NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

martedì 11 aprile 2017

Il libro azzurro sul referendum - V cap. - 1-2

La legge per il referendum

Il Luogotenente Generale del Re, sanzionando i due decreti legislativi con i quali rispettivamente si indisse il «referendum» e si fissò la convocazione della Costituente, scrisse al Presidente del Consiglio la seguente lettera:

Signor Presidente,
Le restituisco, muniti della mia sanzione, i provvedimenti con i quali si indice il referendum sulla forma istituzionale dello Stato e si convoca l'assemblea Costituente che dovrà decidere della nuova Costituzione.
Nel compiere quest'atto sento di ricongiungermi alle gloriose tradizioni del Risorgimento nazionale, quando attraverso eventi memorabili indissolubilmente legati alla storia d'Italia, la Monarchia poté suggellare l'unità della Patria e i plebisciti furono l'espressione della volontà popolare ed il fondamento del nuovo Stato unitario.
Questo ossequio alla volontà popolare dettò anche la decisione del mio Augusto Genitore di ritirarsi irrevocabilmente dalla vira pubblica per facilitare - come Egli stesso affermò l'unità nazionale.
Il medesimo pensiero mi indusse a sanzionare il decreto del 24 giugno 1944, che rimetteva al popolo italiano la scelta delle forme istituzionali.
La sanzione di oggi è dunque il coronamento di una tradizione che sta a base del patto tra popolo e monarchia, patto, che, se confermato, dovrà costituire il fondamento di una monarchia rinnovata, la quale attui pienamente l'autogoverno popolare e la giustizia sociale.
In questo solenne momento non posso fare a meno di rivolgere un commosso pensiero ai nostri fratelli ancora prigionieri e internati, ai cittadini tutti di ogni terra italiana, i quali - per ragioni indipendenti dalla nostra volontà e che per rispetto della giustizia devono considerarsi contingenti - non potranno partecipare alla consultazione che dovrà decidere anche del loro avvenire.
Confido che il Governo saprà provvedere affinché le elezioni si svolgano nella massima libertà degli individui e delle coscienze: per assicurare quest'ultima, ho dato con le disposizioni testé sanzionate, libertà di voto a quanti sono legati dal giuramento.
lo, profondamente unito alle vicende del Paese, rispetterò come ogni italiano le libere determinazioni del popolo, che, ne sono certo, saranno ispirate al migliore avvenire della Patria.
Voglia, signor Presidente, comunicare ai signori Ministri questa mia lettera, che considero un doveroso contributo alla serenità della consultazione popolare.

Roma 16 marzo 1946.                                                    Aff.mo  UMBERTO DI SAVOIA



Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 98 (16 marzo 1946)

Integrazioni e modifiche ai decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale lo febbraio 1945, n. 58 concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopracitato decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 19A4, n. 151;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. - Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante «referendum» sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2. - Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci a favore dalla Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno escrcitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Art. 3. - Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salvo la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea. 
Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dai Membri dell'Assemblea.

Art. 4. - L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello  in cui si saranno svolte le elezioni. 
L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non, oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione, Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno, l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5. - Fino a quando non sia entrata in funzione, la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Ari. 6. - I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi dei primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7. - Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni dell'Assemblea Costituente, i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi sul loro onore, a rispettare, far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato, il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art, 8. - Con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei Deputali all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modifiche eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9. - Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi - Nenni - Cianca - Romita - Togliatti - Scoccimarro - Corbino Brosio De Courten - Cevolotto - Molé - Cattani - Gullo - Lombardi Scelba - Gronchi – Barbareschi - Bracci - Gasparotto.

Visto, il Guardasigilli: Togliatti.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1946.


Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 73 - Frasca.

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