![]() |
| Sforza, il "vecchio babbeo" secondo Churchill, divenuto epuratore |
Lo Statuto continuamente
violato per iniziativa del giacobinismo repubblicano.
Con la guerra o meglio con
la prospettiva della sconfitta predicata e desiderata dai Comitati clandestini
gli entusiasmi si affievolirono: dopo l'8 settembre parte dei reduci dell'esercito
disciolto si nascose nei fienili o fra le siepi e dopo il 25 aprile riapparve
col fazzoletto rosso a reclamare dai proprietari terrieri gli arretrati
spettanti ai partigiani. Salve, ben inteso, le eccezioni. Forti di questa
enorme inflazione i dirigenti dei Comitati di Liberazione si impossessarono del
potere, strumento che servì loro per dirigere l'opinione pubblica verso quelle
vendette che dovevano mascherare le responsabilità di certi esponenti
dell'antifascismo lontano e recente. Fu così che con un colpo maestro il
Ministero Bonomi emise la legge 27 luglio 1944. Se l'art. 2 di questo Decreto
che commina l'ergastolo o la pena di morte ai «colpevoli di avere annullate le
garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime
fascista, compromesse le sorti del Paese, condotto all'attuale catastrofe»
dovesse investire indistintamente tutte le persone compromesse e colpevoli,
ebbene, il 90 per cento degli insorti e dei dirigenti dei Comitati di
Liberazione dovrebbero andare al muro od all'ergastolo secondo la sanzione del
decreto stesso. Ma con molta furberia il Governo precisava che l'applicazione
del rigore della legge doveva limitarsi ai «membri del Governo fascista ed ai
gerarchi del fascismo».
E perché mai solo «ai membri
del Governo fascista ed ai gerarchi del fascismo»? Vi sono ministri e gerarchi
che hanno avuto meno, ma molto meno responsabilità nell'annullare le garanzie costituzionali
di quanto ne hanno invece avute parecchi dei fondatori della Repubblica. Quando
costoro eccitavano le folle alla rivolta e predicavano ai soldati la diserzione
creando quel disordine materiale e morale nello Stato che fu cagione della
reazione determinante la nascita del fascismo; quando popolari, riformisti,
demosociali e liberali votavano in Parlamento la legge sulla riforma elettorale
che diede al fascismo tutto il potere e quelle sulla Milizia ed il Gran
Consiglio strumenti di difesa di questo dispotico potere; quando accadeva tutto
questo certi ministri e gerarchi erano ancora minorenni.
Dice l'art. 3 di questa
legge 27 luglio 1944: «Coloro che hanno promosso o diretto il volpo di Stato
del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti
a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del
Codice Penale del 1889». Dice questo art. 118 nella sua prima parte. «E' punito
con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto
diretto ad impedire al Re in tutto o in parte, anche temporaneamente
l'esercizio della sovranità».
Questa antifona tanto
strombazzata del voler datare dal 3 gennaio la genesi del fascismo e quindi le
responsabilità da esso derivanti, è stata la prima e grande truffa del giacobinismo
repubblicano esarchico. Perché mai debbono perseguirsi per atti rilevanti solo
coloro che questi atti hanno compiuto «dopo» il 3 gennaio e non «prima»? Eppure
i veri fatti diretti a impedire al Re l'esercizio della sovranità furono
proprio commessi prima, assolutamente molto prima del 3 gennaio. Infatti, da
confidenza avuta da persona non sospetta ed in grado di conoscere il
retroscena, ci viene assicurato che nella prima stesura della iniqua legge non
vi erano comprese le due parole «in seguito». Quando si trattò dì passare il
decreto alla firma, venne osservato che esso così come era compilato avrebbe
sicuramente portato al bagno penale quasi tutti i ministri in carica. Si fece
in tutta fretta la modifica con la quale essi si sottraevano alle loro
responsabilità passate.
Del resto, senza bisogno di
retrodatare queste responsabilità dal 3 gennaio portandole al 1919, i fondatori
sono perseguibili anche stando alla lettera della stessa loro legge. Vediamo.
Art. 6: «Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a
favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente
decreto sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista».
Dunque non c'è prescrizione.
Essi devono rispondere del voto per i pieni poteri, degli innumerevoli voti di
fiducia concessi a Mussolini, della riforma alla legge elettorale,
dell'istituzione della Milizia e del Gran Consiglio, delitti dei quali sono
rimasti impuniti proprio per l'esistenza del regime fascista.
