sabato 9 maggio 2015

La Monarchia e il Fascismo - XI capitolo - VII

Sforza, il "vecchio babbeo"
secondo Churchill, divenuto epuratore
Lo Statuto continuamente violato per iniziativa del giacobinismo repubblicano.

Con la guerra o meglio con la prospettiva della sconfitta predicata e desiderata dai Comitati clandestini gli entusiasmi si affievolirono: dopo l'8 settembre parte dei reduci dell'esercito disciolto si nascose nei fienili o fra le siepi e dopo il 25 aprile riapparve col fazzoletto rosso a reclamare dai proprietari terrieri gli arretrati spettanti ai partigiani. Salve, ben inteso, le eccezioni. Forti di questa enorme inflazione i dirigenti dei Comitati di Liberazione si impossessarono del potere, strumento che servì loro per dirigere l'opinione pubblica verso quelle vendette che dovevano mascherare le responsabilità di certi esponenti dell'antifascismo lontano e recente. Fu così che con un colpo maestro il Ministero Bonomi emise la legge 27 luglio 1944. Se l'art. 2 di questo Decreto che commina l'ergastolo o la pena di morte ai «colpevoli di avere annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse le sorti del Paese, condotto all'attuale catastrofe» dovesse investire indistintamente tutte le persone compromesse e colpevoli, ebbene, il 90 per cento degli insorti e dei dirigenti dei Comitati di Liberazione dovrebbero andare al muro od all'ergastolo secondo la sanzione del decreto stesso. Ma con molta furberia il Governo precisava che l'applicazione del rigore della legge doveva limitarsi ai «membri del Governo fascista ed ai gerarchi del fascismo».

E perché mai solo «ai membri del Governo fascista ed ai gerarchi del fascismo»? Vi sono ministri e gerarchi che hanno avuto meno, ma molto meno responsabilità nell'annullare le garanzie costituzionali di quanto ne hanno invece avute parecchi dei fondatori della Repubblica. Quando costoro eccitavano le folle alla rivolta e predicavano ai soldati la diserzione creando quel disordine materiale e morale nello Stato che fu cagione della reazione determinante la nascita del fascismo; quando popolari, riformisti, demosociali e liberali votavano in Parlamento la legge sulla riforma elettorale che diede al fascismo tutto il potere e quelle sulla Milizia ed il Gran Consiglio strumenti di difesa di questo dispotico potere; quando accadeva tutto questo certi ministri e gerarchi erano ancora minorenni.
Dice l'art. 3 di questa legge 27 luglio 1944: «Coloro che hanno promosso o diretto il volpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice Penale del 1889». Dice questo art. 118 nella sua prima parte. «E' punito con la detenzione non inferiore a dodici anni chiunque commette un fatto diretto ad impedire al Re in tutto o in parte, anche temporaneamente l'esercizio della sovranità».

Questa antifona tanto strombazzata del voler datare dal 3 gennaio la genesi del fascismo e quindi le responsabilità da esso derivanti, è stata la prima e grande truffa del giacobinismo repubblicano esarchico. Perché mai debbono perseguirsi per atti rilevanti solo coloro che questi atti hanno compiuto «dopo» il 3 gennaio e non «prima»? Eppure i veri fatti diretti a impedire al Re l'esercizio della sovranità furono proprio commessi prima, assolutamente molto prima del 3 gennaio. Infatti, da confidenza avuta da persona non sospetta ed in grado di conoscere il retroscena, ci viene assicurato che nella prima stesura della iniqua legge non vi erano comprese le due parole «in seguito». Quando si trattò dì passare il decreto alla firma, venne osservato che esso così come era compilato avrebbe sicuramente portato al bagno penale quasi tutti i ministri in carica. Si fece in tutta fretta la modifica con la quale essi si sottraevano alle loro responsabilità passate.
Del resto, senza bisogno di retrodatare queste responsabilità dal 3 gennaio portandole al 1919, i fondatori sono perseguibili anche stando alla lettera della stessa loro legge. Vediamo. Art. 6: «Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista».

