NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

mercoledì 17 maggio 2017

Il libro azzurro sul referendum - VI cap. 1-3

Esclusioni del diritto di voto per il referendum

D. L. L. n. 149 in data 26 aprile 1945

Il D.L.L. n. 149 in data 26 aprile 1945 all’art. I stabilì l’esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo per dieci anni, al l’interdizione temporanea dei pubblici uffici e alle privazioni dei diritti politici per un periodo non superiore a dieci anni per i fascisti colpevoli di fatti di particolare gravità, anche senza incorrere negli estremi di reato.
L’art. 2 contempla la competenza delle Commissioni provinciali.
L’art. 4 privò dei diritti elettorali i fascisti pericolosi previsti dall’art. 3.


D. L. L. n 74 in data 10 marzo 1946


Il D.L.L. n. 74 in data IO marzo 1946 (Gazzetta uff. 12 marzo 1946 n. 60) «norme per l’elezione dell’assemblea costituente » stabilì che non fossero elettori, oltre gli interdetti e inabilitati per infermità di mente, i falliti, i sottoposti a misure di sicurezza e a libertà vigilata, gli interdetti perpetui e temporanei dai pubblici ufficiali, gli ubriachi abituali, gli esercenti locali contemplati dall’art. VII T.U. Pubblica Sicurezza approvato da R.D. 18 giugno 1931 n. 773, le donne di cui all’art. 354 del Reg. esecutivo T.U. Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940) :
a) i condannati previsti dall’art. 2 del D.M. 24 ottobre 1944 (Gazz. uff. 20 gennaio 1945 n. 9);
b) i condannati previsti nel titolo 1 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 nelle
sanzioni contro il fascismo;
c) i contemplati dalle pronuncie delle Commissioni provinciali di cui all’art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945 n. 145 e all’art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159.
Gli esclusi del diritto di voto furono :
a) segretari o vicesegretari del P.N.F.;
b) i membri del Gran consiglio;
c) componenti del direttorio nazionale o del Consiglio nazionale del P.N.F.;
d) ispettori o ispettrici nazionali delle organizzazioni femminili del P.N.F.;
e) segretari o vicesegretari federali, fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni femminili del P.N.F.;
f) ispettori o ispettrici federali eccettuati coloro che esercitano funzioni esclusivamente amministrative;
g) segretari politici o segretarie del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti (censimento 1936);
h) coloro che ricoprirono qualsiasi carica nel P.N.F. Rep.;
i) consiglieri nazionali;
l) deputati che dopo il 3 gennaio 1925 violarono leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista; senatori dichiarati decaduti;
m) ministri e sottosegretari di Stato nei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
n) membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei Tribunali speciali della repubblica sociale italiana;
o) prefetti o questori nominati per titoli fascisti;
p) moschettieri del Duce, ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. (eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali o appartenenti alle legioni libiche, alle milizie forestale, stradale e portuaria);
q) ufficiali della R.S.I., ufficiali della guardia repubblicana, componenti delle brigate nere, delle legioni autonome, dei reparti speciali di polizia politica della R.S.l. (eccettuati i dichiarati non passibili dell’art. 7 del D.L.L. n. 159 in data 27 luglio 1944 e che prima del 10 aprile 1940 assunsero deciso atteggiamento antifascista).

Privazione del diritto di voto di coloro che hanno ricoperto cariche fasciste (1)

D.L.L. 10 marzo 1946 n.- 74 (Supp. Gazzetta Uff. 12 marzo 1946 n. 60).
« In merito alla privazione del diritto di voto di coloro che hanno ricoperto cariche fasciste contemplate dagli art. 5 e 6 del D.L.L. IO marzo 1946 n. 74 (Norme per l’elezione dei Deputati all’Assemblea Costituente) è da rilevarsi che tali disposizioni escludono dal diritto di voto migliaia di persone, delle quali la grande maggioranza (successivamente ampiamente discriminate) erano nominate o «comandate» a coprire tali cariche per fama di rettitudine goduta o sovente esercitarono il loro mandato per influire nel senso della moderazione ».


(1) Da Italia Nuova, 8 giugno 1946.

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