NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

martedì 12 maggio 2020

Il libro azzurro sul referendum - XIX cap - 2


Il verbale delle Corte di Cassazione - 18 giugno 1946
(Relativo al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami di
cui all'art. 19 D.L.L. 29 aprile 1946, n. 219).
L'anno millenovecentoquarantasei il giorno 18 giugno alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento.
La Corte Suprema di Cassazione si è riunita per procedere alle operazioni
di cui all'art. 19 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.
Sono presenti i signori:
Pagano dott. Giuseppe, Primo Presidente;
Brigante dott. Saverio, Presidente di Sezione;
Pellegrini dott. Francesco, Presidente di Sezione;
Dato dott. Giuseppe, Presidente di Sezione;
Colagrosso dott. prof. Enrico, Presidente di Sezione;
Curcio dott. Francesco, Presidente di Sezione;
Vitali dott. Giovanni, Consigliere;
Piacentini dott. Mariano, Consigliere;
Martorana dott. prof. Michele, Consigliere;
Zappulli dott. Carlo, Consigliere;
Pasquale dott. Rocco, Consigliere;
Chieppa dott. Pasquale, Consigliere;
Gabrieli dott. prof. Francesco Pantaleo, Consigliere;
Pasquera dott. Filippo, Consigliere;
Fierimonte dott. Giuseppe, Consigliere;
Mancini dott. Rodolfo, Consigliere;
Chieppa dott. Vincenzo, Consigliere;
D'Apolito dott. Giuseppe, Consigliere;
Interviene il signor Pilotti dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;
Assiste il signor Cesareo Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con, funzioni di Segretario.
Con riferimento all'ultima parte del verbale della sua precedente adunanza
in data 10 corrente mese di giugno.
La Corte
I. Dà atto che, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, ha emesso giudizio definitivo, sulle contestazioni, le proteste ed i reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum.
Si uniscono- all'esemplare del presente verbale, che sarà depositato nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, i fascicoli contenenti le decisioni relative a tutti i reclami, le contestazioni e le proteste sottoposti all'esame della Corte; fascicoli che costituiscono gli allegati dai numeri I a 12 e che formano parti integranti del verbale medesimo.
Da tali decisioni risulta che complessivamente sono da apportare alle som­me dei voti proclamate nella adunanza del 10 corrente le modificazioni di cui appresso:
a)  da sottrarre ai voti attribuiti alla repubblica : n. 4 voti;
b) da sottrarre ai voti attribuiti alla monarchia : n. 30 voti;
c)  da aggiungere ai voti attribuiti alla repubblica : n. 18 voti;
d) da aggiungere ai voti attribuiti alla monarchia : n. 25 voti.
2° Integra i risultati suddetti coi dati delle sezioni mancanti all'atto della proclamazione del 10 giugno.
Si unisce, come sopra, al presente verbale un elenco (allegato n. 23) dei dati relativi alle sezioni mancanti, in base al quale sono da apportare ai risul­tati del referendum pubblicati il 10 giugno le seguenti aggiunzioni:
a)   voti attribuiti alla Repubblica : n. 45.142;
b)  voti attribuiti alla Monarchia : n. 30.384.
3° Premesso che la Corte ha ritenuto che per «maggioranza degli elettori votanti» di cui parla l'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, deve intendersi maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi.
Dà atto ché i voti validi complessivi a favore della
Repubblica sono 12.717.923 (dodicimilioni settecentodiciassettemila novecentoventitre)
e quelli a favore della
Monarchia sono 10.719.284 (diecimilionisettecentodiciannovemiladuecentottantaquattro)
e che pertanto la maggioranza degli elettori votanti si è pronunciata in favore della Repubblica.
4° Dà atto che i voti nulli sono complessivamente in numero di 1.498.136 (unmilionequattrocentonovantottomilacentotrentasei).
Del che è verbale.

Il Cancelliere Capo
E. CESAREO

Il Primo Presidente 
G. PAGANO


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