Dunque non c'è prescrizione. Essi devono rispondere del voto per i pieni poteri, degli innumerevoli voti di fiducia concessi a Mussolini, della riforma alla legge elettorale, dell'istituzione della Milizia e del Gran Consiglio, delitti dei quali sono rimasti impuniti proprio per l'esistenza del regime fascista.
Perché è bensì vero che le squadre d'azione venivano trasformate in M.V.S.N. il 1° febbraio 1923, ma la sua istituzione era stata decisa la notte sul 16  dicembre 1922, così come da allora comincia a funzionare il Gran Consiglio che il 1° febbraio, nella sua riunione deliberava la sopraddetta trasformazione.
La legge del 9 dicembre 1928 rappresenta soltanto un riconoscimento giuridico dell'istituto già da sei anni operante come presidio all'ordinamento degli atti della rivoluzione fascista, in alta funzione legislativa che lo collocava al vertice dello Stato.
Gli articoli susseguenti a carattere di sanatoria che vorrebbero stendere un velo sui colpevoli sottraendo al rigore della legge i più furbi che all'ultimo momento si sono schierati contro i tedeschi, riguardano poco o nulla i maggiori responsabili, quasi tutti nascosti nei conventi o datisi alla macchia senza combattere.
Noi non vogliamo entrare nel merito della retroattività della legge, che oramai porta questo marchio. Contestiamo soltanto la validità della data. Perché il 3 gennaio? Tutto quello che è stato legiferato per instaurare la dittatura - lo abbiamo già detto -, tutti i provvedimenti che minarono la Costituzione, furono presi prima di questa data. Le responsabilità vanno evidentemente fatte risalire dagli albori del fascismo dal 1919. Trasferita la legge entro questi termini, tutti i fondatori della Repubblica, nessuno escluso, devono rispondere di quanto in essa preveduto, con l'aggravante della diffamazione poiché, colpevoli di reati ben definiti, accusano ora il Re come responsabile, mentre non è stato che una loro vittima.
Dopo la guerra 1915-18 le sinistre chiesero la Costituente per vendicarsi contro la Monarchia che la aveva dichiarata e ne portava la Gloria della Vittoria; i democristiani non si opposero ed invece di stringersi intorno al Sovrano chiesero a loro volta le autonomie regionali ed il Senato elettivo, elementi disgregatori dell'unità nazionale poiché con la creazione di un Governo direttorio eletto dai gruppi parlamentari e dalle segreterie politiche dei partiti si sarebbe tolta alla Corona ogni autorità ed ogni prestigio. Strana condotta quella dei popolari: emanazione - checché si voglia smentirlo - di un organismo come la Chiesa retto da una gerarchia i cui ordini non si discutono, e da una oligarchia al di sopra della quale pontifica un capo assoluto ed infallibile investito di poteri divini, hanno sempre preteso portare nella vita del Paese il germe disgregatore delle, loro intolleranze, bolscevizzanti spiegate sopratutto nello smantellamento dello Stato e nel dispregio dell'autorità regale. Abbiamo già visto come i democristiani, sempre avversari dei liberali nella iniziative patriottiche, siano stati solidali soltanto nel sostenere il fascismo, così come furono solidali con l'estremismo nello scatenare l'attacco alla borghesia operosa, all'unità nazionale ed all'autorità della Corona.
Il periodo aureo dell'Italia è quello in cui il Sovrano poté spiegare tutta la sua influenza, tutta la sua maggior partecipazione e responsabilità alla vita dello Stato, periodo che va dal 1900 al 1920. Abbiamo già visto per confessione dello stesso Mussolini nella sua Storia di un anno la indubbia resistenza del Re alla invadenza fascista e come la sua volontà dovesse sempre cedere di fronte al potere del Duce. Perché? E' chiaro che questa supremazia era sorretta da un potere che gli era stato concesso dalle vecchie Camere e dai precedenti ministeri composti da liberali, riformisti, demosociali e popolari: la creazione della Milizia, la nuova Legge elettorale del 1923, l'istituzione del Gran Consiglio che, legalizzato nel dicembre del 1928, sostituiva, o meglio superava il Consiglio dei Ministri (in quanto che questo discendeva dallo Statuto, mentre il nuovo organo lo precedeva in importanza perché proveniva dalla rivoluzione ed in tal modo si imponeva anche alla Corona) e la legge del Primo Ministro - conseguenza delle situazioni sopradette - dava a questi l'aspetto del Cancellierato. Questa situazione è costretto ad ammetterla lo stesso on. Bonomi il quale nel maggio 1925 affacciando la eventualità che gli aventiniani dovessero tornare alla Camera, scriveva sull'Azione: «La battaglia politica è oggi giunta ad un punto nel quale fatalmente diventa statica. Il fascismo, che ha nelle sue mani tutti gli organi e gli strumenti dello Stato, non è ancora riuscito a concludere nella pace la sua vittoria». Pace e vittoria avrà il 9 novembre con la decadenza dello Aventino e con la fascistizzazione dello Stato che si va sviluppando in armonia con lo spirito informatore dello Statuto Albertino - e non contro di esso - secondo il quale il potere esecutivo interferisce a più riprese nella sfera del potere legislativo. E se vi furono deviazioni, se vi furono interpretazioni non ortodosse, cioè venne fatto in seguito a parere di giuristi di diritto costituzionale o sotto la pressione della volontà popolare. Deviare, interpretare, seguire la volontà popolare non vuole dire violare, e tanto meno quando queste nuove interpretazioni vengono da segnalazioni delle Camere.
