Dotazione della Corona e Lista civile - Principi giuridici -
Origini degli appannaggi, assegni e doti.
La Dotazione della Corona era costituita:
a) dall'assegno annuo
che lo Stato concedeva al Sovrano per le sue spese personali in danaro contante
— costituente la Lista civile — del quale poteva disporre a suo piacimento;
b) dai beni mobili ed
immobili — costituenti i Beni della Corona — dei quali ne aveva l'uso: palazzi,
ville, tenute, castelli, con quanto in essi vi era di arredamento, di proprietà
del Demanio ed in certi casi, non ben definiti, di proprietà del Sovrano stesso
o di terzi, e che egli doveva amministrare e conservare al decoro della
Nazione, tutto a sue spese senza diritto ad alcun rimborso dallo Stato, nemmeno
per le migliorie apportatevi, diritto contemplato invece dal Codice Civile in
favore del privato cittadino.
c) Riferiamo a
maggiore chiarezza quanto si legge in proposito sul Nuovo Digesto Italiano:
d) Art. 1. — «Il
complesso dei beni assegnati al Capo dello Stato per l'adempimento delle sue
alte funzioni forma la cosiddetta Dotazione della Corona. Questa chiamasi anche
con termine derivato dalla terminologia costituzionale inglese Lista civile.
Essa comprende una somma annua di danaro (la lista civile propriamente detta) e
beni mobili e immobili. Fanno parte della Dotazione anche le chiese cappelle o
basiliche palatine».
e) Sono, in altri
termini, quei servizi attraverso i quali la Corona esercita le sue attribuzioni
sovrane e che debbono considerarsi come un vero e proprio servizio pubblico.
f) Art. 2. — «L’assegno
in danaro ha la natura giuridica e fondamentale di stipendio; come tale, quando
è acquisito al Re, entra nel suo patrimonio privato e diventa consumabile. Se
non che differisce dallo stipendio in questo: esso è assegno, più che alla
persona del Re, alla sua funzione, di guisa che fino a quando è in possesso
dello Stato è indisponibile per qualsiasi effetto; laddove gli stipendi degli
impiegati pubblici sino ad un certo limite e per certi titoli sono disponibili,
cioè cedibili, pignorabili, sequestrabili».
g) Art. 6. — «Distinto
dalla Dotazione della Corona è il patrimonio privato del Re, cioè il complesso
dei beni che egli possiede come un qualunque privato, che egli possedeva come
tale prima dell'avvento al trono e che acquista a titolo gratuito e a titolo
oneroso durante il suo regno».
h) Il regime giuridico
che regola il patrimonio privato del Re è quello applicato ad ogni altra
proprietà privata, salvo l'eccezione relativa alla quota disponibile, di cui al
primo capoverso dell'articolo 20 dello Statuto, per il quale il Re può disporre
del suo patrimonio privato «senza essere tenuto alle leggi civili che limitano
la quantità disponibile».
Nei Principati assoluti il sovrano disponeva dei beni e delle
rendite dello Stato senza alcun controllo da parte di questo; erano quindi
variabili a seconda delle circostanze, e non sempre esisteva differenza fra le
spese personali del Principe e della sua famiglia e quelle dei servizi pubblici;
patrimonio privato, lista civile e patrimonio dello Stato, questi tre elementi
si confondevano l'uno con l'altro. Ma nemmeno per le proprietà demaniali
vigevano norme precise: il patrimonio dello Stato ebbe per secoli contrasti fra
la sua inalienabilità e la necessità di alienarlo; poi vennero le leggi formate
per correggere il fatto delle alienazioni, cioè la massima del riscatto ed i
provvedimenti effettivi di ricupero della parte venduta e fu così creata la
Cassa di redenzione. Venne proclamata l'inalienabilità del demanio quando gli
ordini imperfettissimi della cosa pubblica ne rendeva facile il disperdimento.