Perché è bensì vero che le
squadre d'azione venivano trasformate in M.V.S.N. il 1° febbraio 1923, ma la
sua istituzione era stata decisa la notte sul 16 dicembre 1922, così come da allora comincia a
funzionare il Gran Consiglio che il 1° febbraio, nella sua riunione deliberava
la sopraddetta trasformazione.
La legge del 9 dicembre 1928
rappresenta soltanto un riconoscimento giuridico dell'istituto già da sei anni
operante come presidio all'ordinamento degli atti della rivoluzione fascista,
in alta funzione legislativa che lo collocava al vertice dello Stato.
Gli articoli susseguenti a
carattere di sanatoria che vorrebbero stendere un velo sui colpevoli sottraendo
al rigore della legge i più furbi che all'ultimo momento si sono schierati
contro i tedeschi, riguardano poco o nulla i maggiori responsabili, quasi tutti
nascosti nei conventi o datisi alla macchia senza combattere.
Noi non vogliamo entrare nel
merito della retroattività della legge, che oramai porta questo marchio.
Contestiamo soltanto la validità della data. Perché il 3 gennaio? Tutto quello
che è stato legiferato per instaurare la dittatura - lo abbiamo già detto -,
tutti i provvedimenti che minarono la Costituzione, furono presi prima di
questa data. Le responsabilità vanno evidentemente fatte risalire dagli albori
del fascismo dal 1919. Trasferita la legge entro questi termini, tutti i
fondatori della Repubblica, nessuno escluso, devono rispondere di quanto in
essa preveduto, con l'aggravante della diffamazione poiché, colpevoli di reati
ben definiti, accusano ora il Re come responsabile, mentre non è stato che una
loro vittima.
Dopo la guerra 1915-18 le
sinistre chiesero la Costituente per vendicarsi contro la Monarchia che la
aveva dichiarata e ne portava la Gloria della Vittoria; i democristiani non si
opposero ed invece di stringersi intorno al Sovrano chiesero a loro volta le
autonomie regionali ed il Senato elettivo, elementi disgregatori dell'unità
nazionale poiché con la creazione di un Governo direttorio eletto dai gruppi
parlamentari e dalle segreterie politiche dei partiti si sarebbe tolta alla
Corona ogni autorità ed ogni prestigio. Strana condotta quella dei popolari:
emanazione - checché si voglia smentirlo - di un organismo come la Chiesa retto
da una gerarchia i cui ordini non si discutono, e da una oligarchia al di sopra
della quale pontifica un capo assoluto ed infallibile investito di poteri
divini, hanno sempre preteso portare nella vita del Paese il germe disgregatore
delle, loro intolleranze, bolscevizzanti spiegate sopratutto nello
smantellamento dello Stato e nel dispregio dell'autorità regale. Abbiamo già
visto come i democristiani, sempre avversari dei liberali nella iniziative
patriottiche, siano stati solidali soltanto nel sostenere il fascismo, così
come furono solidali con l'estremismo nello scatenare l'attacco alla borghesia
operosa, all'unità nazionale ed all'autorità della Corona.
Il periodo aureo dell'Italia
è quello in cui il Sovrano poté spiegare tutta la sua influenza, tutta la sua
maggior partecipazione e responsabilità alla vita dello Stato, periodo che va
dal 1900 al 1920. Abbiamo già visto per confessione dello stesso Mussolini
nella sua Storia di un anno la indubbia resistenza del Re alla invadenza
fascista e come la sua volontà dovesse sempre cedere di fronte al potere del
Duce. Perché? E' chiaro che questa supremazia era sorretta da un potere che gli
era stato concesso dalle vecchie Camere e dai precedenti ministeri composti da
liberali, riformisti, demosociali e popolari: la creazione della Milizia, la
nuova Legge elettorale del 1923, l'istituzione del Gran Consiglio che, legalizzato
nel dicembre del 1928, sostituiva, o meglio superava il Consiglio dei Ministri
(in quanto che questo discendeva dallo Statuto, mentre il nuovo organo lo
precedeva in importanza perché proveniva dalla rivoluzione ed in tal modo si
imponeva anche alla Corona) e la legge del Primo Ministro - conseguenza delle
situazioni sopradette - dava a questi l'aspetto del Cancellierato. Questa
situazione è costretto ad ammetterla lo stesso on. Bonomi il quale nel maggio
1925 affacciando la eventualità che gli aventiniani dovessero tornare alla
Camera, scriveva sull'Azione: «La battaglia politica è oggi giunta ad un punto
nel quale fatalmente diventa statica. Il fascismo, che ha nelle sue mani tutti
gli organi e gli strumenti dello Stato, non è ancora riuscito a concludere
nella pace la sua vittoria». Pace e vittoria avrà il 9 novembre con la
decadenza dello Aventino e con la fascistizzazione dello Stato che si va
sviluppando in armonia con lo spirito informatore dello Statuto Albertino - e
non contro di esso - secondo il quale il potere esecutivo interferisce a più
riprese nella sfera del potere legislativo. E se vi furono deviazioni, se vi
furono interpretazioni non ortodosse, cioè venne fatto in seguito a parere di
giuristi di diritto costituzionale o sotto la pressione della volontà popolare.