Tutti i costituzionalisti sono concordi nel fatto fondamentale, della attribuzione all'assemblea parlamentare della funzione costituente. E' in base a questo principio che lo Statuto è stato più volte ed in vario senso riformato dalla Camera (1). Secondo l'ortodossia costituzionale dunque il Gabinetto poggia unicamente sulla investitura della Corona; col sistema parlamentare invece poggia sulla fiducia della maggioranza. Cadono quindi le asserzioni dei critici del Sovrano i quali pretendevano che questi dovesse respingere tutto quanto - votato dalla Camera a grande maggioranza - non corrispondeva alle disposizioni statutarie. Del resto anche la proprietà, secondo lo Statuto, anzi «Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili», ma i sullodati critici non hanno agito, politicamente, che per tentare di abolirla o quanto meno di limitarla eccitando le masse alle invasioni ed alle occupazioni arbitrarie e violente. Lo Statuto riserba, in caso di conflitto, la prevalenza al Senato, alla Camera e ai ministri da questa nominati; tuttavia si era creato un regime rappresentativo parlamentare, cioè in netto contrasto con la lettera dello Statuto; e quando questo regime non poté esplicarsi per una ragione qualsiasi, la Corona ascoltò la voce popolare non contemplata dallo Statuto. Anche i Decreti Legge, questa piaga dissolvitrice dello Stato sono una patente violazione dello Statuto, ma il sindacato parlamentare l'ha sempre sanata e accolta e non avrebbe tollerato che la Corona vi si fosse opposta. Insomma lo Statuto passò di riforma in riforma. Ora fa comodo accusare il Re di averlo violato soltanto perché lealmente ha camminato sulle orme di quelle riforme. Tutt'al più vi furono nuovi atteggiamenti riformatori seguendo la volontà popolare. Ebbene, gli attuali accusatori del Re sono proprio coloro che nel 1919-1926 deprecavano gli uomini della Destra per il solo fatto che essi reclamavano il ritorno alla interpretazione letterale dello Statuto Albertino, mentre gli oppositori costituzionali proponevano trasformazioni radicali: il referendum, non contemplato, e persino il Senato elettivo, cioè l'annullamento di quel consesso a nomina regia che della carta statutaria era una delle colonne fondamentali! Vi ha di più: uno dei capisaldi dell'intransigenza aventiniana era che il governo fascista non aveva alcun diritto al potere poiché non era sufficiente il solo fatto di avere la maggioranza alla Camera. Ora, tutta la massa di quei montagnardi era stata in passato infatuata dal più esasperato parlamentarismo, cioè di quella dottrina ultra democratica che investe il Parlamento di ogni autorità svuotando quella del Governo che non dovrebbe essere altro che un gretto esecutore della volontà popolare cieca ed assoluta.
La più grande violazione dello Statuto fu invece quella promossa dai popolari con la proporzionale, facendola votare da una Camera la quale aveva già oltrepassato da tempo i 5 anni, termine massimo consentito dall'art. 42: «I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine». I popolari dunque, senza mandato alcuno, in dispregio alla più sacrosanta disposizione statutaria, fecero votare una riforma che fu la vera causa dello sfacelo dello Stato italiano. Su di essi incombe la più grave delle responsabilità. E così fu violazione dello Statuto tanto l'istituzione della M.V.S.N., corpo armato agli ordini del Capo del partito al governo, quanto quella del Gran Consiglio. E nessuno fiatò, anzi, tutto venne approvato.
E che dire dell'altra violazione statutaria, avvenuta già nel 1908 ad iniziativa delle Sinistre, dell'art. 50: «Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità»? Articolo che i nostri onorevoli allegramente rinnegarono attribuendosi delle laute prebende. E la violazione dell'art. 1: «La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato»? Il carattere confessionale dello Stato trasformato non solo in laico, ma addirittura con atteggiamenti anticlericali, specialmente nel periodo che va dal 1870 al 1914.
E veniamo a quelle più recenti per la loro enormità, compiute a Camera chiusa o meglio inesistente, quando tutto si legiferava a base di quei Decreti vietati dallo Statuto. Violazioni compiute proprio da quegli anti fascisti che si atteggiavano a tutori della morale politica e delle garanzie statutarie. Fra costoro ve ne furono alcuni che non avevano nemmeno la cittadinanza italiana, come tassativamente richiesto dall'articolo 40 dello Statuto, e ciò malgrado si autonominarono prima ministri e poi consultori. Nei pochi mesi dei governi partoriti dai Comitati di L. questi autoeletti al governo del Paese non ebbero altra mira che dilaniare ed abbattere quanto di vivo, di sacro di equilibrato vi era nello Statuto del Regno. Abusando della mancanza delle Camere e quindi della impossibilità da parte del sovrano di appellarvisi, ricattavano Umberto mettendolo nella dura necessità di apporre la firma a leggi anti costituzionali al fine di evitare, in un momento di eccezionale delicatezza internazionale, un insanabile conflitto fra Governo e Corona.
Essi mossero prima di tutto accusa ai senatori del Regno di non avere lealmente osservato lo Statuto votando le leggi Mussolini. E li incriminarono dando mano alla più evidente violazione di esso:

