riguarda l'elezione dei Deputati all'Assemblea
Costituente.
Subito dopo l'ultimazione dello
scrutinio di cui al comma precedente e compiuti gli adempimenti di cui all'art.
56 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza
prosegue per I.ci spoglio dei voti del referendum istituzionale.
A tal fine uno scrutatore,
designato dalla corte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative
schede dopo l'espressione dei voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna
già spiegata al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale
(Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto
nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è
astenuto da qualsiasi indicazione, passa, indi, la scheda ad un altro
scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei
voti conferiti rispettivamente alla Repubblica o alla Monarchia e del numero
delle astensioni dal referendum. E segretario proclama ad alta voce i voti dati
alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il cui
voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le
schede dei referendum non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se
quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola
dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti
del seggio.
Art. 12. - Sono estese alle
operazioni di scrutinio del referendum istituzionale le disposizioni dell'art.
53, primo comma, numeri 3, 4 e comma successivi del Decreto Legislativo
Luogotenenziale 10 marzo 1946, n 74 in quanto applicabili.
I verbali relativi alle operazioni
del referendum istituzionale sono sempre distinti da quelli relativi alle
operazioni per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente
Tutte le operazioni di cui all'articolo
precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza
interruzione ed essere ultimate entro le dodici ore del secondo giorno
successivo a quello dell'inizio della votazione
Art. 13. - Appena ultimato lo
scrutinio dei voti del referendum, il Presidente ne dichiara i risultati e ne
fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in
ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è
immediatamente chiuso in un piego il quale deve essere sigillato con bollo
dell'ufficio e firmato dal Presidente o da almeno due scrutatori.
Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: «verbale del
referendum istituzionale».
L'adunanza è poi sciolta e il
Presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti
al referendum istituzionale, agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2, 4 e 5
del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con le modalità
ivi stabilite.
Art. 14. - Le disposizioni
dell'art. 55 del Decreto Legislativo Luogotenenziale lo marzo 1946, n. 74, si
applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro
le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.
Art. 15. - Sono nulli i voti per il
referendum quando le schede:
1) non siano quelle prescritte
dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli
articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74,
richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente Decreto;
2) presentino qualsiasi traccia di
scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;
3) non esprimono il voto per alcuno
dei due contrassegni, o lo esprimono per entrambi, o non offrono la possibilità
di identificare il contrassegno prescelto.
E' valido il voto se il segno è
apposto direttamente sol contrassegno anziché nella casella a fianco di esso.
Art. 16. - La Corte d'appello o il
Tribunale, costituiti in officio centrale circoscrizionale ai termini dell'art.
18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, procede, entro
ventiquattro ore dal ricevimento degli atti relativi al referendum
istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art.
57 e seguenti del Decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i
risultati del referendum in tutte le sezioni elettorali del collegio.
Nell'ipotesi prevista dal citato
art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al referendum
in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del
presente decreto.
Ai fini indicati nel comma
precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti
validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le
sezioni e ne dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare,
dei quali tino è depositato nella cancelleria della Corte d'Appello o del
Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul
referendum di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi,
alla Corte di Cassazione, mediante corriere speciale.
Art. 17. - La Corte di Cassazione,
in pubblica adunanza presieduta dal primo Presidente e alla quale partecipano
sei Presidenti di sezione e dodici consiglieri con l'intervento del Procuratore
Generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici
centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla
Repubblica e di e, quelli attribuiti alla Monarchia, in tutti i collegi e fa la
proclamazione dei risultati del referendum.
Entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del presente Decreto, il primo Presidente della Corte dì
Cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare
all'adunanza di cui al comma precedente, nonché di due Presidenti di sezione e
tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in
caso di assenza o impedimento. Il cancelliere capo della Corte di Cassazione,
che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il
verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal
Presidente e dal cancelliere stesso.
Un esemplare del verbale è
immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente,
il secondo è depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione e il terzo
è inviato al Ministero di Grazia e Giustizia che ne dispone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 18. - Le proteste, ed i
reclami relativi alle operazioni del referendum possono essere presentati agli
uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finché questi sono
in funzione, ovvero alle Cancellerie delle Corti d'Appello e dei Tribunali
circoscrizionali o della Corte di Cassazione entro il termine di cinque giorni
dalla data della votazione. Le Cancellerie ne rilasceranno ricevuta.
Le Cancellerie degli uffici
centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente,
provvederanno all’immediato inoltro alla Cancelleria della Corte di Cassazione mediante
corriere speciale, di tutte le proteste o i reclami ricevuti.
Art. 19 - Alla Corte di Cassazione,
costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo delle
contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole
sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa Corte
di Cassazione, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum.
I voti delle sezioni, le cui
operazioni siano annullate, non hanno effetto.
La Corte di Cassazione emette il
giudizio definitivo, previsto dal 1° comma, sentite le conclusioni del
Procuratore Generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della
votazione.
Si applicano le disposizioni degli
ultimi due comma dell'art. 17.
Art. 20. - L'ultimo comma dell'art.
27 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 74, è abrogato e
sostituito dal seguente:
«Al Presidente dell'ufficio elettorale
deve essere corrisposto dal Comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di
lire 50O, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato
di grado 5°, a norma del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
320 se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5° spetta il trattamento
di missione inerente al grado rivestito.
Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente Decreto valgono le disposizioni del Decreto Legislativo
Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.
Art. 22. - Il presente Decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come
legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1946.
UMBERTO DI SAVOIA
De Gasperi - Nenni - Romita - Togliatti
Visto il Guardasigilli: Togliatti.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 aprile 1946.
Atti del Governo, registro n. 9, foglio m 208 - Frasca.
D. L. 16 marzo 1946 per la convocazione dei comizi
elettorali
e per il Referendum per il giorno 2 giugno 1946
(Gazzetta Uff. 23 marzo 1946,
n. 69).
Art. 1 - « I comizi elettorali sono convocati per il giorno
2 giugno per deliberare mediante referendum sulla forma istituzionale dello
Stato e per eleggere i Deputati all'Assemblea costituente.
E' fatta eccezione per il collegio elettorale della Venezia
Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi
elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti. Il collegio elettorale
Trento-Bolzano, resta, ai fini dell'applicazione del comma precedente, limitato
alla sola provincia di Trento, che, eleggerà 5 deputati ».
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