D. L. L. n.
149 in data 26 aprile 1945
Il D.L.L. n. 149 in data 26 aprile
1945 all’art. I stabilì l’esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo
per dieci anni, al l’interdizione temporanea dei pubblici uffici e alle
privazioni dei diritti politici per un periodo non superiore a dieci anni per i
fascisti colpevoli di fatti di particolare gravità, anche senza incorrere negli
estremi di reato.
L’art. 2 contempla la competenza
delle Commissioni provinciali.
L’art. 4 privò dei diritti
elettorali i fascisti pericolosi previsti dall’art. 3.
D. L. L. n 74 in data 10 marzo 1946
Il D.L.L. n. 74 in data IO marzo
1946 (Gazzetta uff. 12 marzo 1946 n. 60) «norme per l’elezione dell’assemblea
costituente » stabilì che non fossero elettori, oltre gli interdetti e
inabilitati per infermità di mente, i falliti, i sottoposti a misure di
sicurezza e a libertà vigilata, gli interdetti perpetui e temporanei dai
pubblici ufficiali, gli ubriachi abituali, gli esercenti locali contemplati dall’art.
VII T.U. Pubblica Sicurezza approvato da R.D. 18 giugno 1931 n. 773, le donne
di cui all’art. 354 del Reg. esecutivo T.U. Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio
1940) :
a) i condannati previsti dall’art.
2 del D.M. 24 ottobre 1944 (Gazz. uff. 20 gennaio 1945 n. 9);
b) i condannati previsti nel titolo
1 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 nelle
sanzioni contro il fascismo;
c) i contemplati dalle pronuncie
delle Commissioni provinciali di cui all’art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945 n.
145 e all’art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159.
Gli esclusi del diritto di voto
furono :
a) segretari o vicesegretari del
P.N.F.;
b) i membri del Gran consiglio;
c) componenti del direttorio
nazionale o del Consiglio nazionale del P.N.F.;
d) ispettori o ispettrici nazionali
delle organizzazioni femminili del P.N.F.;
e) segretari o vicesegretari
federali, fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni femminili del P.N.F.;
f) ispettori o ispettrici federali
eccettuati coloro che esercitano funzioni esclusivamente amministrative;
g) segretari politici o segretarie
del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti
(censimento 1936);
h) coloro che ricoprirono qualsiasi
carica nel P.N.F. Rep.;
i) consiglieri nazionali;
l) deputati che dopo il 3 gennaio
1925 violarono leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime
fascista; senatori dichiarati decaduti;
m) ministri e sottosegretari di
Stato nei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
n) membri del tribunale speciale
per la difesa dello Stato o dei Tribunali speciali della repubblica sociale
italiana;
o) prefetti o questori nominati per
titoli fascisti;
p) moschettieri del Duce, ufficiali
della M.V.S.N. in S.P.E. (eccettuati gli addetti ai servizi religiosi,
sanitari, assistenziali o appartenenti alle legioni libiche, alle milizie
forestale, stradale e portuaria);
q) ufficiali della R.S.I.,
ufficiali della guardia repubblicana, componenti delle brigate nere, delle
legioni autonome, dei reparti speciali di polizia politica della R.S.l.
(eccettuati i dichiarati non passibili dell’art. 7 del D.L.L. n. 159 in data 27
luglio 1944 e che prima del 10 aprile 1940 assunsero deciso atteggiamento
antifascista).
Privazione del diritto di voto di coloro che hanno ricoperto cariche
fasciste (1)
D.L.L. 10 marzo 1946 n.- 74 (Supp.
Gazzetta Uff. 12 marzo 1946 n. 60).
« In merito alla privazione del
diritto di voto di coloro che hanno ricoperto cariche fasciste contemplate
dagli art. 5 e 6 del D.L.L. IO marzo 1946 n. 74 (Norme per l’elezione dei
Deputati all’Assemblea Costituente) è da rilevarsi che tali disposizioni
escludono dal diritto di voto migliaia di persone, delle quali la grande
maggioranza (successivamente ampiamente discriminate) erano nominate o
«comandate» a coprire tali cariche per fama di rettitudine goduta o sovente
esercitarono il loro mandato per influire nel senso della moderazione ».
(1) Da Italia Nuova, 8 giugno 1946.
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