a) istituendo un'Alta Corte di Giustizia «di parte» per giudicarli, in dispregio agli art. 36 e 37 i quali stabilivano che solo il Senato è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
b) L'art. 36 aggiunge che in questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità. Invece furono giudicati i senatori unicamente per la loro condotta politica disattendendo così l'art. 51 il quale dichiarava che « i senatori e i deputati  non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere».

L’art 36 afferma poi che i membri del Senato devono essere giudicati dal Senato stesso costituito in Alta Corte di Giustizia. Con la legge 27 luglio 1944 n. 159 che istituisce l'Alta Corte di Giustizia si vengono a giudicare membri del Senato sottraendoli al giudizio del Consesso previsto dallo Statuto. Legge assurda, anticostituzionale ed inapplicabile poiché non può una legge ordinaria abrogare una norma costituzionale. Tanto più che con altra legge si era rinviato alla Assemblea Costituente qualsiasi riforma in materia costituzionale. Legge anti storica, legge rivoluzionaria che distrugge un secolo di storia e di gloriose tradizioni liberali, legge faziosa per eccellenza.

Era presidente del Senato il Duca del Mare Thaon di Revel il quale rifiuta la sua approvazione al Decreto e si dimise, lasciando la presidenza al conte Della Torretta che si affrettava a solidarizzare coi reprobi. L’on. Bonomi presidente del Consiglio presentava al Luogotenente il Decreto. Un mese e più durò la resistenza di Umberto, ma Bonomi e l'on. Molè accampando una fantastica imposizione degli Alleati e facendola ritenere come una conseguenza dolorosa, ne estorcevano la firma. Il trucco era riuscito a meraviglia. E così due campioni dell'antifascismo che rimproveravano alla Corona ipotetiche violazioni dello Statuto, procedevano alla sua distruzione, confermata in seguito dalla Consulta. Fu la più atroce beffa anti-statutaria.

