NON VI E' DUBBIO CHE UNA NAZIONE PASSATA DA UN REGIME MONARCHICO AD UN REGIME REPUBBLICANO SIA UNA NAZIONE «DECLASSATA», E CIÒ NON PUÒ NON ESSERE AVVERTITO DA CHIUNQUE ABBIA UNA SENSIBILITÀ PER VALORI I QUALI, PER ESSERE SOTTILI E IMMATERIALI, NON PER QUESTO SONO MENO REALI.

domenica 21 giugno 2026

Il Re costava meno - I

 

Dotazione della Corona e Lista civile - Principi giuridici - Origini degli appannaggi, assegni e doti.

La Dotazione della Corona era costituita:

a)   dall'assegno annuo che lo Stato concedeva al Sovrano per le sue spese personali in danaro contante — costituente la Lista civile — del quale poteva disporre a suo piacimento;

b)   dai beni mobili ed immobili — costituenti i Beni della Corona — dei quali ne aveva l'uso: palazzi, ville, tenute, castelli, con quanto in essi vi era di arredamento, di proprietà del Demanio ed in certi casi, non ben definiti, di proprietà del Sovrano stesso o di terzi, e che egli doveva amministrare e conservare al decoro della Nazione, tutto a sue spese senza diritto ad alcun rimborso dallo Stato, nemmeno per le migliorie apportatevi, diritto contemplato invece dal Codice Civile in favore del privato cittadino.

c)   Riferiamo a maggiore chiarezza quanto si legge in proposito sul Nuovo Digesto Italiano:

d)   Art. 1. — «Il complesso dei beni assegnati al Capo dello Stato per l'adempimento delle sue alte funzioni forma la cosiddetta Dotazione della Corona. Questa chiamasi anche con termine derivato dalla terminologia costituzionale inglese Lista civile. Essa comprende una somma annua di danaro (la lista civile propriamente detta) e beni mobili e immobili. Fanno parte della Dotazione anche le chiese cappelle o basiliche palatine».

e)   Sono, in altri termini, quei servizi attraverso i quali la Corona esercita le sue attribuzioni sovrane e che debbono considerarsi come un vero e proprio servizio pubblico.

f)    Art. 2. — «L’assegno in danaro ha la natura giuridica e fondamentale di stipendio; come tale, quando è acquisito al Re, entra nel suo patrimonio privato e diventa consumabile. Se non che differisce dallo stipendio in questo: esso è assegno, più che alla persona del Re, alla sua funzione, di guisa che fino a quando è in possesso dello Stato è indisponibile per qualsiasi effetto; laddove gli stipendi degli impiegati pubblici sino ad un certo limite e per certi titoli sono disponibili, cioè cedibili, pignorabili, sequestrabili».

g)   Art. 6. — «Distinto dalla Dotazione della Corona è il patrimonio privato del Re, cioè il complesso dei beni che egli possiede come un qualunque privato, che egli possedeva come tale prima dell'avvento al trono e che acquista a titolo gratuito e a titolo oneroso durante il suo regno».

h)   Il regime giuridico che regola il patrimonio privato del Re è quello applicato ad ogni altra proprietà privata, salvo l'eccezione relativa alla quota disponibile, di cui al primo capoverso dell'articolo 20 dello Statuto, per il quale il Re può disporre del suo patrimonio privato «senza essere tenuto alle leggi civili che limitano la quantità disponibile».

Nei Principati assoluti il sovrano disponeva dei beni e delle rendite dello Stato senza alcun controllo da parte di questo; erano quindi variabili a seconda delle circostanze, e non sempre esisteva differenza fra le spese personali del Principe e della sua famiglia e quelle dei servizi pubblici; patrimonio privato, lista civile e patrimonio dello Stato, questi tre elementi si confondevano l'uno con l'altro. Ma nemmeno per le proprietà demaniali vigevano norme precise: il patrimonio dello Stato ebbe per secoli contrasti fra la sua inalienabilità e la necessità di alienarlo; poi vennero le leggi formate per correggere il fatto delle alienazioni, cioè la massima del riscatto ed i provvedimenti effettivi di ricupero della parte venduta e fu così creata la Cassa di redenzione. Venne proclamata l'inalienabilità del demanio quando gli ordini imperfettissimi della cosa pubblica ne rendeva facile il disperdimento. La Cassa doveva provvedere a raccogliere fondi per riscattare al demanio beni ceduti a vil prezzo che, caduti in mano a feudatari e ad inesperti amministratori rappresentavano altro che una vastissima manomorta. La prima dichiarazione di inalienabilità come massima fondamentale l'abbiamo con la lettera patente del 22 aprile 1445 del Duca Ludovico di Savoia là dove accenna a beni «da non donarsi al di fuori della tua discendenza né alienarsi in alcun modo in qualsiasi parte della sua giurisdizione o appellativo». Tale disposizione può ritenersi l'estensione del primo codice di leggi emanate nei famosi Statuti del padre Amedeo VIII il primo Principe Sabaudo che dette allo Stato savoiardo una vera legislazione a tutela del cittadino contro i soprusi dei feudatari.

