Eccezioni alle privazioni del diritto di voto
«La circolare n. 2030 P. diramata dal Ministero dell'Interno - Servizio
elettorale - in data 21 maggio 1946 a tutte le amministrazioni comunali e per
conoscenza a tutte le Prefetture relativa alle eccezioni applicabili alle privazioni
del diritto di voto è stata da molti Comuni ignorata, in particolare da quello
di Roma, e comunque non applicata entro il 23 maggio, termine utile ai fini
della introduzione nelle liste elettorali dei nominativi non compresi nella
liste stesse.
Risulta che alle proteste degli elettori lesi nei loro diritti, alcune amministrazioni hanno risposto assicurando che la circolare sarà applicata a tutti gli effetti per la correzione delle liste dopo le elezioni del 2 giugno».
Rinvio dei comizi elettorali nella Venezia Giulia e provincia di Bolzano
In contrasto coll'articolo 1 del D.D.L. 25 giugno 1944 n. 151 l'articolo I del D.L.L. 1 marzo 1946 n. 74 - Norme per l'elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente, comma secondo - stabilisce che i comizi elettorali per il «referendum» nella Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano saranno convocati con successivo provvedimento. Tale disposizione deve essere messa in rapporto coll'art. 1 del D.L.L. 25 giugno 1946 n. 151 del decreto sul «referendum» che enuncia il principio fondamentale che «il popolo» sarà chiamato a decidere sulla forma istituzionale dello Stato. Oltre all'esclusione dei prigionieri di guerra, degli italiani all'estero, in colonie ecc., colla esclusione dal voto della Venezia Giulia e della provincia di Bol7-ano, la volontà del «popolo » non fu giuridicamente perfetta, poiché il soggetto di tale volontà non risultò di tutti gli elementi dei quali, per espressa disposizione di legge, doveva essere costituita, perché la volontà manifestata avesse valore giuridico.
Protesta dell'U. M. I. di Bolzano
L'U.M.I. di Bolzano ha inviato all'Amm. Stone le sue ufficiali proteste per l'esclusione dal voto.
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