E che dire dei così detti «Tribunali del popolo»? Queste assise improvvisate, composte di genie zotica ed ignorante, emanazione di quei Comitati di Liberazione nei quali il livore politico si scatenava in armonia col livore di classe dei socialcomunisti, complice la democrazia cristiana. Condanne a morte, prelievi di patrimoni anche ingenti sotto forma di multe e di ricatti, furono le sentenze contro avversari sottratti così al giudizio della magistratura ordinaria. Nessuno può contestare che questo ha costituto una violazione delle norme statutarie, poiché troviamo consacrato all'art. 70 dello Statuto: «Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge», e dall'art. 71: «Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie». Invece questi tribunali costituiti per la maggior parte da ex fascisti passati in tutta fretta al comunismo od alla democrazia cristiana (dove ebbero la sanatoria del loro passato) non avevano la minima parvenza di legalità. Che dire poi delle istituite Corti Straordinarie d'Assise, le cui sentenze vennero ad altissima percentuale cassate della Suprema Corte di Cassazione? Non dissimile dal fascismo il governo dei C.L.N. fece una legge che doveva punire i delitti di ieri, e le sentenze emanate si riferivano a fatti che quando furono commessi erano stati elogiati come atti di alto patriottismo e sommamente meritevoli. Venne capovolto il più elementare concetto morale della giustizia laddove è prescritto che ogni legge debba essere promulgata al fine di prevenire il delitto, e quindi con effetto per il futuro e mai per il passato.

Gli strumenti della dittatura dati a Mussolini dalla vecchia Camera nella quale erano molti dei fondatori avevano tolto al Re ogni piena e libera facoltà di decisione. Lo constatava Grandi nella notte del 25 luglio: «La Corona è soffocata nella sua iniziativa e menomata nelle sue prerogative». Menomata sopratutto dal potere del Gran Consiglio istituito contemporaneamente alla Milizia - non sarà mai gridato abbastanza - da Mussolini con l’assenso dei popolari, liberali e demosociali, il 16 dicembre 1922.
Il fascismo invece, dopo il 6 aprile 1924 (elezioni che dettero con la nuova legge elettorale una Camera fascista) non toccò mai lo Statuto nella lettera, ma ne contaminò lo spirito, senza che il Sovrano potesse sfuggire o ribellarsi. La più convincente difesa la faceva la stessa Voce repubblicana in un articolo «Piattaforma costituzionale?» (2 aprile 1925) nel quale, polemizzando sull'atteggiamento dei socialisti riformisti turatiani i quali intendevano mantenere alla lotta contro il fascismo una base costituzionale richiamando questo allo Statuto Albertino, scriveva:
«Noi abbiamo già dimostrato più d'una volta con una abbondanza di argomentazioni alla quale non ha fatto riscontro da parte dei nostri avversari nemmeno un principio di confutazione - che il governo fascista è, almeno per quel che riguarda il funzionamento e i rapporti dei più alti poteri dello Stato, perfettamente a posto con lo Statuto fondamentale del Regno. Sfidiamo chicchessia a provare il contrario. Quando in un regime come il nostro un governo gode senza alcun dubbio la fiducia della Camera, del Senato e della Corona, le armi che l'opposizione costituzionale usa contro di esso basandosi su una presunta manomissione della Carta costituzionale, sono destinate non solo a non servire a nulla, ma a tornare addirittura a danno e a confutazione degli stessi costituzionali».

Gli aventiniani dunque, intendevano fare al fascismo una lotta a fondo costituzionale con linguaggio rivoluzionario e sovvertitore. Mussolini invece sviluppava le sue conquiste rivoluzionarie e sovvertitrici con linguaggio e pratica a sfondo costituzionale: faceva adattare lo Statuto ai suoi piani strategici ma senza violarlo. Lo ammettono gli stessi repubblicani storici.
Già pochi mesi prima (gennaio 1924) l'on. Lussu sul Solco, quotidiano del Partito Sardo d'Azione scriveva - «Il Governo - cioè il fascismo - è padrone dello Stato. L'ha in pugno. Questa è la realtà; in pratica lo Stato è in mano non già della maggioranza del paese cioè della maggioranza parlamentare (che è un pleonasma formale poiché l’on. Mussolini ha ribadito il concetto dì poterne fare a meno) ma del potere esecutivo. Della dittatura ».


(1) Nella democraticissima Francia, culla dei cosiddetti diritti dell'uomo, per modificare gli articoli della Carta Costituzionale si richiede la convocazione di un organo speciale, che deve deliberare a Versailles, ed è l’organo identico che nella stessa sede procede alla elezione del presidente della Repubblica. Per tali modifiche si è adunato molto raramente. La più importante - dettata dalla paura - è stata quella per determinare che i membri delle famiglie già regnanti in Francia non sono eleggibili alla presidenza della repubblica. Proprio lo stesso panico che ha invaso la repubblica italiana, la quale peraltro ha esteso lo stesso divieto di eleggibilità alle cariche pubbliche anche agli epurati del regime.

Nessun commento:

Posta un commento