Deviare, interpretare, seguire la volontà popolare non vuole dire violare, e
tanto meno quando queste nuove interpretazioni vengono da segnalazioni delle
Camere.
Tutti i costituzionalisti
sono concordi nel fatto fondamentale, della attribuzione all'assemblea
parlamentare della funzione costituente. E' in base a questo principio che lo
Statuto è stato più volte ed in vario senso riformato dalla Camera (1). Secondo
l'ortodossia costituzionale dunque il Gabinetto poggia unicamente sulla
investitura della Corona; col sistema parlamentare invece poggia sulla fiducia
della maggioranza. Cadono quindi le asserzioni dei critici del Sovrano i quali
pretendevano che questi dovesse respingere tutto quanto - votato dalla Camera a
grande maggioranza - non corrispondeva alle disposizioni statutarie. Del resto
anche la proprietà, secondo lo Statuto, anzi «Tutte le proprietà, senza alcuna
eccezione sono inviolabili», ma i sullodati critici non hanno agito,
politicamente, che per tentare di abolirla o quanto meno di limitarla eccitando
le masse alle invasioni ed alle occupazioni arbitrarie e violente. Lo Statuto
riserba, in caso di conflitto, la prevalenza al Senato, alla Camera e ai
ministri da questa nominati; tuttavia si era creato un regime rappresentativo
parlamentare, cioè in netto contrasto con la lettera dello Statuto; e quando
questo regime non poté esplicarsi per una ragione qualsiasi, la Corona ascoltò
la voce popolare non contemplata dallo Statuto. Anche i Decreti Legge, questa
piaga dissolvitrice dello Stato sono una patente violazione dello Statuto, ma
il sindacato parlamentare l'ha sempre sanata e accolta e non avrebbe tollerato
che la Corona vi si fosse opposta. Insomma lo Statuto passò di riforma in
riforma. Ora fa comodo accusare il Re di averlo violato soltanto perché
lealmente ha camminato sulle orme di quelle riforme. Tutt'al più vi furono
nuovi atteggiamenti riformatori seguendo la volontà popolare. Ebbene, gli
attuali accusatori del Re sono proprio coloro che nel 1919-1926 deprecavano gli
uomini della Destra per il solo fatto che essi reclamavano il ritorno alla
interpretazione letterale dello Statuto Albertino, mentre gli oppositori
costituzionali proponevano trasformazioni radicali: il referendum, non
contemplato, e persino il Senato elettivo, cioè l'annullamento di quel consesso
a nomina regia che della carta statutaria era una delle colonne fondamentali!
Vi ha di più: uno dei capisaldi dell'intransigenza aventiniana era che il
governo fascista non aveva alcun diritto al potere poiché non era sufficiente
il solo fatto di avere la maggioranza alla Camera. Ora, tutta la massa di quei montagnardi
era stata in passato infatuata dal più esasperato parlamentarismo, cioè di
quella dottrina ultra democratica che investe il Parlamento di ogni autorità
svuotando quella del Governo che non dovrebbe essere altro che un gretto
esecutore della volontà popolare cieca ed assoluta.
La più grande violazione
dello Statuto fu invece quella promossa dai popolari con la proporzionale,
facendola votare da una Camera la quale aveva già oltrepassato da tempo i 5
anni, termine massimo consentito dall'art. 42: «I deputati sono eletti per
cinque anni; il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo
termine». I popolari dunque, senza mandato alcuno, in dispregio alla più
sacrosanta disposizione statutaria, fecero votare una riforma che fu la vera
causa dello sfacelo dello Stato italiano. Su di essi incombe la più grave delle
responsabilità. E così fu violazione dello Statuto tanto l'istituzione della
M.V.S.N., corpo armato agli ordini del Capo del partito al governo, quanto
quella del Gran Consiglio. E nessuno fiatò, anzi, tutto venne approvato.