La Cassa doveva provvedere a raccogliere fondi per riscattare al demanio beni
ceduti a vil prezzo che, caduti in mano a feudatari e ad inesperti
amministratori rappresentavano altro che una vastissima manomorta. La prima
dichiarazione di inalienabilità come massima fondamentale l'abbiamo con la
lettera patente del 22 aprile 1445 del Duca Ludovico di Savoia là dove accenna
a beni «da non donarsi al di fuori della tua discendenza né alienarsi in alcun
modo in qualsiasi parte della sua giurisdizione o appellativo». Tale disposizione
può ritenersi l'estensione del primo codice di leggi emanate nei famosi Statuti
del padre Amedeo VIII il primo Principe Sabaudo che dette allo Stato savoiardo
una vera legislazione a tutela del cittadino contro i soprusi dei feudatari.
La nostra lista civile assegnata in Italia al Sovrano, trae
la sua origine dal così detto «appannaggio» che egli concedeva al primogenito o
anche ad altri figli maschi oppure ai fratelli. Le notizie più remote di
appannaggio risalgono ad Amedeo IV il quale destinava con atto del 1235 al
fratello Tommaso «sotto legge di investitura il territorio di Avigliana, appannaggio
del quale godettero poi i Principi d'Acaja, ed alla estinzione di questo ramo
nel 1418 si riuniva alla Corona. Ne contiamo in seguito una ventina che rileviamo
da una «Serie» compilata per il Re Carlo Alberto dal Primo Presidente della Sua
Regia Camera dei Conti: quello del ramo di Vaud (estintosi nel 1350), di
Nemours (1659), di Chiablese (1808) ed altri come quelli costituiti per i Duchi
d'Aosta, Monferrato, Genevese, Moriana, ecc.; deceduti in stato nubile o senza
prole mascolina. Salito al trono Carlo Alberto, l'appannaggio — di cui egli ed
i suoi ascendenti avevano goduto per oltre due secoli — doveva essere assegnato
al suo secondogenito Ferdinando Duca di Genova, ma in seguito alla Convenzione
del 16 maggio 1832 di cui vedremo più avanti esso veniva abolito.
La lista civile attuale risale dunque di qualche secolo. Fu
il Duca Carlo Emanuele I il quale, volendo fondare, come già altri sovrani, un
ramo collaterale
1 Archivio di Stato di Torino, posizione Editti originali,
mazzo I, fascicolo V.
della stirpe Sabauda affinché non mancassero per l'avvenire —
estinguendosi quello principale — successori al trono, stabiliva con istrumento
17 settembre 1620 un appannaggio — «che dovesse durare perpetuamente costituito»
— non al primogenito, ma al Principe Tommaso quinto dei suoi figli, ascendente
alla annua rendita complessiva di scudi d'oro 40.000; modificato poi con
successive transazioni.
È da questo atto di costituzione d'appannaggio che venne
istituito il ramo Savoia-Carignano famiglia separata da quella Reale e di cui
il Principe Tommaso è capostipite. Con questo annuo assegno i Principi che si
succedettero nei trecento e più anni volta a volta andavano migliorando il loro
patrimonio con stabili, di modo che il castello di Racconigi e l'attiguo parco
potevano riuscire, quale sono oggi, una villeggiatura degna della Sovrana
residenza. Il patrimonio pertanto si accresceva per via d'eredità e d'acquisti
provenienti specie dalla Casa di Soissons nel vicino regno di Francia ma che
gli avvenimenti del 1789 riducevano all'estremo, mentre Napoleone I ne
annullava l'appannaggio, ricostituito però in seguito alla sua caduta.
L'appannaggio era un diritto del primogenito, gli altri
godevano soltanto di assegni se maschi, e doti alle Principesse.
Nel Piemonte precostituzionale già esisteva pertanto nella
linea diretta di Casa Savoia la distinzione della privata proprietà del Re,
parallelamente alla distinzione della sua lista civile e con un Editto del
dicembre 1818 emanato da Vittorio Emanuele I veniva fatta espressa e distinta
menzione così della dotazione immobiliare della Corona sarda come del privato
patrimonio del regnante. Anche il Re Carlo Felice continuò a tenere distinte le
sue spese personali e della Reale Famiglia da quelle dello Stato, mantenendole
in una media di L. 4.200.000 all'anno. Come vedremo in seguito, da questa somma
egli ed i suoi successori detraevano buona parte per istituzioni benefiche e
per raccolte di opere d'arte ancora oggi famose e insuperate.

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