La nostra lista civile assegnata in Italia al Sovrano, trae la sua origine dal così detto «appannaggio» che egli concedeva al primogenito o anche ad altri figli maschi oppure ai fratelli. Le notizie più remote di appannaggio risalgono ad Amedeo IV il quale destinava con atto del 1235 al fratello Tommaso «sotto legge di investitura il territorio di Avigliana, appannaggio del quale godettero poi i Principi d'Acaja, ed alla estinzione di questo ramo nel 1418 si riuniva alla Corona. Ne contiamo in seguito una ventina che rileviamo da una «Serie» compilata per il Re Carlo Alberto dal Primo Presidente della Sua Regia Camera dei Conti: quello del ramo di Vaud (estintosi nel 1350), di Nemours (1659), di Chiablese (1808) ed altri come quelli costituiti per i Duchi d'Aosta, Monferrato, Genevese, Moriana, ecc.; deceduti in stato nubile o senza prole mascolina. Salito al trono Carlo Alberto, l'appannaggio — di cui egli ed i suoi ascendenti avevano goduto per oltre due secoli — doveva essere assegnato al suo secondogenito Ferdinando Duca di Genova, ma in seguito alla Convenzione del 16 maggio 1832 di cui vedremo più avanti esso veniva abolito.

La lista civile attuale risale dunque di qualche secolo. Fu il Duca Carlo Emanuele I il quale, volendo fondare, come già altri sovrani, un ramo collaterale

1 Archivio di Stato di Torino, posizione Editti originali, mazzo I, fascicolo V.

della stirpe Sabauda affinché non mancassero per l'avvenire — estinguendosi quello principale — successori al trono, stabiliva con istrumento 17 settembre 1620 un appannaggio — «che dovesse durare perpetuamente costituito» — non al primogenito, ma al Principe Tommaso quinto dei suoi figli, ascendente alla annua rendita complessiva di scudi d'oro 40.000; modificato poi con successive transazioni.

È da questo atto di costituzione d'appannaggio che venne istituito il ramo Savoia-Carignano famiglia separata da quella Reale e di cui il Principe Tommaso è capostipite. Con questo annuo assegno i Principi che si succedettero nei trecento e più anni volta a volta andavano migliorando il loro patrimonio con stabili, di modo che il castello di Racconigi e l'attiguo parco potevano riuscire, quale sono oggi, una villeggiatura degna della Sovrana residenza. Il patrimonio pertanto si accresceva per via d'eredità e d'acquisti provenienti specie dalla Casa di Soissons nel vicino regno di Francia ma che gli avvenimenti del 1789 riducevano all'estremo, mentre Napoleone I ne annullava l'appannaggio, ricostituito però in seguito alla sua caduta.

L'appannaggio era un diritto del primogenito, gli altri godevano soltanto di assegni se maschi, e doti alle Principesse.

Nel Piemonte precostituzionale già esisteva pertanto nella linea diretta di Casa Savoia la distinzione della privata proprietà del Re, parallelamente alla distinzione della sua lista civile e con un Editto del dicembre 1818 emanato da Vittorio Emanuele I veniva fatta espressa e distinta menzione così della dotazione immobiliare della Corona sarda come del privato patrimonio del regnante. Anche il Re Carlo Felice continuò a tenere distinte le sue spese personali e della Reale Famiglia da quelle dello Stato, mantenendole in una media di L. 4.200.000 all'anno. Come vedremo in seguito, da questa somma egli ed i suoi successori detraevano buona parte per istituzioni benefiche e per raccolte di opere d'arte ancora oggi famose e insuperate.


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