E che dire dell'altra
violazione statutaria, avvenuta già nel 1908 ad iniziativa delle Sinistre,
dell'art. 50: «Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna
retribuzione od indennità»? Articolo che i nostri onorevoli allegramente
rinnegarono attribuendosi delle laute prebende. E la violazione dell'art. 1:
«La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato»?
Il carattere confessionale dello Stato trasformato non solo in laico, ma
addirittura con atteggiamenti anticlericali, specialmente nel periodo che va
dal 1870 al 1914.
E veniamo a quelle più
recenti per la loro enormità, compiute a Camera chiusa o meglio inesistente,
quando tutto si legiferava a base di quei Decreti vietati dallo Statuto.
Violazioni compiute proprio da quegli anti fascisti che si atteggiavano a
tutori della morale politica e delle garanzie statutarie. Fra costoro ve ne
furono alcuni che non avevano nemmeno la cittadinanza italiana, come
tassativamente richiesto dall'articolo 40 dello Statuto, e ciò malgrado si
autonominarono prima ministri e poi consultori. Nei pochi mesi dei governi
partoriti dai Comitati di L. questi autoeletti al governo del Paese non ebbero
altra mira che dilaniare ed abbattere quanto di vivo, di sacro di equilibrato
vi era nello Statuto del Regno. Abusando della mancanza delle Camere e quindi
della impossibilità da parte del sovrano di appellarvisi, ricattavano Umberto
mettendolo nella dura necessità di apporre la firma a leggi anti costituzionali
al fine di evitare, in un momento di eccezionale delicatezza internazionale, un
insanabile conflitto fra Governo e Corona.
Essi mossero prima di tutto
accusa ai senatori del Regno di non avere lealmente osservato lo Statuto
votando le leggi Mussolini. E li incriminarono dando mano alla più evidente
violazione di esso:
a) istituendo un'Alta Corte
di Giustizia «di parte» per giudicarli, in dispregio agli art. 36 e 37 i quali
stabilivano che solo il Senato è competente per giudicare dei reati imputati ai
suoi membri.
b) L'art. 36 aggiunge che in
questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli
affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità. Invece furono
giudicati i senatori unicamente per la loro condotta politica disattendendo
così l'art. 51 il quale dichiarava che « i senatori e i deputati non sono sindacabili per ragione delle
opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere».
L’art 36 afferma poi che i
membri del Senato devono essere giudicati dal Senato stesso costituito in Alta
Corte di Giustizia. Con la legge 27 luglio 1944 n. 159 che istituisce l'Alta
Corte di Giustizia si vengono a giudicare membri del Senato sottraendoli al
giudizio del Consesso previsto dallo Statuto. Legge assurda, anticostituzionale
ed inapplicabile poiché non può una legge ordinaria abrogare una norma
costituzionale. Tanto più che con altra legge si era rinviato alla Assemblea
Costituente qualsiasi riforma in materia costituzionale. Legge anti storica,
legge rivoluzionaria che distrugge un secolo di storia e di gloriose tradizioni
liberali, legge faziosa per eccellenza.
Era presidente del Senato il
Duca del Mare Thaon di Revel il quale rifiuta la sua approvazione al Decreto e
si dimise, lasciando la presidenza al conte Della Torretta che si affrettava a
solidarizzare coi reprobi. L’on. Bonomi presidente del Consiglio presentava al
Luogotenente il Decreto. Un mese e più durò la resistenza di Umberto, ma Bonomi
e l'on. Molè accampando una fantastica imposizione degli Alleati e facendola
ritenere come una conseguenza dolorosa, ne estorcevano la firma. Il trucco era
riuscito a meraviglia. E così due campioni dell'antifascismo che rimproveravano
alla Corona ipotetiche violazioni dello Statuto, procedevano alla sua
distruzione, confermata in seguito dalla Consulta. Fu la più atroce beffa
anti-statutaria.
E che dire dei così detti
«Tribunali del popolo»? Queste assise improvvisate, composte di genie zotica ed
ignorante, emanazione di quei Comitati di Liberazione nei quali il livore
politico si scatenava in armonia col livore di classe dei socialcomunisti,
complice la democrazia cristiana. Condanne a morte, prelievi di patrimoni anche
ingenti sotto forma di multe e di ricatti, furono le sentenze contro avversari
sottratti così al giudizio della magistratura ordinaria. Nessuno può contestare
che questo ha costituto una violazione delle norme statutarie, poiché troviamo
consacrato all'art. 70 dello Statuto: «Non si potrà derogare all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge», e dall'art. 71: «Non potranno perciò
essere creati tribunali o commissioni straordinarie». Invece questi tribunali
costituiti per la maggior parte da ex fascisti passati in tutta fretta al
comunismo od alla democrazia cristiana (dove ebbero la sanatoria del loro
passato) non avevano la minima parvenza di legalità. Che dire poi delle
istituite Corti Straordinarie d'Assise, le cui sentenze vennero ad altissima
percentuale cassate della Suprema Corte di Cassazione? Non dissimile dal
fascismo il governo dei C.L.N. fece una legge che doveva punire i delitti di
ieri, e le sentenze emanate si riferivano a fatti che quando furono commessi
erano stati elogiati come atti di alto patriottismo e sommamente meritevoli.
