Il Luogotenente Generale del Re,
sanzionando i due decreti legislativi con i quali rispettivamente si indisse il
«referendum» e si fissò la convocazione della Costituente, scrisse al
Presidente del Consiglio la seguente lettera:
Signor Presidente,
Le restituisco, muniti della mia sanzione, i provvedimenti con i quali si
indice il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e si convoca
l'assemblea Costituente che dovrà decidere della nuova Costituzione.
Nel compiere quest'atto sento di ricongiungermi alle gloriose tradizioni
del Risorgimento nazionale, quando attraverso eventi memorabili
indissolubilmente legati alla storia d'Italia, la Monarchia poté suggellare
l'unità della Patria e i plebisciti furono l'espressione della volontà popolare
ed il fondamento del nuovo Stato unitario.
Questo ossequio alla volontà popolare dettò anche la decisione del mio
Augusto Genitore di ritirarsi irrevocabilmente dalla vira pubblica per
facilitare - come Egli stesso affermò l'unità nazionale.
Il medesimo pensiero mi indusse a sanzionare il decreto del 24 giugno
1944, che rimetteva al popolo italiano la scelta delle forme istituzionali.
La sanzione di oggi è dunque il coronamento di una tradizione che sta a
base del patto tra popolo e monarchia, patto, che, se confermato, dovrà
costituire il fondamento di una monarchia rinnovata, la quale attui pienamente
l'autogoverno popolare e la giustizia sociale.
In questo solenne momento non posso fare a meno di rivolgere un commosso
pensiero ai nostri fratelli ancora prigionieri e internati, ai cittadini tutti
di ogni terra italiana, i quali - per ragioni indipendenti dalla nostra volontà
e che per rispetto della giustizia devono considerarsi contingenti - non
potranno partecipare alla consultazione che dovrà decidere anche del loro avvenire.
Confido che il Governo saprà provvedere affinché le elezioni si svolgano
nella massima libertà degli individui e delle coscienze: per assicurare
quest'ultima, ho dato con le disposizioni testé sanzionate, libertà di voto a
quanti sono legati dal giuramento.
lo, profondamente unito alle vicende del Paese, rispetterò come ogni
italiano le libere determinazioni del popolo, che, ne sono certo, saranno
ispirate al migliore avvenire della Patria.
Voglia, signor Presidente, comunicare ai signori Ministri questa mia
lettera, che considero un doveroso contributo alla serenità della consultazione
popolare.
Roma 16 marzo 1946. Aff.mo UMBERTO DI SAVOIA
Decreto Legislativo Luogotenenziale
n. 98 (16 marzo 1946)
Integrazioni e modifiche ai decreto
legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la
nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla
facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte - Luogotenente
Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi
delegata;
Visto il decreto legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà
del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo
luogotenenziale lo febbraio 1945, n. 58 concernente nuove norme
sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di
altri provvedimenti;
Ritenuta la necessità di apportare
integrazioni e modifiche al sopracitato decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
19A4, n. 151;
Udito il parere della Consulta
Nazionale;
Vista la deliberazione dei
Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per
la Costituente di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo
quanto segue:
Art. 1. - Contemporaneamente alle
elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere
mediante «referendum» sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).
Art. 2. - Qualora la maggioranza
degli elettori votanti si pronunci a favore dalla Repubblica, l'Assemblea, dopo
la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello
Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo
dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio
dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea.
Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la
maggioranza assoluta.
Avvenuta l'elezione del Capo
provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni
e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo
Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo
comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla
elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno
escrcitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle
elezioni.
Qualora la maggioranza degli
elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale
regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni
dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.
Art. 3. - Durante il periodo della
Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova
Costituzione il potere legislativo resta delegato, salvo la materia
costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi
di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.
Il Governo è responsabile verso l'Assemblea
Costituente.
Il rigetto di una proposta
governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni
del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una
apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua
presentazione e adottata a maggioranza assoluta dai Membri dell'Assemblea.
Art. 4. - L'Assemblea Costituente
terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il
ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L'Assemblea è sciolta di diritto il
giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non, oltre
l'ottavo mese dalla sua prima riunione, Essa può prorogare questo termine per
non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il
proprio regolamento interno, l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento
interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive
modificazioni fino al 1922.
Art. 5. - Fino a quando non sia
entrata in funzione, la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato
sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.
Ari. 6. - I provvedimenti
legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi dei
primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere
sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in
funzione.
Art. 7. - Entro il termine di
trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni
dell'Assemblea Costituente, i dipendenti civili e militari dello Stato devono
impegnarsi sul loro onore, a rispettare, far rispettare nell'adempimento dei
doveri del loro stato, il risultato del referendum istituzionale e le relative
decisioni dell'Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi
precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e
di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art, 8. - Con decreto del
Presidente del Consiglio di Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla
proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle
contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del
referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni
del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione
dei Deputali all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato,
prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modifiche eventualmente
necessarie.
Per la risposta al referendum
dovranno essere indicati due distinti contrassegni.
Art. 9. - Il presente decreto entra
in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1946.
UMBERTO DI SAVOIA
De Gasperi - Nenni - Cianca -
Romita - Togliatti - Scoccimarro - Corbino Brosio De Courten - Cevolotto - Molé
- Cattani - Gullo - Lombardi Scelba - Gronchi – Barbareschi - Bracci -
Gasparotto.
Visto, il Guardasigilli: Togliatti.
Registrato alla Corte dei conti,
addì 22 marzo 1946.
Atti del Governo, registro n. 9,
foglio n. 73 - Frasca.
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