Venne capovolto il più elementare concetto morale della giustizia laddove è
prescritto che ogni legge debba essere promulgata al fine di prevenire il
delitto, e quindi con effetto per il futuro e mai per il passato.
Gli strumenti della dittatura
dati a Mussolini dalla vecchia Camera nella quale erano molti dei fondatori
avevano tolto al Re ogni piena e libera facoltà di decisione. Lo constatava
Grandi nella notte del 25 luglio: «La Corona è soffocata nella sua iniziativa e
menomata nelle sue prerogative». Menomata sopratutto dal potere del Gran
Consiglio istituito contemporaneamente alla Milizia - non sarà mai gridato
abbastanza - da Mussolini con l’assenso dei popolari, liberali e demosociali,
il 16 dicembre 1922.
Il fascismo invece, dopo il
6 aprile 1924 (elezioni che dettero con la nuova legge elettorale una Camera
fascista) non toccò mai lo Statuto nella lettera, ma ne contaminò lo spirito,
senza che il Sovrano potesse sfuggire o ribellarsi. La più convincente difesa
la faceva la stessa Voce repubblicana in un articolo «Piattaforma
costituzionale?» (2 aprile 1925) nel quale, polemizzando sull'atteggiamento dei
socialisti riformisti turatiani i quali intendevano mantenere alla lotta contro
il fascismo una base costituzionale richiamando questo allo Statuto Albertino,
scriveva:
«Noi abbiamo già dimostrato
più d'una volta con una abbondanza di argomentazioni alla quale non ha fatto
riscontro da parte dei nostri avversari nemmeno un principio di confutazione -
che il governo fascista è, almeno per quel che riguarda il funzionamento e i
rapporti dei più alti poteri dello Stato, perfettamente a posto con lo Statuto
fondamentale del Regno. Sfidiamo chicchessia a provare il contrario. Quando in
un regime come il nostro un governo gode senza alcun dubbio la fiducia della
Camera, del Senato e della Corona, le armi che l'opposizione costituzionale usa
contro di esso basandosi su una presunta manomissione della Carta
costituzionale, sono destinate non solo a non servire a nulla, ma a tornare
addirittura a danno e a confutazione degli stessi costituzionali».
Gli aventiniani dunque,
intendevano fare al fascismo una lotta a fondo costituzionale con linguaggio
rivoluzionario e sovvertitore. Mussolini invece sviluppava le sue conquiste
rivoluzionarie e sovvertitrici con linguaggio e pratica a sfondo
costituzionale: faceva adattare lo Statuto ai suoi piani strategici ma senza
violarlo. Lo ammettono gli stessi repubblicani storici.
Già pochi mesi prima
(gennaio 1924) l'on. Lussu sul Solco, quotidiano del Partito Sardo d'Azione scriveva
- «Il Governo - cioè il fascismo - è padrone dello Stato. L'ha in pugno. Questa
è la realtà; in pratica lo Stato è in mano non già della maggioranza del paese
cioè della maggioranza parlamentare (che è un pleonasma formale poiché l’on.
Mussolini ha ribadito il concetto dì poterne fare a meno) ma del potere
esecutivo. Della dittatura ».
(1) Nella democraticissima
Francia, culla dei cosiddetti diritti dell'uomo, per modificare gli articoli
della Carta Costituzionale si richiede la convocazione di un organo speciale,
che deve deliberare a Versailles, ed è l’organo identico che nella stessa sede
procede alla elezione del presidente della Repubblica. Per tali modifiche si è
adunato molto raramente. La più importante - dettata dalla paura - è stata
quella per determinare che i membri delle famiglie già regnanti in Francia non
sono eleggibili alla presidenza della repubblica. Proprio lo stesso panico che
ha invaso la repubblica italiana, la quale peraltro ha esteso lo stesso divieto
di eleggibilità alle cariche pubbliche anche agli epurati del regime.

Nessun commento:
Posta un commento